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Sent. C. Stato 03/07/1995, n. 1004

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Apertura balconi - Natura - Manutenzione straordinaria o restauro - Esclusione.
1. L'apertura di balconi su un edificio non è riconducibile né ai lavori di manutenzione straordinaria, né a quello di restauro e di risanamento conservativo per i quali l'art. 48 L. 5 agosto 1978 n. 457 e l'art. 7 D.L. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito dalla L. 25 marzo 1982 n. 94, sostituiscono la concessione con l'autorizzazione.

1a. Come nota 1a. a C. Stato V 3 luglio 1995 n. 991.R
L. 5 agosto 1978 n. 457 art. 48 R; D.L. 23 gennaio 1982 n. 9, art. 7; L. 25 marzo 1982 n. 94 R

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