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Sent.Corte Cost. 23/02/1996, n. 41

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Prestazioni non tabellate - Compenso a vacazione ex art. 4 L. 1980 n. 319 - Contrasto con art. 3 Cost. - Non sussiste. 2. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Prestazioni non tabellate - Compenso a vacazione ex art. 4 L. 1980 n. 319 - Contrasto con art. 36 Cost. - Non sussiste.
1. Non è illegittimo, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 4 L. 8 luglio 1980 n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'Autorità giudiziaria), nella parte in cui stabilisce che, in assenza di prestazioni professionali previste nelle tabelle con retribuzione fissa o variabile, il compenso venga determinato dal giudice col sistema delle vacazioni e col divieto per lo stesso giudice di liquidare più di quattro vacazioni al giorno, atteso che le prestazioni indeterminate rappresentano situazioni disomogenee rispetto a quelle previste in tabella od a quelle analoghe, tenuto anche conto che, pur se inattuato in via amministrativa (ma comunque sollecitabile con gli opportuni rimedi giudiziali), è previsto un meccanismo di adeguamento triennale all'inflazione tramite decreto interministeriale di concerto dei Ministri della giustizia e del tesoro. 2. Non è illegittimo, in riferimento all'art. 36 Cost., l'art. 4 L. 8 luglio 1980 n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'Autorità giudiziaria), nella parte in cui stabilisce che, in assenza di prestazioni professionali previste nelle tabelle con retribuzione fissa o variabile, il compenso venga determinato dal giudice col sistema delle vacazioni e col divieto per lo stesso giudice di liquidare più di quattro vacazioni al giorno; l'art. 36 Cost. è, infatti, mal richiamato per i consulenti tecnici di ufficio e per le figure equiparate, perché il lavoro prestato da tali soggetti non si presta ad uno schema di logico e necessario confronto tra prestazione e retribuzione e quindi ad un controllo di adeguatezza e sufficienza di quest'ultima, anche perché non vi è modo di valutare il peso delle prestazioni di consulenza e dei relativi compensi sull'attività e sul reddito di chi le svolge.

2. Ved. Cost. 10 giugno 1970 n. 88.[R=WCC10G7088] 1a. e 2a. Come nota 1a. e 2a. a Cass. 8 febbraio 1996 n. 1014.R
Cost. art 3 ; L. 8 luglio 1980 n. 319, art. 4R Cost. art. 36 ; L. 8 luglio 1980 n. 319, art. 4

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