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Sent. C. Cass. 21/04/1993, n. 4691

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Parcheggi - Riserva ex art. 41 sexies L. 1942 n. 1150 - Vincolo pubblicistico di destinazione - Configurabilità - Clausole contrattuali contrarie od elusive - Nullità - Conseguenza - Clausola che riserva al costruttore venditore la proprietà dell'area destinata a parcheggio - Validità limitata alla nuda proprietà - Trasferimento ope legis del diritto dell'acquirente all'uso dell'area - Operatività
1. L'art. 41 sexies L. 17 agosto 1942 n. 1150 (legge urbanistica) introdotto dall'art. 18 L. 6 agosto 1967 n. 765 (cosiddetta legge-ponte), stabilendo che nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse debbano essere riservati appositi spazi per parcheggio, pone un vincolo pubblicistico di destinazione (rimasto. immutato con l'entrata in vigore della L. 28 febbraio 1985 n. 47, il cui art. 26 ha portata meramente interpretativa della precedente disposizione) che non può subire deroga negli atti privati di disposizione degli spazi ridetti, per cui sono nulle e sostituite di diritto nella norma operativa (art. 1419 C.c.) le clausole contrattuali contrarie od elusive del vincolo, non esclusa quella che dietro l'apparenza di non mutata destinazione dell'area di parcheggio, ne lasci la disponibilità a terzi, permettendo di fatto un uso diverso; pertanto, è colpita da nullità la clausola con la quale il costruttore-venditore dell'immobile riservi a sé la proprietà dell'area destinata a parcheggio, perché non idonea ad assicurare agli acquirenti delle singole unità abitative l'immediata ed incondizionata disponibilità pro quota nei limiti di legge degli spazi vincolati, con la conseguenza che in tale ipotesi l'art. 1419 cit. opera nel senso che il diritto all'uso dell'area di parcheggio si trasferisce ope legis agli acquirenti, ferma restando la nuda proprietà in capo all'alienante.

1. Ved. Cass. 10 luglio 1991 n. 7631[R=W10L917631] (Sulla inderogabilità del vincolo pubblicistico e sulla nullità delle clausole difformi), 29 maggio 1992 n. 6533 R a Cass. 21 aprile 1993 n. 4691.R Cod. civ. - Art. 1419 (Nullità parziale) - (1° c.) La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. (2° c.) La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.
C.c. art. 1419 ; L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 sexies R; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 18 R; L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 26 R

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