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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Piemonte 03/08/2017, n. 84-5515
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Deliberaz. G.R. Piemonte 03/08/2017, n. 84-5515
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Testo del provvedimentoPremesso che: il d.lgs. 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” ha riordinato la materia già disciplinata con il d.lgs. 334/1999 introducendo importanti modificazioni e integrazioni tra le quali, come disposto dall’articolo 27, la previsione che le attività ispettive ordinarie e straordinarie presso gli stabilimenti siano definite in un Piano di ispezioni predisposto secondo i criteri dell’allegato H e caratterizzato dai seguenti elementi: - valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza; - zona geografica coperta dal piano di ispezione; - elenco degli stabilimenti contemplati nel piano; - elenco dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino; - elenco degli stabilimenti in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante; - procedure per le ispezioni ordinarie, compresi i programmi per tali ispezioni; - procedure per le ispezioni straordinarie; - cooperazione tra le varie autorità che effettuano ispezioni presso lo stabilimento; il comma 3 dell’articolo 27 del d.lgs. 105/2015 stabilisce che per gli stabilimenti di soglia inferiore situati nell'ambito dei rispettivi territori, il Piano delle ispezioni è predisposto e riesaminato (comma 4) periodicamente dalle Regioni. Dato atto che, sulla base delle analoghe attività svolte presso gli stabilimenti soggetti alle precedenti disposizioni comunitarie in materia e, in particolare, dall’evidenza delle risultanze delle attività ispettive agli atti del Settore Emissioni e Rischi Ambientali: per quanto riguarda il punto a) degli elementi del Piano, ovvero la valutazione generale degli aspetti di sicurezza, la valutazione è stata svolta considerando la distribuzione degli stabilimenti con pericoli di incidente rilevante in riferimento alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio sotto il profilo antropico e ambientale mentre; per quanto riguarda il punto b) identificazione della zona geografica coperta dal piano di ispezioni e c) elenco degli stabilimenti contemplati nel Piano, si è fatto riferimento rispettivamente, all’intero territorio piemontese e alla totalità degli stabilimenti interessati, nell’ambito di un unico piano complessivo. Premesso, inoltre, che come previsto dai commi 4 e 5 dell’articolo 27 citato, sulla base delle procedure e dei criteri contenuti nel piano di ispezioni, sono definiti i programmi annuali per le ispezioni ordinarie per tutti gli stabilimenti nei quali la frequenza delle visite in loco per ciascuno stabilimento è stabilita, in base ad una valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante che tenga conto degli impatti potenziali sulla salute umana e sull'ambiente, secondo i seguenti criteri indicativi di cui all’articolo 4 del suddetto Allegato H: a) pericolosità delle sostanze presenti e dei proc |
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