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Sent. C. Cass. 09/06/1993, n. 6433

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Principi della operosità - Artt. 3 e 5 L. n. 10/1977 - Effetti - Oneri di urbanizzazione e costo di produzione - Scomputo totale o parziale - Obbligazione del concessionario a provvedere alle spese di urbanizzazione ed a concedere le relative aree al Comune - Validità dell'accordo
1. Con riguardo al principio dell'onerosità della concessione edilizia, di cui agli artt. 3 e 5 L. 28 gennaio 1977 n. 10, che prevedono la monetizzazione sia degli oneri di urbanizzazione che del costo di produzione, è del tutto ammissibile e valido l'accordo col quale il concessionario si obblighi nei confronti del Comune, a scomputo totale o parziale dei detti oneri monetari, a provvedere direttamente, oltre che alla realizzazione delle opere di urbanizzazione - secondo la formula prevista nell'art. 11 legge cit. - anche alla concessione al Comune delle aree interessate da tali opere, atteso che la suddetta formula non esclude la legittimità di accordi solutori di diverso contenuto.


L. 28 gennaio 1977 n. 10, art. 3, 5 e 11 R

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