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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 25/09/2017, n. 1382
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 25/09/2017, n. 1382
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 25/09/2017, n. 1382
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 25/09/2017, n. 1382
- Delib. G.R. 02/10/2017, n. 1454
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Testo del provvedimentoLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visti: - la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti; - il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”; - la legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”; - la legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”; - la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente”; - la legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 “Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”; - la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 3 maggio 2016, n. 67 “Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) (Proposta della Giunta regionale in data 8 gennaio 2016, n. 1)”; |
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Linee guida per il funzionamento dei centri comunali per il riusoPremesse La direttiva europea 2008/98/CE pone quale azione prioritaria della gerarchia dei rifiuti la prevenzione attraverso la riduzione della produzione degli stessi. La normativa italiana di attuazione di tale principio è contenuta nella parte IV del D.Lgs. 152/2006, ed in particolare l'art.180 bis prevede che i Comuni promuovano iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti ed a tal fine possano individuare appositi spazi per l'esposizione temporanea, al fine dello scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Il Programma di prevenzione della produzione dei rifiuti contenuto nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 67 del 3 maggio 2016, prevede tra le misure di prevenzione la promozione dei centri del riuso. La legge regionale n. 16 del 5 ottobre 2015 ha tra i propri obiettivi quello di attuare nella gestione dei rifiuti il rispetto della gerarchia prevista dalla direttiva europea 2008/98/CE. Per il raggiungimento di tale obiettivo prevede, tra le varie azioni, di favorire i progetti di riuso dei beni a fine vita e di promuovere i centri comunali per il riuso, anche in sinergia con i centri di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. L'art. 3, comma 11, in particolare, dispone che la Regione emani apposite linee guida per la gestione dei centri comunali per il riuso. Tali centri hanno la finalità di consentire lo scambio di beni usati per il loro riutilizzo. 1. Finalità ed ambito di applicazione Le presenti linee guida disciplinano il funzionamento dei centri comunali del riuso con le finalità di: - ridurre la produzione di rifiuti da inviare a trattamento o smaltimento; - favorire il riuso di materiali ed oggetti ancora riutilizzabili prolungandone il ciclo di vita; - creare una struttura di sostegno per fasce sensibili della popolazione, rendendo disponibili beni usati ancora in condizioni di essere efficacemente utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originari; - creare opportunità di lavoro per persone disoccupate, disabili o svantaggiate; - favorire una sinergia tra i centri del riuso ed i centri di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Esse costituiscono il riferimento per la regolamentazione dei centri del riuso da parte dei Comuni prevista dall'art. 3, comma 12, della legge regionale n. 16 del 5 ottobre 2015. 2. Definizioni Ai fini delle presenti linee guida si adottano le seguenti definizioni: - prevenzione: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto e che riducono: - la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; - gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; - il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti; - riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti; - centro del riuso: locale o area presidiata allestiti per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati suscettibili di riutilizzo; - centro del riuso comunale: centro del riuso gestito da uno o più Comuni direttamente o indirettamente tramite specifica convezione con sog |
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Allegato 1 - Classificazione dei beni usatiParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 2 - Modulo di iscrizioneParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 3 - Scheda di consegnaParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 4 - Scheda di ritiroParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 5 - Scheda di uscitaParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 6 - Pesi standardParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato - Linee guida per i centri non comunali del riusoPremesse La direttiva europea 2008/98/CE pone quale azione prioritaria della gerarchia dei rifiuti la prevenzione attraverso la riduzione della produzione degli stessi. La normativa italiana di attuazione di tale principio è contenuta nella parte IV del D.Lgs. 152/2006, ed in particolare l'art.180 bis prevede che i Comuni promuovano iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti ed a tal fine possano individuare appositi spazi per l'esposizione temporanea, al fine dello scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Il Programma di prevenzione della produzione dei rifiuti contenuto nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 67 del 3 maggio 2016, prevede tra le misure di prevenzione la promozione dei centri del riuso. La legge regionale n. 16 del 5 ottobre 2015 ha tra i propri obiettivi quello di attuare nella gestione dei rifiuti il rispetto della gerarchia prevista dalla direttiva europea 2008/98/CE. Per il raggiungimento di tale obiettivo prevede, tra le varie azioni, di favorire i progetti di riuso dei beni a fine vita e di promuovere i centri comunali per il riuso, anche in sinergia con i centri di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. A livello regionale accanto ai centri del riuso comunali sono attivi e si stanno sviluppando centri del riuso realizzati e gestiti da enti o associazioni privati che concorrono al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione della produzione dei rifiuti. 1. Finalità ed ambito di applicazione Le presenti linee guida regolamentano il funzionamento dei centri del riuso privati, ovvero non di competenza dei Comuni, con le finalità di: - ridurre la produzione di rifiuti da inviare a trattamento o smaltimento; - favorire il riuso di materiali ed oggetti ancora riutilizzabili prolungandone il ciclo di vita; - creare una struttura di sostegno per fasce sensibili della popolazione, rendendo disponibili beni usati ancora in condizioni di essere efficacemente utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originari; - creare opportunità di lavoro per persone disoccupate, disabili o svantaggiate; - favorire una sinergia tra i centri del riuso ed i centri di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. 2. Definizioni Ai fini |
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Allegato 1 - Classificazione dei beni usatiParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 2 - Scheda di consegnaParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 3 - Scheda di ritiroParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 4 - Scheda di uscitaParte di provvedimento in formato grafico |
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