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Sent.C. Cass. 01/02/1995, n. 1114

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1. Appalti oo.pp. - Recesso dal contratto - Inadempimento della P.A. - Determinazione del lucro cessante - Ex art. 345 L. n. 2248 All. F/1865 - Irrilevanza sul diritto del danneggiato alla rivalutazione monetaria.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, l'art. 345 L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, ove stabilisce la percentuale del residuo corrispettivo dovuta all'impresa appaltatrice per il caso di esercizio da parte del committente della facoltà di recesso, regola i crediti pecuniari derivanti da detto atto legittimo dell'Amministrazione e, pertanto, nella diversa ipotesi della responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione medesima per inadempimento, può essere utilizzato quale parametro per la determinazione del lucro cessante dall'appaltatore, ma non incide sulla natura di credito di valore del corrispondente diritto del danneggiato, implicante la computabilità, in sede di liquidazione, del sopravvenuto deprezzamento della moneta.

1a. Come nota 1a. a Cass. 19 gennaio 1995 n. 616R.
Cod. civ. art. 1243; L.oo.pp., L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, art. 345 R; D.M. 29 maggio 1895 ; D.L.C.P.S. 15 luglio 1947 n. 763

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