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Deliberaz. G.R. Veneto 14/12/2017, n. 2080

Modificazione ed integrazione della deliberazione n. 419 del 31 marzo 2015 e successive modificazioni. Requisiti di classificazione delle strutture ricettive complementari alloggi turistici, case per vacanze e Bed & breakfast. Deroga per le superfici minime delle camere di alloggi turistici, case per vacanze e Bed & breakfast in edifici qualificati come beni culturali. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 31, comma 1. Deliberazione n. 99/CR del 25 settembre 2017.
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Testo del provvedimento

L'Assessore Elena Donazzan per l'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" prevede, all'articolo 27, le seguenti tipologie di strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast e rifugi alpini.

Tuttavia, l'articolo 31 della citata legge regionale consente una delegificazione della normativa turistica, in quanto attribuisce ad un provvedimento deliberativo della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, l'individuazione dei requisiti di classificazione delle strutture ricettive complementari.

La Giunta regionale, quindi, con propria delibera, approva i requisiti dimensionali, strutturali, di prestazioni di servizi e di dotazioni, necessari per ottenere la classificazione delle strutture ricettive complementari.

Conseguentemente, con deliberazione n. 419 del 31 marzo 2015 avente ad oggetto: "Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast. Deliberazione n. 1/CR del 20 gennaio 2015. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 31, comma 1", la Giunta regionale ha approvato, con lo stesso provvedimento, sia le disposizioni attuative generali e comuni a tutte le strutture ricettive complementari (Allegato A) sia - per ognuna delle diverse tipologie ricettive complementari - i requisiti minimi di classificazione, strutturali, dotazionali e di servizio (Allegati B, C, D, E), esclusi i rifugi alpini per i quali provvederà con successiva separata deliberazione.

La citata DGR n. 419 del 31 marzo 2015 è stata successivamente modificata dalla DGR n. 498 del 19 aprile 2016 e dalla DGR n. 780 del 27 maggio 2016.

Recentemente la Giunta regionale, con deliberazione/CR n. 99 del 25 settembre 2017, inviata alla competente Commissione consiliare per l'acquisizione del parere previsto dal comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 11/2013, ha proposto ulteriori modifiche agli Allegati della citata DGR n. 419/2015.

In particolare, l'Allegato A, riguardante le "Disposizioni attuative generali e comuni delle strutture ricettive complementari", stabilisce nell'articolo 5 le "Altezze minime delle strutture complementari", mentre negli altri suddetti Allegati sono indicate le superfici minime delle camere degli alloggi turistici (Allegato B); le superfici minime delle case per vacanze (Allegato C); le superfici minime delle camere dei Bed & breakfast (Allegato E).

Inoltre, negli stessi Allegati B, C, ed E è stato previsto, al fine di salvaguardare i titolari delle strutture ricettive di cui sopra, già autorizzate alla data di pubblicazione sul BUR (8 maggio 2015) del provvedimento n. 419/2015, e che richiedono la classificazione a 2 leoni, siano fatti salvi i requisiti dimensionali e strutturali già assentiti, anche se inferiori a quelli indicati nelle superfici minime previste per le camere.

È emersa l'esigenza di uniformare la

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