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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Dirig.R. Lombardia 17/11/2017, n. 14338
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Dirig.R. 30/08/2018, n. 12399
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Testo del provvedimentoIL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI Visti: - la Direttiva 2010/75/UE del parlamento europeo e del consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) ed in particolare il CAPO IV «disposizioni particolari per gli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti»; - la Parte Quinta del d.lgs. 152/06: «Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera» ed in particolare l’Allegato VI «Criteri per la valutazione della conformità dei valori limite misurati ai valori di emissione»; - la Parte Quarta del d.lgs. 152/06 «norme in materia di rifiuti e di bonifica dei siti contaminati» ed in particolare il Titolo III-bis «Incenerimento e coincenerimento rifiuti» che ha sostituito il d.lgs. n. 133/05: «Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento»; Richiamati: - il d.d.u.o. n° 1024 del 30 gennaio 2004: «Criteri e procedure per la gestione degli SME per impianti di incenerimento rifiuti» - il d.d.s. n.4343 del 27 aprile 2010 «Misure tecniche per l’installazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio in continuo alle emissioni (SME)» Premesso che: |
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Allegato 1 - Ulteriori indirizzi per la gestione delle condizioni anomale di funzionamento per gli impianti di incenerimento1. Premesse Ricordato che la normativa ambientale in generale (Direttiva 2010/75/UE) e quella relativa agli impianti di incenerimento rifiuti in particolare (Titolo III-bis della Parte Quarta del d.lgs 152/06) prevedono una serie di indicazioni specifiche finalizzate alle gestione delle fasi diverse dal “normal funzionamento”, con il presente documento – alla luce delle richieste di chiarimento pervenute e trattate anche nell’ambito del “tavolo di coordinamento IPPC” - si intende fornire una serie di indirizzi di tipo tecnico-normativo finalizzati ad agevolare l’applicazione di quanto previsto dall’art. 237-octiesdecies (Condizioni anomale di funzionamento). In particolare, preso atto del verbale del Tavolo di coordinamento dello scorso 5/10/2015 e richiamate le modalità di assegnazione dei codici stati “impianto” previsti dalla normativa regionale per il comparto degli impianti di incenerimento (dduo 1024/2004) si è ritenuto opportuno modificare queste ultime prevedendo la possibilità di individuare diverse tipologie di “anomalie” alle quali corrispondono diversi comportamenti del Gestore e di conseguenza diverse modalità di gestione del Sistema Monitoraggio alle Emissioni (SME) e dei relativi dati generati. Più nello specifico, considerato che allo stato attuale lo stato ‘35’ del codice monitor “IMPIANTO” è collegato all’avaria generica che non distingue l’avaria dei presidi depurativi dalle altre tipologie di guasto, si è ritenuto opportuno individuare – come meglio specificato nel seguito – diverse e più dettagliate tipologie di guasti/disfunzionamenti, i relativi codici “monitor” e le modalità di assegnazione degli stessi. Considerato che al fine di mettere in atto compiutamente gli indirizzi è necessario adeguare sia gli SME installati presso gli impianti – dandone evidenza nei relativi Manuali di Gestione - sia l’interfaccia di questi con la “Rete SME” di ARPA Lombardia, prevedendo un congruo tempo per l’effettuazione dei relativi interventi, si stabilisce che il rispetto delle disposizioni di seguito illustrate da parte dei Gestori degli impianti di incenerimento debba avvenire non più tardi del 1 settembre 2018N2. Resta inteso che, salvo per le parti espressamente modificate nel presente documento, continuano a valere gli indirizzi tecnici definiti nei vigenti provvedimenti in materia di SME, sia di carattere settoriale (dduo 1024/2004), che trasversale (dds 4343/2010 e smi). 1.1. Legislazione vigente D.Lgs 46/2014 - Art. 237-octiesdecies (Condizioni anomale di funzionamento). 1. L’autorità competente stabilisce nell’autorizzazione il periodo massimo di tempo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti o arresti tecnicamente inevitabili dei dispositivi di depurazione e di misurazione, le concentrazioni delle sostanze regolamentate presenti nelle emissioni in atmosfera e nelle acque reflue depurate possono superare i valori limite di emissione autorizzati. 2. Nei casi di guasto, il gestore riduce o arresta l’attività appena possibile, finché sia ristabilito il normale funzionamento. 3. Fatto salvo l’articolo 237-octies, comma 11, lettera c), per nessun motivo, in caso di superamento dei valori limite di emissione, l’impianto di incenerimento o di coincenerimento o la linea di incenerimento può continuare ad incenerire rifiuti per più di quattro ore consecutive. La durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno deve essere inferiore a sessanta ore. La durata di sessanta ore si applica alle linee dell’intero impianto che sono collegate allo stesso dispositivo di abbattimento degli inquinanti dei gas di combustione. 4. Per gli impianti di incenerimento, nei casi di cui al comma 1 e di cui al comma 2 qualora il gestore decide di ridurre l’attività, il tenore totale di polvere delle emissioni nell’atmosfera non deve in nessun caso superare i 150 mg/m³, espressi come media su 30 minuti. Non possono essere superati i valori limite relativi alle emissioni nell’atmosfera di TOC e CO di cui all’Allegato 1, lettera A, punto 2 e 5, lettera b). Devono inoltre essere rispettate tutte le altre prescrizioni di cui agli articoli 237-octies e 237-nonies. 5. Non appena si verificano le condizioni anomale di cui ai commi 1 e 2, il gestore ne dà comunicazione nel più breve tempo possibile all’autorità di controllo. Analoga comunicazione viene data non appena è ripristinata la completa funzionalità dell’impianto. Estratto verbale di coordinamento IPPC del 5/10/2015: |
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