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Deliberaz. G.R. Umbria 04/10/2017, n. 1125

Elenco regionale dei professionisti di cui all'art. 21 della L.R. n. 3/2010 - Ulteriori modifiche alla "Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l'iscrizione dei soggetti nell'Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro" approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1399/2010 e modificata e integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 341/2015.
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Testo del provvedimento


LA GIUNTA REGIONALE


Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Elenco regionale dei professionisti di cui all’art. 21 della L.R. n. 3/2010 - Ulteriori modifiche alla “Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l’iscrizione dei soggetti nell’Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di imp

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Documento istruttorio

Oggetto: Elenco regionale dei professionisti di cui all’art. 21 della L.R. n. 3/2010 - Ulteriori modifiche alla “Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l’iscrizione dei soggetti nell’Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro” approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1399/2010 e modificata e integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 341/2015.

Premesso che:

- nella

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Allegato A - Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l’iscrizione dei soggetti nell’Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro

Art. 1 - (Istituzione Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro)

1. È istituito, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 e s. m. e i., l’Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro (indicato, di seguito, come Elenco).

2. I servizi previsti nell’Elenco, individuati tra quelli di cui all’Allegato A) alla l.r. n. 3/2010, per i quali i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, possono richiedere l’iscrizione, sono indicati nell’Allegato 1) alla presente disciplina.

3. Nell’ambito di ciascun servizio sono individuate le seguenti fasce di importo:

a) Fascia 1: servizi di importo stimato inferiori a 20.000,00 euro;

b) Fascia 2: servizi di importo stimato compreso tra 20.000,00 euro ed inferiore a 100.000,00 euro.


Art. 2 - (Requisiti per l’iscrizione nell’Elenco)

1. Possono richiedere l’iscrizione nell’Elenco i seguenti soggetti:

a) liberi professionisti, singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815;

b) società di professionisti;

c) società di ingegneria;

d) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria;

e) i prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

f) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e);

g) limitatamente ai servizi di collaudo e ai servizi di supporto tecnico amministrativo al Responsabile unico del procedimento, anche i dipendenti di pubbliche amministrazioni.

2. Al fine dell’iscrizione nella Fascia 1, prevista dall’art. 1, comma 3, fatto salvo quanto previsto al comma 4, i soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale indicati all’art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. e i. (indicato, di seguito, come Codice), dei pertinenti requisiti di idoneità professionale indicati all’art. 39 del Codice, nonché dei requisiti previsti da ogni altra disposizione normativa e regolamentare relativa all’affidamento di contratti pubblici.

3. Al fine dell’iscrizione nella Fascia 2, prevista dall’art. 1, comma 3, fatto salvo quanto previsto al comma 4, i soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale individuati all’art. 38 del Codice, dei pertinenti requisiti di idoneità professionale individuati all’art. 39 del Codice, dei requisiti previsti da ogni altra disposizione normativa e regolamentare relativa all’affidamento di contratti pubblici, nonché degli specifici requisiti minimi, indicati nell’Allegato 1) alla presente disciplina, richiesti per ogni tipologia di servizio.

4. Al fine dell’iscrizione nelle Fasce 1 e 2, previste dall’art. 1, comma 3, per i servizi individuati nell’ambito delle “Prestazioni archeologiche”, i soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale indicati all’art. 38 del Codice, dei pertinenti requisiti di idoneità professionale indicati all’art. 39 del Codice, dei requisiti previsti da ogni altra disposizione normativa e regolamentare relativa all’affidamento di contratti pubblici, nonché dei requisiti indicati nell’Allegato 1) alla presente disciplina, richiesti per ogni tipologia di servizio.


Art. 3 - (Domanda di iscrizione nell’Elenco)

1. Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco, i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, devono presentare apposita domanda, in conformità a quanto indicato nella modulistica predisposta dalla Regione.

2. Alla domanda di iscrizione in Elenco è allegato apposito curriculum professionale redatto in conformità a quanto indicato nella modulistica predisposta dalla Regione.

3. I soggetti di cui all’art. 2, comma 1, possono richiedere l’iscrizione in Elenco fino ad un numero massimo di dieci servizi scelti complessivamente in entrambe le Fasce 1 e 2. La richiesta di iscrizione ad un numero di servizi superiore a dieci comporta l’inserimento in Elenco per le prime dieci tipologie secondo l’ordine di elencazione.

4. Nella domanda devono essere indicate le tipologie di servizio e le Fasce di importo per le quali viene richiesta l’iscrizione, nonché devono essere contenute le dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s. m. e i., circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 2.

5. Le dichiarazioni rese dai soggetti che richiedono l’iscrizione nell’Elenco sono soggette a controllo a campione da parte della Commissione incaricata della formazione e dell’aggiornamento dell’Elenco, di cui all’art. 21, comma 3, della l.r. n. 3/2010, secondo le modalità stabilite dalla stessa Commissione.

6. La mancata dimostrazione del possesso dei requisiti costituisce causa di cancellazione dall’Elenco.


Art. 4 - (Formazione e aggiornamento dell’Elenco)

1. Per la formazione e l’aggiornamento dell’Elenco la Giunta regionale si avvale della Commissione di cui all’art. 21, comma 3, della l.r. n. 3/2010.

2. L’Elenco risultante a seguito della prima formazione nonché i suoi successivi aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

3. L’iscrizione dei soggetti in Elenco decorre dalla pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

4. I soggetti iscritti in Elenco informano tempestivamente l’Amministrazione regionale in merito ad eventuali variazioni intervenute circa il possesso dei requisiti richiesti utilizzando la modulistica a tal fine predisposta dalla Regione.

5. L’Elenco è sempre aperto. Le domande di iscrizione possono essere presentate durante l’intero anno solare.

6. Alla prima formazione dell’Elenco si procede mediante avviso pubblico.

7. L’iscrizione nell’Elenco dei soggetti è effettuato secondo l’ordine di arrivo delle istanze al protocollo regionale.

8. All’aggiornamento dell’Elenco si provvede con cadenza semestrale, entro il mese di febbraio, per le domande pervenute dal 1° luglio al 31 dicembre dell’anno precedente, entro il mese di agosto, per le do

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