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Sent. C. Stato 17/02/1992, n. 201

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1. Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore - Cura di interessi diversi da quelli urbanistici - Ammissibilità - Condizioni e limiti. 2. Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore - Recepimento di prescrizioni non urbanistiche - Ammissibilità - Condizioni.
1. La politica urbanistica, finalizzata anche alla cura di interessi che con essa interferiscano, va condotta con lo strumento della corretta e generale distribuzione degli insediamenti sul territorio stesso, ossia attraverso le zonizzazioni e le tipizzazioni edilizie, secondo quella che è la funzione propria del potere pianificatorio comunale ai sensi degli artt. 7 e 17 L. 17 agosto 1942 n. 1150 con le modifiche contenute nella L. 19 novembre 1968 n. 1187 e del D.M. 2 aprile 1968, ancorché debba ammettersi che nella materia urbanistica ben possano confluire altri interessi, pur se disciplinati in distinti settori, e che nel piano regolatore o in quelli serventi possano prevedersi anche prescrizioni di ordine industriale, anche a tutela di esigenze ed interessi igienici e sanitari pur essi soggetti a specifiche discipline. 2. La politica urbanistica, finalizzata anche alla cura d'interessi che con essa interferiscano, va condotta con lo strumento della corretta e generale distribuzione degli insediamenti sul territorio stesso, ossia attraverso le zonizzazioni e le tipizzazioni edilizie secondo quella che è la funzione propria del potere pianificatorio comunale ai sensi degli artt. 7 e 17 L. 17 agosto 1942 n. 1150; pertanto, non è coerente con gli scopi tipici della funzione urbanistica indirizzare una certa attività d'impresa su specifici e circoscritti (quindi disomogenei) territori con regole speciali contrastanti con quella di zona ed introduttivi di vincoli, si una o poche aree singole, estranee alle possibilità ordinamentali ed ispirati a scopi di politica economica.

1. Ved., in materia industriale, C. Stato IV 23 marzo 1987 n. 165[R=WCS23M87165], 23 novembre 1985 n. 566[R=WCS23N85566], 24 aprile 1979 n. 297[R=WCS24A79297]; in materia di igiene e sanità, C. Stato IV 30 ottobre 1989 n. 705[R=WCS30O89705]; in materia di ambiente, paesaggio e cave, C. Stato Ap. 9 marzo 1982 n. 3[R=WCS9M823], VI 29 novembre 1985 n. 62[R=WCS29N8562], IV 23 marzo 1987 n. 165.[R=WCS23M87165] L'art. 7 della L. 17 agosto 1942 n. 1150 - come sostituito dall'art. 1 della L. 19 novembre 1968 n. 1187 - elenca le indicazioni essenziali che devono essere contenute nel piano regolatore; l'art. 17 della stessa legge tratta della validità dei piani particolareggiati; il D.M. 2 aprile 1968 stabilisce i limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza, ecc. 2. Ved. C. Stato IV 30 ottobre 1989 n. 705.[R=WCS30O89705]
L. 17 agosto 1942, n. 1150, artt. 7 e 17R; D.M. 2 aprile 1968; L. 19 novembre 1968 n. 1187[R=L118768]

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