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Sent.C. Cass. 27/10/1995, n. 11196

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1. Vendita - Fabbricati realizzati senza concessione edilizia - Nullità dell'atto ex art. 15, 7° c. L. 1977 n. 10 - Limiti - Conoscenza dell'acquirente risultante dall'atto.
1. L'art. 15 settimo comma L. 28 gennaio 1977 n. 10 - a norma del quale gli atti giuridici aventi ad oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione sono nulli, ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancata concessione - va interpretato nel senso che, ai fini della validità dell'atto, occorre il duplice requisito che l'acquirente sapesse della mancanza della concessione al momento della stipulazione e che tale conoscenza fosse stata espressa nell'atto medesimo, esplicitamente o anche implicitamente, in modo da far ritenere che egli ebbe a manifestare la volontà (non desumibile aliunde) di acquistare un'unità edilizia costruita senza la necessaria concessione.

1. Ved. Cass. 18 marzo 1992 n. 3350R
L. 28 gennaio 1977 n. 10, art. 15R

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