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Sent. C. Stato 09/12/1996, n. 1493

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Impugnativa - Sospensione ex L. 1985 n. 47.
1. La sospensione dei procedimenti giurisdizionali prevista dall'art. 44 L. 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni riguarda esclusivamente i giudizi che hanno per oggetto provvedimenti sanzionatori in materia di abusi edilizi (ordini di demolizione, sanzioni pecuniarie amministrative, etc.), e non anche gli eventuali provvedimenti dai quali dipenda la liceità o abusività dell'opera (autorizzazioni e concessioni edilizie, annullamento delle medesime o diniego esplicito della concessione in sanatoria).

1. Ved. C. Stato V 20 novembre 1987 n. 716.[R=WCS20N87716]
L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 44R

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