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Sent. C. Cass. civ. 22/04/1992, n. 4799

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Sopraelevazioni - Distanza dagli edifici vicini - Determinazione dell'altezza - Art. 17 1° c. lett. e) L. 1967 n. 765 - Riferimento alla parte di edificio da realizzare.

1. Con riguardo alle sopraelevazioni l'art. 17 1° c. lett. c) L. 6 agosto 1967 n. 765 (cosiddetta legge ponte) prevedendo che la distanza tra edifici vicini' non può essere inferiore all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire' si riferisce, per la determinazione dell'altezza, alla parte dell'edificio da realizzare, non anche all'intero corpo di fabbrica sopraelevato, considerato l'intento del Legislatore di non incidere su diritti quesiti, derivanti da una costruzione realizzata in precedenza nel rispetto delle distanze legali, in applicazione del principio secondo cui l'attività edilizia è regolata dalla legge vigente nel momento in cui essa è realizzata; tale principio, peraltro, non comporta che in caso di successive sopraelevazioni ciascuna sia soggetta a separato computo dell'altezza, dovendo la relativa determinazione essere effettuata con riferimento a tutte le sopraelevazioni.

1. Ved. Cass. 5 novembre 1987 n. 5166; Cass. 22 dicembre 1986 n. 7837 (La disciplina delle distanze tra costruzioni su fondi finitimi è applicabile anche alla sopraelevazione) ved. anche Cass. 10 novembre 1979 n. 5795 (Quando la distanza fra due edifici è stabilita in rapporto con l'altezza, l'estensione verticale dei fabbricati deve essere computata nella sua interezza) e Cass. 18 maggio 1978 n. 2411. Preleggi, art. 12 (Interpretazione della legge) - «Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato Proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione' si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato».


Cost. art. 3; Preleggi art. 12; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 17 R

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