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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
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: GP1067
Sent.C. Cass. 29/10/1992, n. 11780
Sent.C. Cass. 29/10/1992, n. 11780
Sent.C. Cass. 29/10/1992, n. 11780
1. Geometra - Consiglio del collegio - Procedimento disciplinare - Contestazione dell'addebito - Esposizione del fatto - Modalità - Criterio di sufficienza 2. Geometra - Consiglio del collegio - Procedimento disciplinare - Violazione di norme in materia urbanistica - Denuncia del Sindaco al Collegio dei geometri - Valutazione autonoma del fatto addebitato - Necessità - Sussistenza di condanna penale - Ininfluenza
1. Nel procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio del collegio dei geometri, la contestazione dell'addebito, ai sensi dell'art.12, 3° c. R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l'illecito, essendo sufficiente che con la lettura dell'imputazione l'incolpato sia posto in condizione di approntare in modo efficace la propria difesa senza rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli scrittigli.
2. Il collegio dei geometri al quale il Sindaco abbia segnalato, ai sensi dell'art. 6 L. 28 febbraio 1985 n. 47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie, ecologia), che un iscritto è incorso in violazione della disciplina urbanistica, è tentato ad effettuare una propria autonoma valutazione dell'illecito, ai fini dell'irrogazione di una sanzione disciplinare, ancorché il professionista abbia già subito una condanna penale, che rileva solo per l'accertamento del fatto.
1. Ved. Cass. 22 giugno 1990 n. 6309[R=W22G906309] ("In tema di sanzioni disciplinari a carico di geometri, la norma del comma 2 dell'art. 12 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 - a termini della quale il presidente del Collegio dei geometri, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo aver inteso l'incolpato, riferisce al Collegio, il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare - regola una attività istruttoria anteriore all'apertura del procedimento, nella quale, pertanto, procedendosi alla semplice audizione - anziché ad un interrogatorio in senso tecnico - dell'«incolpato», tale audizione non esige la preventiva contestazione degli addebiti né soggiace a particolari regole procedimentali"). Ved. anche Cass. S.U. 8 settembre 1989 n. 3904 R
Sulla responsabilità del direttore dei lavori - oltre che del titolare della concessione edilizia, del committente e del costruttore - circa l'osservanza della prescrizione della concessione edilizia, l'art. 6 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, col 1° comma modificato dal D.L. 23 aprile 1985 n. 146 convertito in L. 21 giugno 1985 n. 298, stabilisce quanto segue
«1. Il titolare della concessione, il committente ed il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché - unitamente al direttore dei lavori - a quelle della concessione ad edificare ed alle modalità esecutive stabilite dalla medesima. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidamente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.
2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni della concessione edilizia, con esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 15, fornendo al sindaco contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto alla concessione, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al sindaco. In caso contrario il sindaco segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.»
R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 12, 3° c. L. 28 febbraio 1985 n. 47, art.6 R |
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