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Sent. C. Cass. pen. 02/02/1993, n. 3673

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1. Geometri - Limiti di competenza - Opere in cemento armato - Progettazione Ammissibilità - Limiti.
1. Ai geometri è consentita la «progettazione, esecuzione e vigilanza di modeste costruzioni civili», ai sensi dell'art. 16 lett. m) R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 e in tale espressione devono ritenersi comprese sia le costruzioni di struttura ordinaria che quelle in cemento armato, dal momento che la norma non pone limitazioni, né distinzioni sulla natura e sulla tecnica delle costruzioni medesime; gli artt. 2 L. 5 novembre 1971 n. 1086 e 17 L. 2 febbraio 1974 n. 64, attribuendo anche ai geometri e ai periti industriali, oltre che agli ingegneri ed architetti, la competenza per la progettazione delle opere in cemento armato, «nei imiti delle rispettive competenze», riconosce che essi sono normalmente competenti a progettare opere in cemento armato nei limiti previsti dalle rispettive norme professionali.

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