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Sent. C. Stato 09/01/1996, n. 29

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Manutenzione straordinaria - Realizzazione di tettoia - Non è tale. 2. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Misure repressive - Opere eseguite senza concessione - Obbligo di demolizione - Motivazione ed accertamento sanabilità - Non occorrono.
1. Non rientra fra gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31 L. 5 agosto 1978 n. 457 la costruzione di una tettoia amovibile per il ricovero di macchinari, realizzata con pilastri e travi in profilato di ferro e sovrastante copertura in lastre di fibrocemento. 2. Ai sensi dell'art. 7 L. 28 febbraio 1985 n. 47, una volta accertata l'esecuzione di opere in assenza della concessione edilizia, il Sindaco è tenuto ad ingiungere, senza necessità di motivazione sull'interesse pubblico, la loro demolizione, indipendentemente dall'accertamento della conformità o meno dei lavori alla vigente disciplina urbanistica e dalla sanabilità dell'opera stessa.


L. 5 agosto 1978 n. 457, art. 31 R L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 7 R

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