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Sent.C. Conti 22/07/1993, n. 113

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1. Opere pubbliche - Progetto - Natura e funzione - Pronta realizzazione - Necessità. 2. Opere pubbliche - Progetto - L'attività di progettazione è attività di esecuzione dell'opera. 3. Opere pubbliche - Progetto - Affidamento a privati - Previo studio di fattibilità - Necessità.
1. La progettazione di un'opera pubblica, sia essa eseguita (come di regola) dal personale tecnico dell'amministrazione sia allorché si decida di far ricorso alla collaborazione di professionisti esterni, non è né può essere intesa, proprio perché ha un costo, come attività fine a se stessa, volta esclusivamente alla ideazione tecnica di opere indipendentemente da una concreta e immediata possibilità di realizzazione; compito specifico dell'Amministrazione è infatti quello di procedere all'esecuzione in tempi brevi di interventi utili alla collettività adeguando le caratteristiche degli stessi alle risorse disponibili e programmate. 2. Nel complesso procedimento per la realizzazione di un'opera pubblica possono individuarsi vari momenti e cioè, la decisione dell'amministrazione di eseguire una determinata opera pubblica, con delle caratteristiche individuate e ben delineate, l'inserimento dell'intervento in un programma e in un piano di finanziamento sulla base di risorse concretamente disponibili, la progettazione dell'opera e la sua concreta realizzazione; ne consegue che, concretando, la progettazione dell'opera, attività di esecuzione della stessa, la redazione di un progetto non seguito dalla successiva realizzazione costituisce violazione del principio di programmazione triennale dell'intervento ai sensi delle direttive emanate dal Ministro per i lavori pubblici in data 2 agosto 1992 sulla base dell'art. 1 R.D. 8 febbraio 1923 n. 422 e, allorché ciò comporti oneri per lo Stato, gli stessi devono essere considerati a tutti gli effetti ingiustificati. 3. Ai sensi delle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici in data 2 agosto 1992 (punto 8) in conformità all'art. 1 R.D. 8 febbraio 1923 n. 422, in caso di affidamento a privati professionisti della progettazione di un'opera pubblica, l'amministrazione deve comunque preventivamente aver predisposto uno studio di fattibilità, non solo tecnica, ma anche e soprattutto economica dell'intervento da realizzare.

1., 2. e 3. Giurisprudenza costante. Ved. C. Conti, Stato 13 dicembre 1986 n. 1514.[R=WCO13D861514]
2. e 3. Cost. art. 97 ; L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, artt. 322 e 323R; R.D. 8 febbraio 1923 n. 422, art. 1 [R=RD42223]

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