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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Lombardia 13/10/2017, n. 6
Regolam. R. Lombardia 13/10/2017, n. 6
Regolam. R. Lombardia 13/10/2017, n. 6
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) attività di rappresentanza di interessi: ogni attività finalizzata alla rappresentanza di interessi nell’ambito dei processi decisionali pubblici, svolta dai rappresentanti di interessi, attraverso la presentazione e l’illustrazione di prop |
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Art. 3 - (Elenco dei rappresentanti di interessi)1. È istituito l’Elenco dei rappresentanti di interessi presso la competente Struttura della Giunta regionale (di seguito, Struttura), individuata con decreto del Segretario generale, 2. Nell’elenco di cui al comma 1 sono iscritti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b), che intendono svolgere l’attività di rappresentanza di interessi presso la Giunta regionale o presso gli enti di cui all’articolo 1 del presente regolamento e che hanno provveduto ad accreditarsi secondo la |
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Art. 4 - (Procedura per l’accreditamento)1. In relazione ai requisiti per l’accreditamento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 della l.r. 17/2016. 2. I rappresentanti di interessi che intendono accreditarsi presentano richiesta indirizzata al Presidente della Giunta regionale, utilizzando l’apposito modello di cui all’allegato A del presente atto. 3. Nella richiesta i rappresentanti di interessi forniscono le informazioni previst |
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Art. 5 - (Rappresentanti di interessi accreditati automaticamente)1. I rappresentanti di interessi delle organizzazioni economiche e sociali maggiormente rappresentative a livello regionale, secondo i criteri stabiliti dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento della Camere di Commercio, industria artigianato e agricoltura), nonché i rappresentanti di interessi delle organizzazioni |
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Art. 6 - (Divieto di accreditamento)1. Ricorre il divieto di accreditamento presso la Giunta regionale e presso gli enti di cui all’articolo 1 del prese |
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Art. 7 - (Obblighi del rappresentante di interessi)1. Ai sensi dell’art. 7 della l.r. 17/2016, il rappresentante di interessi accreditato è tenuto, nello svolgimento delle attività inerenti alla rappresentanza di interessi, a osservare le seguenti norme comportamentali: a) trasparenza e tracciabilità; b) obbligo di fornire al decisore pubblico |
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Art. 8 - (Diritti del rappresentante di interessi)1. Il rappresentante di interessi accreditato presso la Giunta regionale ha la facoltà di presentare ai decisori pubblici richieste di incontro, proposte, |
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Art. 9 - (Controlli)1. La Struttura svolge i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000, anche dopo l’avvenuto accreditamento. |
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Art. 10 - (Sanzioni)1. In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento, nonché in caso di falsità delle informazioni contenute nella relazione di cui all’art. 7 si applicano le sanzioni di cui all’articolo 9 della l.r. 17/2016, come graduate in base ai commi seguenti |
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Art. 11 - (Procedimento sanzionatorio)1. Competente all’irrogazione delle sanzioni è il responsabile della funzione preposta al coordinamento del sistema dei controlli della Giunta regionale e del Sistema regionale. 2. Il decisore pubblico che ritenga violato dal rappresentante di interessi accreditato le disposizioni della presente legge ne dà immediata comunicazione al responsabile di cui al comma 1 |
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Art. 12 - (Norme finali)1. Ai sensi dell’articolo 10 comma 2 della l.r. 17/2016 non costituiscono attività di rappresentanza di interessi le attività svolte dai decisori pubblici nei tav |
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Allegato AAllegato A1 - Richiesta presentata da rappresentante di interessi - singola persona fisica (art. 3, co. 2, lett. a), l.r. 17/2016) Parte di provvedimento in formato grafico Allegato A2 - Richiesta presentata da rappresentante di interessi - soggetto diverso da persona fisica (art. 3, co. 2, lett. b), l.r. 17/2016) |
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Allegato B - Informativa (Art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali)Gentile Signore/a, desideriamo informarla che il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, necessità, pertinenza, tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti cosi come previsto dagli art. 2, 3 e 11 del Codice. Ai sensi dell’art. 13 del predetto Codice, le forniamo le seguenti informazioni: |
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