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Sent. C. Stato 16/01/1992, n. 46

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Contributi urbanistici - Esenzione ex art. 9, lett. f) L. 1977 n. 10 - Per opere di pubblico interesse, ma non se eseguite da privati. 2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Contributi urbanistici - Ridotti, ex art. 10 1° c. L. 1977 n. 10 - Anche per Case di cura.
1. Ai sensi dell'ari. 9 lett. f) L. 28 gennaio 1977 n. 10, l'esenzione dai contributi urbanistici presuppone che l'opera di pubblico interesse sia realizzata da un Ente pubblico, mentre non compete alle opere eseguite da soggetti privati, quale che sia la rilevanza sociale dell'attività da essi esercitata nella o con l'opera edilizia alla quale la concessione si riferisce. 2. L'attività sanitaria rientra fra le attività industriali, per le quali l'art. 10, 1° c., L. 28 gennaio 1977 n. 10 prevede che il contributo di urbanizzazione connesso al rilascio di licenza di costruzione è dovuto in misura più favorevole di quella prevista dall'art. 3 stessa legge, beneficio che in sostanza si risolve nella esenzione dalla quota di contributo commisurata al costo di costruzione; pertanto, tale agevolazione si applica anche alla concessione assentita per la costruzione di una casa di cura.

1. Ved. C. Stato V 10 dicembre 1990 n. 857.[R=WCS10D90857] Per l'art. 9 (Concessione gratuita) 1° c., lett. f) della L. 28 gennaio 1977 n. 10, il contributo previsto per il rilascio della concessione edilizia (contributo che, per l'art. 3, è commisurato all'incidenza della spesa di urbanizzazione nonché al costo di costruzione) non è invece dovuto «per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici». 2. L'art. 10, 1° c., della L. 1977 n. 10 tratta del contributo dovuto per la concessione edilizia «relativa a costruzioni od impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi».
L. 28 gennaio 1977 n. 10 art. 9 lett. f)R L. 28 gennaio 1977 n. 10 artt. 3 e 10, 1° c.

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