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Sent. C. Giustizia UE 20/09/2017, n. C-215/16

4212286 4212286
Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Energia elettrica di origine eolica - Direttiva 2009/28/CE - Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili - Articolo 2, secondo comma, lettera k) - Regime di sostegno - Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera e) - Spese amministrative - Direttiva 2008/118/CE - Regime generale delle accise - Articolo 1, paragrafo 2 - Altre imposte indirette che perseguono finalità specifiche - Direttiva 2003/96/CE - Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità - Articolo 4 - Tassazione minima dell’energia - Canone gravante sugli aerogeneratori destinati alla produzione di energia elettrica.

1) La direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, in particolare l’articolo 2, secondo comma, lettera k), e l’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera e), della stessa, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede la riscossione di un canone gravante sugli aerogeneratori destinati alla produzione di energia elettrica.

2) L’articolo 4 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede la riscossione di un canone gravante sugli aerogeneratori destinati alla produzione di energia elettrica, poiché con tale canone non sono tassati i prodotti energetici o l’elettricità, ai sensi dell’articolo 1 e dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, e, pertanto, esso non rientra nell’ambito di applicazione della stessa.

3) L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede la riscossione di un canone gravante sugli aerogeneratori destinati alla produzione di energia elettrica, poiché tale canone non costituisce un’imposta gravante sul consumo di prodotti energetici o di elettricità e, pertanto, non rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva.

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