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Com.Ass.R. Piemonte 24/12/2009

Ulteriori linee guida per l’applicazione della procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della L.R. 26 gennaio 2007, n. 1; integrazioni e modifiche al precedente Comunicato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 51 del 18.12.2008.
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[Premessa]



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0. PREMESSA

Facendo seguito al precedente Comunicato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 51 del 18.12.2008, intitolato “Prime linee guida per l’applicazione della nuova procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1”, R con il presente si intende aggiornarne e integrarne i contenuti sulla base dell’esperienza maturata durante il secondo anno di applicazione della Legge citata.

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0.1. Quadro normativo e pianificatorio di riferimento

Si ritiene opportuno richiamare i precedenti atti e documenti prodotti dalla Regione relativamente alla L.R. 1/07:

- Legge regionale 26 gennaio 2007 n. 1 “Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l’approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”, pubblicata sul 2° supplemento al Bollettino Ufficiale n. 5 del 5 febbraio 2007 (in vigore dal 20.2.2007);

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 marzo 2007, n. 2/R “Regolamento regionale recante: ‘Disciplina delle Conferenze di pianificazione previste dall’articolo 31 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come inserito dall’articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1 “, pubblicato sul B.U. n. 10 del 8 marzo 2007;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 13-5509 del 19 marzo 2007 &

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1. AMBITO DI APPLICAZIONE


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1.1. I contenuti delle varianti strutturali

Il precedente Comunicato del 18.12.2008 stabiliva che “la variante può essere considerata strutturale anche se i suoi contenuti ricadono in più tipologie” e come esempio precisava che essa può “contenere l’adeguamento al P.A.I. e nuove localizzazioni direttamente conseguenti a tale adeguamento (rilocalizzazione di aree riconosciute inedificabili)”.

Tali affe

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1.2. Adeguamento al P.A.I.

In merito agli “adeguamenti dei P.R.G. al P.A.I.”, effettuati mediante Varianti Strutturali ai sensi della L.R. 1/07, si segnala che la D.G.R. n. 2-11830 del 28.7.2009 ha stabilito una nuova procedura per la “condivisione” del quadro dei dissesti da conseguire durante l’iter di formazione della Variante, in alternativa alla sempre valida procedura dei “Gruppi Interdi

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1.3. Adeguamento al Regolamento edilizio

Un altro aspetto del Comunicato del 18.12.2008, che ha destato non poche perplessità, riguarda il divieto di effettuare con Variante strutturale un “adeguamento” complessivo del P.R.G. al Regolamento Edilizio vigente nel Comune, cioè “esteso oltre il limitato ambito della variante …..”. Questa affermazione si può però ritenere eccessivamente restrittiva, almeno per quei casi (non rari) di Comuni che già possiedono norme urbanistiche dettagliate a livello di regolamento edilizio, oppure che hanno già attuato tutte o in parte le

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1.4. Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)

Ulteriori indirizzi riguardano l’applicazione della procedura di Valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di cui alla D.G.R. 12-8931 del 9.6.2008, R integrata nel processo di pianificazione della L.R. 1/07.

Il processo di V.A.S. è realizzato per assicurare che le scelte di pianificazione abbiano come finalità primaria quella di garantire un elevato livello di protezione, salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, protezione della salute umana nonché l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e che gli effetti derivanti dalle varianti proposte siano identificati, valutati, sottoposti alla partecipazione del pubblico, presi in considerazione dall’autorità competente e monitorati durante l’attuazione della Variante.

La V.A.S

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2. LA CONFERENZA SUL “DOCUMENTO PROGRAMMATICO” E IL PROCESSO DI VALUTAZIONE


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2.1. I contenuti del Documento programmatico e del Documento tecnico di verifica o del Documento tecnico preliminare

Il processo di formazione, valutazione e approvazione della Variante e il processo di Valutazione ambientale della stessa, devono essere attuati in modo correlato, al fine di permettere la conoscenza dei dati ambientali fin dalla prima fase di indicazione degli obiettivi urbanistico-territoriali che si vogliono perseguire con l’attuazione della Variante.

Tali processi prendono avvio con la redazione dei documenti previsti, ovvero il Documento Programmatico ai sensi della L.R. 1/07 e il Documento tecnico di verifica o il Documento tecnico preliminare, ai sensi della D.G.R. 12-8931 del 9.6.2008, finalizzati all’espletamento della fase di Verifica preventiva di assoggettabilità o di Specificazione dei contenuti del Rapporto ambientale.

A tal fine risulta utile chiarire meglio i contenuti che i suddetti documenti devono avere.

La legge n. 1/07 stabilisce infatti che “Il consiglio comunale approva un documento programmatico che esplicita le finalità e gli oggetti generali della variante strutturale”. Tale formulazione, es

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2.1.1 Modificazioni al Documento programmatico e al Documento tecnico di verifica o al Documento tecnico preliminare

Una problematica emersa è costituita dalla necessità o dalla volontà di operare, per svariati motivi, alcune modifiche ai contenuti del Documento programmatico e del relativo Documento tecnico di verifica o Docum

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2.2. Il procedimento di pianificazione e valutazione sul Documento programmatico - convocazione della Conferenza sul Documento programmatico

Il processo di pianificazione e di V.A.S. sono avviati contestualmente mediante l’adozione da parte del Consiglio Comunale e successiva pubblicazione del Documento programmatico e del Documento tecnico di verifica o del Documento tecnico preliminare, finalizzato all’espletamento della fase di Verifica preventiva di assoggettabilità del piano al processo di Valutazione ambientale o di Specificazione dei contenuti del Rapporto ambientale.

I due documenti sono resi pubblici, ai sensi dell’art. 2 comma 4 della L.R. 1/07, in modo che chiunque possa presentare osservazioni e proposte e sono contestualmente inviati, in allegato alla convocazione della Conferenza di pianificazione a Regione, Provincia, Comunità montana se prevista e agli altri soggetti con competenza ambientale altresì invitati in Conferenza.

La fase di Verifica preventiva di assoggettabilità, finalizzata a valutare la possibilità di esclusione o la necessità di sottoposizione del piano al processo di Valutazione ambientale, integrata nel processo di pianificazione L.R. 1/07, coincide con la fase di valutazione dei contenuti del Documento Programmatico e avviene in Conferenza di pianificazione.

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3. LA CONFERENZA SUL “PROGETTO PRELIMINARE” E IL PROCESSO DI VALUTAZIONE


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3.1. I pareri preventivi all’adozione del Progetto preliminare

Prima di trattare alcuni aspetti attinenti al Progetto preliminare, si ritiene opportuno ricordare che la L.R. 1/07 prescrive che, prima che venga adottato il Preliminare, cioè su una sua bozza completa e definita, il Comune acquisisca la valutazione tecnica favorevole da parte dell’ARPA sulle indagini geologiche ai sensi della Circolare P.G.R. n. 7/LAP del 8.5.1996, pubblicata sul B.U. n. 20 del 15.5.1996 e della successiva Nota Tecnica Esplicativa di cui al Comunicato pubblicato sul B.U. n. 5 del 2.2.2000. Per ottenere ciò è dunque necessario che il Comune provveda a trasmettere alle rispettive Strutture di Prevenzione del rischio geologico dell’Arpa

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3.2. La predisposizione e i contenuti del Progetto preliminare e del Rapporto ambientale

Con riferimento al Progetto preliminare si ritiene utile rimarcare alcuni aspetti formali e sostanziali relativi ad atti, elaborati e contenuti.

Innanzi tutto si sottolinea che il Progetto preliminare di Variante strutturale ai sensi della L.R. 1/07 deve essere costituito almeno dai seguenti elaborati:

- lo schema di relazione illustrativa, di cui al punto 1) del 1° comma dell’art. 14 della L.R. 56/77, il più possibile completo, dettagliato ed esaustivo riguardo ai contenuti della Variante, comprendente anche la sintesi delle osservazioni presentate sul Documento programmatico e le conseguenti determinazioni comunali;

- gli allegati tecnici (riferiti ai contenuti della Variante), di cui al punto 2) del 1° co

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3.3. L’avvio della fase di pubblicazione del Progetto preliminare e del Rapporto ambientale e la riconvocazione della Conferenza sul Progetto preliminare

Gli elaborati del Progetto preliminare, comprensivi del Rapporto ambientale e della relativa sintesi non tecnica sono pubblicati come previsto dalla L.R. 1/07, per 30 giorni cui si sommano altri 30 giorni in cui chiunque può presentare osservazioni; nello stesso periodo chiunque può presentare osservazioni anche ai fini ambientali.

Per agevolare la partecipazione, come previsto dalla D.G.R. 12-8931 del 9.6.2008, il Comune deposita, per 60 giorni, presso i propri uffici e pubblica sul sito Web dell’ente stesso, se esistente, il provvedimento di adozione unitamente al Progetto preliminare adottato, comprensivo del Rapporto ambientale e relativa sintesi non tecnica.

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3.4. Formulazione e adozione del parere motivato

Il Comune, nell’ambito dei lavori della Conferenza di pianificazione/valutazione o comunque pri

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3.5. Adozione della deliberazione di approvazione del Progetto definitivo di Variante

In presenza di nuovi elementi conoscitivi e valutativi evidenziati dalle osservazioni pervenute, il Comune provvede a integrare o modificare, se del caso, il progetto proposto e il Rapporto ambientale, anche in relazione ai contenuti del parere motivato,

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4. FORMULAZIONI DI RILIEVI, PROPOSTE E PARERI

I rappresentanti degli enti costituenti la Conferenza (oltre al Comune, la Provincia e la Regione, e in alc

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5. QUANTITÀ E REQUISITI DELLE COPIE DA TRASMETTERE


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5.1. Modalità di trasmissione del Documento programmatico e del Progetto preliminare

Per quanto riguarda sia il Documento programmatico che il Progetto preliminare (controdedotto), è necessario trasmettere ai soggetti invitati in Conferenza, contestualmente all’invio con Raccomandata A.R. della rispettiva convocazione della Conferenza, una copia cartacea e una copia su supporto informatico (CD) degli atti e degli elaborati; per la Regione in alternativa è consentita la trasmissione di tre copie cartacee. I rappresentanti regionale e provinciale possono richiederne ulteriori copie in base a quanto stabilito dall’art. 14 del Regolamento di disciplina delle Conferenze.

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5.2. Modalità di trasmissione del Progetto definitivo

A conclusione del procedimento, il Comune, ai sensi dell’articolo 20 del Regolamento n. 2/R del 5.3.2007, è tenuto a trasmettere in copia cartacea ed eventualmente anche su supporto informatico se disponibile, la deliberazione di approvazione della Variante, unitamente agli atti approvati dal Consiglio comunale ai sensi dell’articolo 31 ter

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6. STESURA E CONTENUTI DEI VERBALI

Pur essendo compito del Comune, e in particolare del Presidente della Conferenza, del segretario verbalizzante e del responsabile del procedimento, si ritiene di far cosa utile nell’indicare, seppur in modo sommario e sintetico, alcuni dei punti essenziali che il verbale dovrebbe contenere.

Premesso che un verbale non dovrebbe essere né eccessivamente sintetico né troppo dettagliato e prolisso, si ricorda di riportare:

- esatta dizione di “Conferenza di pianificazione” (e non conferenza di servizi);

- esatta dicitura della seduta e della Conferenza (a esempio: seconda seduta della prima Conferenza, per quella conclusiva sul Documento programmatico);

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7. SOGGETTI DA INVITARE IN CONFERENZA

Tra i soggetti da invitare in Conferenza di pianificazione (da citare nei Verbali), oltre agli Enti che la compongono di diritto (cioè Comune, Provincia e Regione con diritto di voto e Comunità Montana, ove presente, con o senza diritto di voto a seconda dei casi):

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ALLEGATI MODELLI TIPO


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ALLEGATO 1 - MODELLO per la convocazione della Conferenza sul Documento programmatico e Documento tecnico di verifica o Documento tecnico preliminare

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ALLEGATO 2 - MODELLO per la convocazione della Conferenza sul Progetto preliminare e sul Rapporto ambientale

M2

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ALLEGATO 3 - MODELLO per la certificazione e la trasmissione della documentazione approvata dal Consiglio Comunale, relativa al Progetto definitivo di Variante strutturale

M3

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