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Sent.C. Cass. 15/10/1992, n. 11260

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1. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Condono edilizio - L. 1985 n. 47 - Controversie civili tra privati - Ininfluenza - Conseguenze - Vicini lesi dalla costruzione irregolare - Diritto al risarcimento danni od alla riduzione in pristino - Sussiste Conseguimento della sanatoria - Irrilevanza. 2. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Strumento urbanistico - Uso del termine strada - Nozione in senso tecnico giuridico.
1. Le disposizioni della L. 28 febbraio 1985 n. 47 - sul cosiddetto condono edilizio - che prevedono, in pendenza della trattazione della domanda di concessione in sanatoria, la sospensione di procedimenti amministrativi o penali iniziati in relazione all'accertata violazione, non operano con riguardo alle controversie civili originate dall'assunto di mancato rispetto delle norme edilizie sui rapporti di vicinato, la cui osservanza prescinde dalla regolarità o meno dell'opera sotto il profilo delle prescrizioni che concernano il rapporto fra il privato e la P.A. e sono funzionari all'ordinato sviluppo edilizio; ne consegue che sull'esito delle dette controversie non può avere alcuna incidenza il conseguimento della sanatoria da parte del trasgressore, conservando i vicini lesi dall'irregolare costruzione il diritto di ottenere il risarcimento dei danni o la riduzione in pristino dei luoghi, a seconda che siano state violate norme di regolamenti locali sulle distanze ovvero del Codice civile. 2. In tema di osservanza di prescrizioni edilizie, come quelle delle distanze fra gli edifici, qualora uno strumento urbanistico usi il termine strada, senza alcuna specificazione, deve ritenersi che esso intenda riferirsi ad una striscia di terreno appartenente ad un Ente pubblico e destinato alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o, quanto meno, soggetta a servitù di uso pubblico di transito; mentre deve escludersi che costituisca strada in senso tecnico-giuridico, una zona di terreno privato assoggettata a servitù di passaggio a favore di un fondo contiguo.

1. Conf. Cass. 28 marzo 1990 n. 2517[R=W28M902517]. 2. Conf. Cass. 5 settembre 1989 n. 3849[R=W5S893849].
L. 28 febbraio 1985 n. 47 R

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