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Deliberaz. G.R. Umbria 11/10/2010, n. 1399

Istituzione dell’Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro. Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l’iscrizione dei soggetti nell’Elenco.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Delib. G.R. 23/03/2015, n. 341
- Delib. G.R. 04/10/2017, n. 1125

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Testo del provvedimento


LA GIUNTA REGIONALE


Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore Stefano Vinti;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

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Documento istruttorio

Oggetto: Istituzione dell’Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro. Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l’iscrizione dei soggetti nell’Elenco.

Con la legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3, recante “Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici”, la Regione Umbria si è dotata di un insieme organico di norme per disciplinare la materia dei lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale.

Nel corpus normativo della legge in argomento si evidenziano, in relazione all’efficacia delle norme ivi previste, due gruppi di diposizioni e precisamente: quelle immediatamente efficaci ed esecutive e quelle che demandano invece la concreta operatività di alcuni istituti e organismi all’emanazione di specifici provvedimenti di attuazione.

Subito dopo l’approvazione del testo normativo, allo scopo di dare attuazione al secondo gruppo di disposizioni sopra indicato, con determinazione del direttore all’Ambiente, territorio e infrastrutture del 25 marzo 2010, n. 2517, è stato costituito un gruppo di lavoro incaricato precipuamente di predisporre i provvedimenti attuativi.

Il Gruppo di lav

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Allegato A - Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l’iscrizione dei soggetti nell’Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro

N1

Art. 1 - (Istituzione Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro)

1. È istituito, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 e s. m. e i., l’Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro (indicato, di seguito, come Elenco).

2. I servizi previsti nell’Elenco, individuati tra quelli di cui all’Allegato A) alla l.r. n. 3/2010, per i quali i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, possono richiedere l’iscrizione, sono indicati nell’Allegato 1) alla presente disciplina.

3. Nell’ambito di ciascun servizio sono individuate le seguenti fasce di importo:

a) Fascia 1: servizi di importo stimato inferiori a 20.000,00 euro;

b) Fascia 2: servizi di importo stimato compreso tra 20.000,00 euro ed inferiore a 100.000,00 euro.

4. N2


Art. 2 - (Requisiti per l’iscrizione nell’Elenco)

1. Possono richiedere l’iscrizione nell’Elenco i seguenti soggetti:

a) liberi professionisti, singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815;

b) società di professionisti;

c) società di ingegneria;

d) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria;

e) i prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

f) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e);

g) limitatamente ai servizi di collaudo e ai servizi di supporto tecnico amministrativo al Responsabile unico del procedimento, anche i dipendenti di pubbliche amministrazioni.

2. Al fine dell’iscrizione nella Fascia 1, prevista dall’art. 1, comma 3, fatto salvo quanto previsto al comma 4, i soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale indicati all’art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. e i. (indicato, di seguito, come Codice), dei pertinenti requisiti di idoneità professionale indicati all’art. 39 del Codice, nonché dei requisiti previsti da ogni altra disposizione normativa e regolamentare relativa all’affidamento di contratti pubblici.

3. Al fine dell’iscrizione nella Fascia 2, prevista dall’art. 1, comma 3, fatto salvo quanto previsto al comma 4, i soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale individuati all’art. 38 del Codice, dei pertinenti requisiti di idoneità professionale individuati all’art. 39 del Codice, dei requisiti previsti da ogni altra disposizione normativa e regolamentare relativa all’affidamento di contratti pubblici, nonché degli specifici requisiti minimi, indicati nell’Allegato 1) alla presente disciplina, richiesti per ogni tipologia di servizio.

4. Al fine dell’iscrizione nelle Fasce 1 e 2, previste dall’art. 1, comma 3, per i servizi individuati nell’ambito delle “Prestazioni archeologiche”, i soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale indicati all’art. 38 del Codice, dei pertinenti requisiti di idoneità professionale indicati all’art. 39 del Codice, dei requisiti previsti da ogni altra disposizione normativa e regolamentare relativa all’affidamento di contratti pubblici, nonché dei requisiti indicati nell’Allegato 1) alla presente disciplina, richiesti per ogni tipologia di servizio.


Art. 3 - (Domanda di iscrizione nell’Elenco)

1. Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco, i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, devono presentare apposita domanda, in conformità a quanto indicato nella modulistica predisposta dalla Regione.

2. Alla domanda di iscrizione in Elenco è allegato apposito curriculum professionale redatto in conformità a quanto indicato nella modulistica predisposta dalla Regione.

3. I soggetti di cui all’art. 2, comma 1, possono richiedere l’iscrizione in Elenco fino ad un numero massimo di dieci servizi scelti complessivamente in entrambe le Fasce 1 e 2. La richiesta di iscrizione ad un numero di servizi superiore a dieci comporta l’inserimento in Elenco per le prime dieci tipologie secondo l’ordine di elencazione.

4. Nella domanda devono essere indicate le tipologie di servizio e le Fasce di importo per le quali viene richiesta l’iscrizione, nonché devono essere contenute le dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s. m. e i., circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 2.

5. Le dichiarazioni rese dai soggetti che richiedono l’iscrizione nell’Elenco sono soggette a controllo a campione da parte della Commissione incaricata della formazione e dell’aggiornamento dell’Elenco, di cui all’art. 21, comma 3, della l.r. n. 3/2010, secondo le modalità stabilite dalla stessa Commissione.

6. La mancata dimostrazione del possesso dei requisiti costituisce causa di cancellazione dall’Elenco.


Art. 4 - (Formazione e aggiornamento dell’Elenco)

1. Per la formazione e l’aggiornamento dell’Elenco la Giunta regionale si avvale della Commissione di cui all’art. 21, comma 3, della l.r. n. 3/2010.

2. L’Elenco risultante a seguito della prima formazione nonché i suoi successivi aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

3. L’iscrizione dei soggetti in Elenco decorre dalla pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

4. I soggetti iscritti in Elenco informano tempestivamente l’Amministrazione regionale in merito ad eventuali variazioni intervenute circa il possesso dei requisiti richiesti utilizzando la modulistica a tal fine predisposta dalla Regione.

5. L’Elenco è sempre aperto. Le domande di iscrizione possono essere presentate durante l’intero anno solare.

6. Alla prima formazione dell’Elenco si procede mediante avviso pubblico.

7. L’iscrizione nell’Elenco dei soggetti è effettuato secondo l’ordine di arrivo delle istanze al protocollo regionale.

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