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L. R. Piemonte 18/02/2010, n. 5

Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti.
Con le modifiche introdotte da:
- L.R. 11/03/2015, n. 3
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Art. 1 - (Finalità)

1. La presente legge è volta ad assicurare la tutela della popolazione, dei lavoratori e dell’ambiente dai rischi derivanti dalla esposizione alla radioattività naturale ed alle radiazioni ionizzanti originate da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e di gestione del parco nucleare piemontese.

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Art. 2 - (Definizioni)

1. Ai fini dell’applicazione della presente legge si richiamano le definizioni di cui agli arti

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Art. 3 - (Espressione dei pareri e delle intese di competenza regionale)

1. La Regione esprime parere in merito alla richiesta di:

a) nulla osta all’impiego di sorgenti di categoria A, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, del d.lgs. 230/1995;

b) nulla osta per le installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del d.lgs. 230/1995;

c) autorizzazione all’esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione di un impi

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Art. 4 - (Attività di monitoraggio ed informazione)

1. La Regione assicura un’attività permanente di analisi, controllo e informazione sugli esiti residuali del nucleare sul territorio, sui trasporti nucleari e sull’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

2. La Regione ed i comuni interessati, senza che i cittadini ne debbano fare richiesta, assicurano preventivamente a tutti i gruppi di popolazione per i quali è stato stabilito un piano di emergenza radiologica, l'informazione sulle misure di protezione sanitaria ad essi applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili, nonché sul comportamento da adottare in tali occasioni.

3. Per le attività di cui al comma 1 sono istituiti:

a) il tavolo di confronto e trasparenza e partecipazione sulle attività di messa in sicurezza dei materiali e dei siti nucleari, sull’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e sul trasporto di materie radioattive e fissili, di seguito denominato tavolo di trasparenza e partecipazione nucleare;

b) il tavolo tecnico sulle attività di controllo e sorveglianza ambientale in m

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Art. 5 - (Nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni classificate di categoria B ed autorizzazione all’allontanamento dei rifiuti)

1. L’ASL competente per territorio in relazione alla località di svolgimento della pratica è l’autorità competente per il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di categoria B di cui all’articolo 29 del d.lgs. 230/1995 per le attività comportanti esposizione a scopo medico e per il rilascio dell’autorizzazione all’allontanamento dei rifiuti di cui all’articolo 30 del d.lgs. 230/1995.R

2. Nel caso di sorgenti mobili il nulla osta è rilasciato dall’ASL nel cui territorio è ubicata la sede operativa del titolare della richiesta ove sono detenute le sorgenti quando non vengono utilizzate in campo.

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Art. 6 - (Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi)

1. La prefettura e l’ASL competenti per territorio in relazione alla località di svolgimento della pratica a

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Art. 7 - (Sospensione e revoca dei provvedimenti autorizzativi)

1. Le autorità individuate dalla presente legge per il rilascio dei provvedimenti autorizzativ

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Art. 8 - (Attività di controllo e vigilanza)

1. Competono agli organismi di cui all’articolo 59, comma 2, del d.lgs. 230/1995 le attività di vigilanza sul possesso dei nulla osta e delle autorizzazioni e sul rispetto delle prescrizioni in essi contenute.

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Art. 9 - (Archivio delle sorgenti di radiazioni ionizzanti)

1. È istituito l’archivio regionale delle sorgenti di radiazioni ionizzanti gestito e aggiornato a cura dell’ARPA.

2. Pe

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Art. 10 - (Partecipazione della Regione agli organi tecnici)

1. La Regione partecipa, con propri rappresentanti, alle attività:

a)

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Art. 11 - (Prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’esposizione al gas radon ed alla radioattività di origine naturale)

1. La Regione si dota di strumenti idonei per la individuazione, la prevenzione e la riduzione dei rischi, connessi alla esposizione al gas radon ed alla radioattività di origine naturale.

2. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, su proposta dell’ARPA, le zone ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon ai sensi dell’articolo 10 sexies del d.lgs. 230/1995, sulla base delle linee guida e dei criteri emanati dalla Commissione di cui all’articolo 10 septies del d.lgs. 230/1995 e le zone caratterizzate dalla p

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Art. 12 - (Reti di monitoraggio. Controllo sulla radioattività)

1. L’ARPA gestisce la rete regionale di monitoraggio della radioattività ambientale. La Regione definisce i piani di monitoraggio, tenendo conto dei programmi stabiliti tra l’ARPA e l’autorità nazionale di sicurezza nucleare, ai sensi dell’articolo 104 del d.lgs. 230/1995.

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Art. 13 - (Tutela dei lavoratori esposti)

1. La Regione tutela i lavoratori e gli ex lavoratori occasionalmente o professionalmente esposti in attività a rischio di espo

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Art. 14 - (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili per quanto non oggetto di disciplina normativa dei provvedimenti attuativi del d.lgs. 230/1995.

2. Le spese derivanti dalle procedure disciplinate dalla presente legge sono poste a carico dei soggetti richiedenti non

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Art. 15 - (Norma finanziaria)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, agli oneri quantificati nel biennio 2010-2011 in 350.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza, e stanziati nell’ambito dell’unità previsiona

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