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Sent.C. Cass. 25/07/1992, n. 8994

44401 44401
1. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Condono ex artt. 31 e segg. L. 1985 n. 47 - Effetti sui rapporti di vicinato - Esclusione - Violazione distanze legali - Diritto alla riduzione in pristino ed al risarcimento - Permane - Sospensione del giudizio civile ex art. 44 L. cit. - Inammissibilità.
1. Nelle controversie tra privati confinanti, relative all'osservanza delle distanze legali nell'esecuzione di opere edilizie, il condono previsto dagli artt. 31 e segg. L. 28 febbraio 1985 n. 47, siccome inerente al solo rapporto pubblicistico tra la P.A. ed il privato costruttore, non può incidere sui rapporti tra quest'ultimo ed i vicini, i quali, nel caso di violazione delle norme urbanistico-edilizie, conservano inalterato il diritto al risarcimento del danno e, nel caso di inosservanza delle norme di cui agli artt. 873 e segg. C.c., anche il diritto alla riduzione in pristino, senza che possa trovare applicazione, in pendenza della procedura amministrativa di concessione od autorizzazione in sanatoria, la sospensione del processo a norma dell'art. 44 legge cit., che è necessaria solo per i procedimenti penali, amministrativi e tributati conseguenti alle violazioni.

1. Conf. Cass. 16 novembre 1989 n. 4901,[R=W16N894901] 15 febbraio 1988 n. 1599[R=W15F881599], 16 dicembre 1987 n. 9352, [R=W16D879352] 9 aprile 1987 n. 3497.[R=W9A873497] Sulle condizioni che devono essere osservate al fine di potere sollevare questione di legittimità costituzionale, ved. C. Cost. 18 giugno 1958 n. 359[R=WCC18G58359] e Cass. 21 maggio 1959 n. 1531.[R=W21MA591531] In relazione alla questione dei vincoli imposti dai piani regolatori generali, ved.: a) C. Cost. 29 maggio 1968 n. 55[R=WCC29MA6855], che dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, n.ri 2, 3, 4 e dell'art. 40 L. 17 agosto 1942 n. 1150; b) C. Cost. 2 febbraio 1972 n. 15,[R=WCC2F7215] che ritenne inammissibile la questione di legittimità costituzionale della L. 23 gennaio 1941 n. 147, c) C. Cost 12 maggio 1982 n. 92.[R=WCC12MA8292] Ved. infine Cass. 6 maggio 1987 n. 4208[R=W6MA874208] (La rilevanza giuridica della concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto fra P.A. e privato, senza estendersi ai rapporti fra privati).
C.c. art. 873 ss. ; L. 28 febbraio 1985 n. 47, artt. 31 e 44 R

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