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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. 17/10/1992, n. 11434
Sent. C. Cass. 17/10/1992, n. 11434
Sent. C. Cass. 17/10/1992, n. 11434
1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Comune di Cassano Murge - Sopraelevazioni in zone di completamento - Applicabilità Codice civile ex art. 11, 5° c., regolamento edilizio. 2. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Comune di Cassano Murge - Case e costruzioni lungo strade private aperte al pubblico - Disciplina applicabile - E' quella regolamentare prevista per le strade pubbliche.1. La norma dell'art. 11, 5° c., titolo I parte II del regolamento edilizio del Comune di Cassano Murge, secondo cui per le sopraelevazioni nelle zone esistenti di completamento le distanze tra fabbricati e dai confini debbono essere quelle previste direttamente dal Codice civile, non comporta l'applicazione delle maggiori distanze regolamentari richiamate dallo stesso Codice (e quindi pur sempre i dieci metti previsti dall'art. 2 del programma edilizio), attesa la specificità del richiamo delle distanze previste dal Codice civile, che resterebbe vanificato rendendo la disposizione stessa inutile, nonché la ratio della norma, volta a salvaguardare la conformazione urbanistica precedente consentendo le sopraelevazioni in linea con le precedenti costruzioni di base. 2. L'art. 3, 31 c., titolo II parte IV del regolamento edilizio del Comune di Cassano Murge, disponendo che «le case e le costruzioni lungo le strade private aperte al pubblico sono soggette alle disposizioni del presente regolamento come se prospettassero una via pubblica», assoggetta dette costruzioni non solo agli obblighi bensì all'intera normativa dello stesso regolamento per le strade pubbliche, attesa la ratio della norma volta a considerare l'uso pubblico del bene quale circostanza escludente l'esigenza privata della riservatezza od altro che imponga il rispetto delle distanze tra costruzioni e ciò al pari della strada di proprietà demaniale. |
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