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D. Pres.P. Trento 19/05/2017, n. 8-61/Leg.

REGOLAMENTO URBANISTICO-EDILIZIO PROVINCIALE in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) Prot. n. 103/17cdz.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Pres. P. 28/02/2023, n. 5-81/Leg.
- D. Pres. P. 16/08/2022, n. 11-68/Leg.
- L.P. 06/07/2022, n. 7
- L.P. 02/05/2022, n. 4
- L.P. 27/01/2022, n. 1
- D. Pres. P. 25/05/2018, n. 6-81/Leg.
- D. Pres. P. 27/09/2017, n. 17-70/Leg.
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Testo del provvedimento

 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

 

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REGOLAMENTO URBANISTICO-EDILIZIO PROVINCIALE in esecuzione della legge provinciaLe 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciaLe per il governo del territorio 2015)
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Titolo I - Disposizioni generali
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Capo I - Oggetto del regolamento e definizioni
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Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Questo regolamento urbanistico-edilizio provinciale disciplina gli aspetti ad esso demandati dalla legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) e, in particolare, quelli elencati dall’articolo 74 della medesima legge. Ai sensi dell’articolo 74, comma 2, lettera a), della legge provinciale questo regolamento contiene le previsioni specificative del contenuto della legge, e quelle necessarie ai fini dell’attuazione della medesima, nonché, ai sensi dell’articolo 120,

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Art. 2 - Abbreviazioni

1. In questo regolamento si intende per:

a) legge provinciale: la legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio)";

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Art. 3 - Definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni

1. Ai fini di questo regolamento e, in attuazione dell’articolo 74, comma 1, lettera a), della legge provinciale, per il calcolo dei parametri edilizi e urbanistici, sono applicate le definizioni previste in questo articolo. Ai medesimi fini si applicano inoltre le definizioni contenute nell’articolo 3 della legge provinciale.

2. In applicazione del principio di non duplicazione della disciplina e al fine di assicurare la semplificazione, l’integrazione e la coerenza delle disposizioni normative e pianificatorie, i regolamenti edilizi comunali e gli strumenti di pianificazione fanno riferimento, per gli aspetti di propria competenza, alle definizioni contenute in questo articolo. Esse pertanto prevalgono sulle disposizioni che fanno riferimento a definizioni difformi eventualmente contenute nei regolamenti edilizi comunali o negli strumenti di pianificazione del territorio, ai sensi dell’articolo 120 della legge provinciale.

3. Le definizioni contenute in questo articolo si suddividono in definizioni generali, definizioni connesse alla disciplina in materia di urbanistica e definizioni connesse alla disciplina in materia di edilizia e si applicano a tutte le fattispecie comprese nella disciplina del governo del territorio.

4. Ai sensi dei commi 1 e 2 sono applicate le seguenti definizioni generali:

a) edificio pertinenziale: edificio complementare, posto stabilmente a servizio di un edificio principale, non utilizzabile autonomamente;

b) costruzione accessoria: costruzione di limitate dimensioni, accessoria alla funzione principale dell’edificio o all’attività dell’area, quali depositi attrezzi, piccoli fienili e legnaie realizzati secondo le previsioni tipologiche e dimensionali stabilite dagli strumenti urbanistici comunali, serre solari e bussole d’ingresso aventi profondità massima di 2,00 metri, pensiline con sporgenza non superiore a 2,00 metri e tettoie, se previste dal PRG, di superficie, come risultante dalla proiezione delle falde sul piano orizzontale, inferiore a 15,00 metri quadrati; dette costruzioni sono prive di volume urbanistico (Vt) o di superficie, come risultante dalla proiezione delle falde sul piano orizzontale, utile netta (SUN); N13

c) corpo di fabbrica: parte di un edificio, individuabile formalmente e planimetricamente, anche se funzionalmente integrata all’edificio medesimo;

d) rudere: resti di edificio non recuperabili in quanto privi dei requisiti previsti per la ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti;

e) ambito: porzione di territorio soggetta a piano attuativo, individuata e disciplinata dal piano medesimo o dal piano guida attraverso parametri urbanistici ed edilizi, criteri e modalità di intervento;

f) lotto o lotto edificatorio: porzione unitaria di terreno per l’utilizzazione edificatoria del suolo costituito da una o più particelle catastali e caratterizzata da contiguità, omogeneità di destinazione urbanistica in base alle previsioni del PRG. L’interposizione di superfici con destinazione urbanistica diversa, quali ad esempio le aree destinate alla viab

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Titolo II - Disposizioni in materia di urbanistica
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Capo I - Disposizioni in materia di strumenti di pianificazione e di vincoli preordinati all’espropriazione
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3816328 9977792
Art. 4 - Piani attuativi obbligatori e facoltativi

1. Quando il PRG, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera i), della legge provinciale prevede l’obbligo di approvazione di un piano attuativo che comporta l’apposizione di vincoli preordinati all’espropriazione, precisa se il piano è di iniziativa pubblica o di iniziativa misto pubblico-priva

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Art. 5 - Contenuti dei piani attuativi

1. I piani attuativi possono suddividere l’area in due o più ambiti prevedendo per gli stessi una disciplina differenziata con riguardo a parametri urbanistici ed edilizi, criteri e modalità di intervento.

2. Oltre a quanto stabilito dall’articolo 49, comma 6, della legge provinciale, i piani attuativi definiscono la destinazione d’uso delle aree e il loro assetto insediativo, o degli ambiti laddove previsti, attraverso:

a) la definizione planimetrica e altimetrica della rete viaria nella sua completa articolazione (strade, marciapiedi, percorsi ciclabili e pedonali) e dei relativi impianti;

b) l’individuazione delle reti di servizio e dei relativi allacciamenti;

c) l’individuazione delle aree pubbliche o di uso pubblico;

d) l’indicazione delle tipologie edilizie e dei caratteri morfologici da porre alla base della progettazione architettonica, con particolare riferiment

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Art. 6 - Specificazioni sull’approvazione dei piani attuativi e durata degli strumenti urbanistici

1. Quando il piano attuativo o il relativo piano guida richiedono la modifica delle previsioni del PRG, il comune, ai sensi dell’articolo 49, comma 4, della legge provinciale, adotta il piano attuativo o il piano guida e la relativa variante al PRG secondo la procedura disciplinata dall’articolo 39, comma 3, della medesima legge. Il deposito del piano presso gli uffici comunali effettuato ai sensi del medesimo articolo della legge provinciale assolve anche alle finalità del deposito dei piani attuativi previsto dall’articolo 51, comma 3, della medesima legge.

2. Decorso il termine di deposito previsto dal comma 1, il comune approva il piano attuativo o il piano guida, valutando le eventuali osservazioni pervenute, e detta approvazione costituisce adozione in via definit

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Art. 7 - Limiti ai piani attuativi di cui all’articolo 12 della legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16 (Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). Disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia di urbanistica)

1. I piani attuativi finalizzati alla realizzazione di nuove unità abitative residenziali presentati al comune entro il 26 agosto 2005 non sono soggetti alla disciplina introdotta con la

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Art. 8 - Interventi e attività ammessi nelle aree assoggettate a vincoli preordinati all’espropriazione

1. Nelle aree assoggettate a vincoli preordinati all’espropriazione sono ammessi, fino all’espropriazione o fino all’approvazione dei piani attuativi d’iniziativa pubblica o misto pubblico-privata

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Art. 9 - Opere realizzabili nelle fasce di rispetto cimiteriale

1. Nell’individuazione delle opere pubbliche, di interesse pubblico e degli altri interventi edilizi realizzabili nelle fasce di rispetto cimiteriale, si tiene conto della distanza rispetto al cimitero e del diverso impatto igienico-sanitario delle opere medesime, con specifico riferimento al piano cimiteriale di cui al regolamento di polizia mortuaria nonché in

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Capo Il - Disposizioni in materia di standard urbanistici e opere di infrastrutturazione del territorio
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Art. 10 - Standard urbanistici

1. La dotazione territoriale di servizi e attrezzature essenziali per la vivibilità degli insediamenti urbani e l’equilibrata strutturazione del relativo territorio è dimensionata nell’ambito del PRG con riferimento ai seguenti elementi:

a) ricognizione delle attrezzature esistenti che si intendono confermare e ottimizzare in termini di funzionalità per l’adeguamento anche a nuove tipologie di servizi;

b) andamento demografico ed entità del bacino di utenza con riguardo al territorio comunale;

c) articolazione del sistema insediativo comunale in distinti centri abitati;

d

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Art. 11 - Opere di infrastrutturazione del territorio

1. Ai fini dell’articolo 79 della legge provinciale e ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera z), della medesima legge, si considerano opere di infrastrutturazione del territorio le seguenti opere:

a) le opere di urbanizzazione primaria;

b) la viabilità, ivi compresi eventuali raccordi, le aree per la manutenzione stradale con i relativi impianti;

c) i cimiteri, comprese le vie di accesso, le relative aree di parcheggio e gli edifici funzionali alla conduzione cimiteriale;

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Art. 12 - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria

1. Le opere di urbanizzazione primaria sono le infrastrutture essenziali per la realizzazione di ogni intervento edilizio con particolare riferimento agli aspetti igienicosanitari degli edifici, alla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e alle reti di collegamento con le aree già urbanizzate. Non costituiscono opere di urbanizzazione gli allacciamenti con le reti esistenti che hanno la funzione di servire il lotto collegando le utenze con le reti principali.

2. Le opere di urbanizzazione secondaria hanno la funzione di migliorare il grado di fruibilità sociale degli insediamenti, complessivamente considerati, mediante

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Capo lII - Spazi di parcheggio
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Art. 13 - Determinazione dello standard di parcheggio

1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, o in caso di presentazione della SCIA, comportano l’obbligo di rispettare lo standard di parcheggio determinato in base a quanto previsto da questo Capo e dalla Tabella A allegata:

a) gli interventi di nuova costruzione previsti dall’articolo 77, comma 1, lettera g), della legge provinciale;

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Art. 14 - Determinazione dello standard di parcheggio in base alle categorie d’intervento e per i cambi di destinazione d’uso

1. In caso di ampliamento di edifici, lo standard di parcheggio deve essere rispettato se si realizza almeno una nuova unità immobiliare ulteriore, rispetto a quelle esistenti, o se l’ampliamento comporta il raggiungimento della misura di superficie indicata nella tabella A, rispetto a quella dell’unità immobiliare esistente.

2. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 1 e 4, gli interventi di ristrutturazione mediante demolizione e

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Art. 15 - Localizzazione e disponibilità degli spazi di parcheggio

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, gli spazi di parcheggio da realizzare per il rispetto dello standard sono individuati all’interno del perimetro del lotto oggetto dell’intervento, all’interno o all’esterno dell’edificio cui sono destinati.

2. In caso di oggettiva impossibilità

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Art 16 - Esenzioni dall’obbligo dello standard di parcheggio

1. Ai sensi dell’articolo 60, comma 2, della legge provinciale, sono esonerati dall’obbligo del rispetto dello standard di parcheggio gli interventi negli insediamenti storici, anche di carattere sparso, se è dimostrata, attraverso una specifica relazione accompagnatoria della richiesta del titolo abilitativo edilizio, l’impossibilità di reperire gli spazi necessari.

2. Sono esonerati dall’obbligo del rispetto dello standard di parcheggio gli interventi relativi ad edifici o aree ricadenti in aree urbane consolidate, comunque denominate, individuate con specifica previsione da parte dei PRG, in coerenza con quanto previsto dagli strumenti comunali di programmazione della mobilità e della sosta, ove esistenti, ed in base ai seguenti criteri:

a) compattezza del tessuto urbano che limita l’accesso ai mezzi carrabili;

b) epoca di costruzione;

c) specifiche caratteristiche che comportano la limitazione dello spazio disponibile.

3. Alle esenzioni previste dai comma 1 e 2 non si applica la monetizzazione degli spazi a parcheggio.

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Art. 17 - Determinazione dello standard di parcheggio per attività diverse e per edifici multifunzionali

1. Ai fini del rispetto dello standard di parcheggio, l’utilizzo di un medesimo parcheggio è ammesso con riferimento ad attività funzionalmente diverse se è effettuato con orari diversi in base ad un contratto sottoscritto dalle parti interessate e allegato in copia alla richiesta del titolo abilitativo edilizio.

2. Fatto salvo quanto previsto da questo articolo, lo standard di parcheggio di edifici con destinazione plurifunzionale è determinato per ogni unità monofunzionale.

3. In caso di funzioni accessorie ad una funzione principale, quali le mense, le foresterie, gli spazi destinati alla commercializzazione dei prodotti aziendali e affini, gli uffici, lo standard di parcheggio da r

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Art. 18 - Standard di parcheggio per attrezzature pubbliche di livello provinciale e sovracomunale

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 60, comma 4, della legge provinciale, sono attrezzature pubbliche di livello provinciale le opere di cui all’articolo 31 delle norme di attuazione del PUP e le altre opere di competenza della Provincia di cui all’articolo 95, commi 4 e 5, della legge provinciale.

2. Il progetto delle opere relative ai servizi pubblici di

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Art. 19 - Determinazione dello standard di parcheggio per esercizi commerciali

1. Per la dotazione e la localizzazione degli spazi di parcheggio per gli eserc1z1 commerciali si applica la disciplina provinciale prevista in materia

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Art. 20 - Standard di parcheggio per impianti di risalita e piste da sci

1. Per la realizzazione di nuovi impianti di arroccamento a servizio delle piste da sci o di sostituzione degli impianti di arroccamento esistenti, la dotazione dei parcheggi necessaria è determinata sulla base di uno specifico studio prodotto dal richiedente che considera anche la presenza di parcheggi pubblici idonei a soddisfare le esigenze di parcheggio, i sistemi di collegamento con detti parcheggi e specifica i criteri e le modalità di verifica dell’idoneità della dotazione di parcheggi. La dotazione di parcheggi non può in ogni caso essere inferiore a cento posti auto, da localizzare in prossimità di ogni singolo impianto di arroccamento con accesso automobilistico.

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Art. 21 - Obbligo di mantenimento dello standard di parcheggio e determinazione della sanzione pecuniaria

1. Lo standard di parcheggio determinato al momento del rilascio del permesso di costruzione o della presentazione della SCIA deve essere mantenuto fino a quando

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Titolo lII - Disposizioni in materia di edilizia e di tutela del paesaggio
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Capo I - Regolamentazione dell’attività edilizia
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Art. 22 - Contenuti del regolamento edilizio comunale

1. Il regolamento edilizio comunale individua, nell’ambito dell’ordinamento della CEC ai sensi dell’articolo 75, comma 1, lettera k), della legge

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Art. 23 - Disposizioni in materia di edilizia sostenibile

1. Al fine di favorire la mobilità sostenibile, gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia di edifici ad uso diverso da quello residenziale e con superficie utile

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Art. 24 - Libretto del fabbricato

1. Ai sensi dell’articolo 76 della legge provinciale, il libretto del fabbricato assicura una conoscenza adeguata dei fabbricati a partire dalla loro costruzione, riportando i titoli edilizi relativi alle modificazioni progettuali e gli adeguamenti eventualmente introdotti. Esso è il prodotto di un lavoro conoscitivo e valutativo in merito alle caratteristiche strutturali, manutentive e urbanistiche del fabbricato o dell’edificio.

2. Il libretto concerne ogni fabbricato, pubblico o privato, e riporta gli interventi

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Art. 25 - Varianti in corso d’opera e varianti ordinarie

1. Questo articolo contiene specificazioni dei criteri previsti dall’articolo 92 della legge provinciale. La disciplina delle varianti in corso d’opera prevista dalla legge provinciale e da questo regolamento si applica anche ai manufatti pertinenziali e alle costruzioni accessorie.

2. Le varianti in corso d’opera su edifici consistono in variazioni comprese entro il 10 per cento delle misure di progetto, concernenti il volume edilizio e urbanistico, la superficie coperta, la superficie utile, intesa come superficie utile netta, o l’altezza, riferite rispettivamente all’edificio complessivo se relative ad un intervento di nuova costruzione o alla parte oggetto di modifica se relative a un interve

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Capo Il - Disposizioni in materia di interventi che interessano l’esterno e le aree pertinenziali degli edifici
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Art. 26 - Attrezzature ed elementi di arredo e sistemazione delle aree pertinenziali

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 78, comma 2, lettere c) e d), della legge provinciale, si considerano elementi di arredo e di sistemazione delle aree pertinenziali degli edifici:

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Art. 27 - Interventi che interessano le parti esterne degli edifici

1. Ferme restando le norme in tema di piano colore di cui all’articolo 28, gli interventi che interessano le parti esterne degli edifici, tra i quali infissi esterni,

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3816328 9977821
Art. 28 - Piano colore

1. Con deliberazione della Giunta provinciale sono approvati i criteri e i contenuti minimi relativi al piano colore. La deliberazione della Giunta pro

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3816328 9977822
Art. 29 - Criteri e limiti per l’installazione dei pannelli solari o fotovoltaici per l’autoconsumo

N31

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3816328 9977823
Art. 30 - Criteri per l’installazione dei pannelli per la produzione di energia da cedere in rete

N32

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3816328 9977824
Capo III - Disposizioni in materia di opere precarie
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3816328 9977825
Art. 31 - Strutture prefabbricate di carattere precario

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 78, comma 2, lettera k), della legge provinciale, si considerano strutture prefabbricate di carattere pr

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3816328 9977826
Art. 32 - Opere e manufatti precari

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 78, comma 3, lettera k), della legge provinciale si considera temporanea l’esigenza cronologicamente individuabile non superiore a due anni, prorogabile su richiesta del soggetto interessato al fine di mantenere l’opera precaria per il tempo ulteriore necessario. Il comune valuta le caratteristiche dell’opera e dei manufatti e la loro durata.

2. Il comune può disciplinare specifiche soluzioni costruttive o tipologiche per le opere e i manufatti precari.

3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 78, comma 3, lettera k), della legge provinciale le opere precarie possono consistere in tettoie, chioschi e altre strutture prefabbricate di limitate dimensioni e aventi carattere di reversibilità,

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3816328 9977827
Capo IV - Disposizioni in materia di posa di cartelli e di altri mezzi pubblicitari all’esterno dei centri abitati
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3816328 9977828
Art. 33 - Tipologie di cartelli o di altri mezzi pubblicitari

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che, nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale e da questo regolamento, possono essere posati all’esterno dei centri abitati sono:

a) pr

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3816328 9977829
Art. 34 - Criteri di localizzazione e installazione dei cartelli o di altri mezzi pubblicitari

1. Al fine di tutelare e valorizzare il paesaggio, i cartelli o gli altri mezzi pubblicitari previsti dall’articolo 33, comma 1, lettere b) e c), possono essere posati nel rispetto dei seguenti criteri di localizzazione:

a) sono privilegiate le aree urbanizzate, al fine di evitare la dispersione di segnaletica sul territorio non edificato e preservare le zone aperte alle visuali o quelle paesaggisticamente più vulnerabili;

b) è evitata l’installazione nelle aree a elevata naturalità e nelle aree a elevata integ

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3816328 9977830
Art. 35 - Regime autorizzatorio e disposizioni di coordinamento per il rifascio dell’autorizzazione paesaggistica e dell’autorizzazione dell’ente gestore della strada

1. Quando per l’installazione dei cartelli o degli altri mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati è necessaria l’autorizzazione dell’ente gestore della

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3816328 9977831
Capo V - Disposizioni in materia di impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione

N36

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3816328 9977832
Art. 36 - Criteri per l’installazione di impianti di telecomunicazione e di radiodiffusione

N35

1. Al fine di tutelare e valorizzare il paesaggio, gli impianti di telecomunicazione e di radiodiffusione possono essere installati nel rispetto dei seguenti criteri:

a) l’a

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3816328 9977833
Art. 37 - Interventi relativi a impianti di telecomunicazione e di radiodiffusione

N12

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3816328 9977834
Capo VI - Altre disposizioni di specificazione degli interventi
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3816328 9977835
Art. 38 - Allacciamenti dei servizi

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 78, comma 2, lettera e), della legge provinciale, le linee elettriche aeree con tensione inferiore a 30.

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3816328 9977836
Art. 39 - Depositi interrati di gas di petrolio liquefatto

1. L’installazione di depositi interrati di gas di petrolio liquefatto di pertinenza di edifici, è un intervento libero ai sensi dell’articolo 78,

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3816328 9977837
Art. 40 - Manutenzione ordinaria di strade e spazi pubblici

1. Tra le manutenzioni ordinarie di strade e spazi pubblici previste dall’articolo 78, comma 2, lettera p), della legge provinciale rientrano i lavor

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3816328 9977838
Art. 41 - Interventi relativi a sentieri alpini, palestre di roccia e vie attrezzate

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 78, comma 2, lettera q), della legge provinciale, sono interventi riguardanti palestre di roccia e vie a

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3816328 9977839
Art. 42 - Specificazioni in materia di cambio della destinazione d’uso

1. Non costituisce cambio di destinazione d’uso quello da residenza a esercizio di bed and breakfast e quello ad albergo diffuso ai sensi rispettivam

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3816328 9977840
Art. 43 - Rinvio

1. Sono precisati nel Capo I del Titolo IV, relativo agli interventi per specifiche finalità nelle aree destinate all’agricoltura, gli interventi previsti dai seguenti articoli dell

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3816328 9977841
Capo VII - Disposizioni in materia di contributo di costruzione
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Art. 44 - Aumento del carico urbanistico

1. Al fine della determinazione del contributo di costruzione, comportano aumento del carico urbanistico i seguenti interventi edilizi:

a) la nuova costruzione di edifici;

b) gli interventi su edifici esistenti che aumentano la superficie da considerare ai fini del calcolo del contributo di costruzione;

c) il cambio della destinazione d’uso degli immobili, con o senza opere, che comporti l’assegnazione de

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3816328 9977843
Art. 45 - Categorie tipologico-funzionali

1. Ai fini della determinazione del contributo di costruzione, gli edifici, o parti degli stessi, sono assegnati alle seguenti categorie tipologico-funzionali generali:

a) categoria A: residenza ed attività affini;

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3816328 9977844
Art. 46 - Criteri per la determinazione del contributo di costruzione in relazione alle categorie tipologico-funzionali e degli interventi edilizi

1. La superficie da considerare ai fini del calcolo del contributo di costruzione è la superficie utile netta (SUN) come definita dall’articolo 3, comma 6, lettera n).

2. In base alle diverse categorie tipologico-funzionali la superficie da considerare ai fini del calcolo del contributo di costruzione è calcolata come segue:

a) categoria A - edilizia residenziale: superficie calcolata ai sensi del comma 1 con riferimento alla sotto categoria tipologico-funzionale di assegnazione;

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Art. 47 - Contributo di costruzione per il cambio della destinazione d’uso

1. Il cambio della destinazione d’uso, anche senza la realizzazione di opere, comporta la corresponsione dell’eventuale differenza tra il contributo di costruzione pagato in base alla precedente destinazione dell’edificio e quello, se più elevato, dovuto per il nuovo titolo edilizi

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Art. 48 - Esenzioni e riduzioni dal contributo di costruzione

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 1, lettera a), della legge provinciale, sono esenti dal pagamento del contributo di costruzione, se realizzati da soggetti che svolgono professionalmente l’attività produttiva agricola, indipendentemente dalla destinazione di zona, purché l’impresa agricola risulti iscritta all’archivio delle imprese agricole previsto dalle leggi provinciali in materia o alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento:

a) gli interventi e le opere da realizzare per la coltivazione del fondo e la vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli provenienti dall’impresa interessata;

b) gli interventi di recupero previsti dall’articolo 77, comma 2, della legge provinciale relativi a edifici esistenti da destinare ad attività agrituristica indipendentemente dalla destinazione d

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Art. 49 - Esenzione dal contributo di costruzione per la prima abitazione

1. I requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall’articolo 87, comma 4, lettera a), e dall’articolo 90, comma 1, lettere b), c) e d) della legge provinciale ai fini del riconoscimento dell’esenzione totale dal contributo di costruzione per la prima abitazione devono essere posseduti alla data di sottoscrizione della convenzione. La convenzione è sottoscritta entro la fine dei lavori.

2. Ai fini del riconoscimento dell’esenzione dal contributo di costruzione, per alloggio idoneo alle esigenze familiari, previsto dall’articolo 87, comma 4, lettera a), numero 2), della legge provinciale

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Art. 50 - Pagamento e rimborso del contributo di costruzione

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 87, comma 6, della legge provinciale con riguardo al pagamento rateale, il contributo di costruzione è corrisposto prima del rilascio del permesso di costruire o, ai sensi dell’articolo 86, comma 2, della legge provinciale, prima della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.

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Capo VIII - Disposizioni in materia di realizzazione di opere in deroga alle disposizioni urbanistiche
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Art. 51 - Disposizioni generali

1. La deroga costituisce l’esercizio di un potere eccezionale che consente di disattendere le previsioni di carattere generale degli strumenti di pianificazione urbanistica sia in vigore che adottati, ammettendo una diversa utilizzazione del territorio per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico.

2. La possibilità di ricorrere a

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Art. 52 - Termini del procedimento

1. L’assemblea di comunità o il consiglio comunale si esprimono sulla richiesta di autorizzazione al rilascio del permesso di costruire in deroga, ai sensi dell’articolo 97, comma 2, e dell’articolo 98,

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Art. 53 - Individuazione delle opere di interesse pubblico

1. Le opere d’interesse pubblico che possono beneficiare dell’istituto della deroga urbanistica sono individuate in via tassativa nell’elenco di

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Art. 54 - Vincolo di destinazione delle opere realizzate in deroga

1. Le opere realizzate in deroga non possono essere distolte dalle finalità per le quali la deroga è stata rilasciata. Il vincolo di destinazione decade solo se l’opera diventa conforme a seguito dell’approvazione di varianti agli strumenti di pianif

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Art. 55 - Criteri per la realizzazione di parcheggi in deroga agli strumenti di pianificazione territoriale

1. Il rilascio del permesso di costruire in deroga per la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo o nei locali situati al piano terreno degli edifici con destinazione residenziale, commerciale od a servizi ai sensi dell’articolo 99 della legge provinciale è rilasciato senza l’attivazione della procedura di cui all’articolo 98 della legge, ed è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

a) gli edifici con destinazione residenziale o

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Art 56 - Realizzazione di opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche

1. La realizzazione delle opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi dell’articolo 99 della legge provinciale è sempre conse

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Capo IX - Disposizioni in materia di ristrutturazione edilizia, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana ed edilizia
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Art 58 - Specificazioni in materia di ristrutturazione edilizia

1. Nella definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia prevista dall’articolo 77, comma 1, lettera e), della legge provinciale, per volume originario si intende il volume urbanistico definito all’articolo 3, comma 6, lettera r).

2. Nel caso dell’intervento di ristrutturazione

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Art. 59 - Disposizioni in materia di interventi di carattere straordinario sugli edifici storici

1. La domanda di permesso di costruire in deroga previsto dall’articolo 106, comma 1, della legge provinciale

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Art. 60 - Interventi di riqualificazione urbana ed edilizia

1. Gli incrementi volumetrici previsti dall’articolo 109, comma 2, della legge provinciale si applicano anche in deroga alle previsione del PRG. Essi non sono cumulabili con altri incrementi volumetrici eventualmente previsti dal PRG in via eccezio

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Art. 61 - Interventi di demolizione degli edifici dismessi e degradati o incongrui

1. Al fine dell’applicazione dell’articolo 111 della legge provinciale, per edifici dismessi e degradati

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Art. 62 - Contenuti del registro dei volumi e delle superfici

1. Il registro dei volumi o delle superfici utili lorde previsto dall’articolo 111 della legge provinciale contiene i dati catastali dell’edificio oggetto di demolizione e un fascicolo contenente la seguente documentazione:

a) rilievo dello stato di fatto, comprensivo di planimetria dell’edificio, rilievo strumentale, funzionale alla determinazione di dis

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Capo X - Disposizioni riguardanti i titoli abilitativi e i relativi procedimenti amministrativi
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Art. 63 - Informatizzazione dei procedimenti e dei dati di progetto

1. Ai sensi degli articoli 11 e 74, comma 1, lettera i), della legge provinciale ed al fine di promuovere l’informatizzazione delle procedure urbanistiche ed edilizie nonché la semplificazione e la dematerializzazione della gestione delle pratiche dell’attività istruttoria, la presentazione delle domande, delle SCIA, e delle dichiarazioni prive di documentazione progettuale allegata è effettuata secondo le

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Art. 64 - Disposizioni riguardanti i titoli edilizi e la loro pubblicità

1. Ogni attività edilizia, sia se la stessa è subordinata al rilascio del permesso di costruire o alla presentazione della SCIA oppure se è libera ai sensi della legge provinciale, è realizzata nel rispetto dei diritti di terzi.

2. Del

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Art. 65 - Disposizioni in materia di documentazione da presentare in base alle fasi del procedimento e di modulistica

1. Ai sensi degli articoli 74, comma 1, lettera j), 81 e 86 della legge provinciale questo articolo individua gli elementi che sono essenziali per l’ottenimento del titolo edilizio e che devono corredare la richiesta del permesso di costruire, la SCIA, o la comunicazione in attuazione del principio di non aggravamento del procedimento e nel rispetto del principio dell’acquisizione d’ufficio di dati e informazioni in possesso dell’amministrazione procedente o di altre amministrazioni.

2. Al momento della richiesta o presentazione del titolo edilizio

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Art. 66 - Coordinamento delle funzioni delle CPC e dei comuni

N33

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Art. 67 - Specificazioni in materia di procedimento di rilascio del permesso di costruire, in materia di SCIA e per il rilascio de/l’autorizzazione paesaggistica

1. I progetti che richiedono l’autorizzazione paesaggistica o il parere obbligatorio sulla qualità architettonica della CPC, in ragione della presenza di specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, possono essere considerati di particolare rilevanza ai fini dell’elevazione a novanta giorni del termine per la pronuncia del comune sulla domanda di permesso di costruire. Resta ferma la facoltà del comune di individuare motivatamente altri progetti di pa

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Art. 68 - Disposizioni relative all’agibilità di edifici

1. Per l’applicazione dell’articolo 93, comma 10, della legge provinciale, la certificazione del tecnico abilitato di conformità dell’edificio o degli interventi eseguiti sullo stesso alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza degli impianti, è effettuata con riferimento alla disciplina vigente al momento della realizzazione dell’edificio ovvero dell’esecuzione degli interventi.

2. Alla relazione prevista dal comma 1 è allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione del tecnico che certifica, sotto la propria responsabilità, la conformità rispetto al progetto approvato, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti. Nel caso di interventi autorizzati prima dell’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all’abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto), e cioè in data antecedente il 1 ° gennaio 1995, la conformità al progetto r

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Titolo IV - Disciplina edilizia per specifiche finalità
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Capo I - Disposizioni in materia di interventi nelle aree agricole e nelle aree agricole di pregio
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Art. 69 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi dell’articolo 74, comma 1, lettera e), della legge provinciale questo Capo contiene la disciplina dell’attività edificatoria nelle aree agricole e nelle aree agricole di pregio individuate dal PUP e dagli altri strumenti di pianificazione ed in particolare:

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Art. 70 - Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione della disciplina provinciale in materia di edificazione in aree agricole e aree agricole di pregio, si intende per:

a) centro aziendale: il fabbricato, o il complesso dei fabbricati, sede operativa dell’azienda agricola e che costituisca centro di lavorazione e trasformazione del prodotto agricolo; N23

b) fondo: porzione di territorio destinato alla produzione agricola, che comprende il terreno agricolo, il centro aziendale e i manufatti accessori a servizio della conduzione dell’azienda;

c) serra propriamente detta:

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Art. 71 - Autorizzazione per la realizzazione dell’abitazione del conduttore agricolo nelle aree destinate all’agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale

1. Ai sensi degli articoli 37 e 38 delle norme di attuazione del PUP, l’acquisizione del titolo edilizio per la costruzione di fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze nelle aree agricole e aree agricole di pregio previste dal PUP, è subordinata al rilascio dell’autorizzazione intesa a verificare la sussistenza delle condizioni previste per la loro realizzazione dai predetti articoli e da questo regolamento.

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Art. 72 - Requisiti soggettivi per la realizzazione dell’abitazione del conduttore agricolo

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, possono richiedere l’autorizzazione per la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze nelle aree agricole e nelle aree agricole di pregio le imprese iscritte alla sezione prima dell’APIA da almeno tre anni senza soluzione di continuità.

2. Si prescinde dal requisito di cui al comma 1 nel caso di:

a) giovani agricoltori titolari di imprese iscritte alla sezione prima dell’APIA che richiedono un volume di lavoro pari ad almeno una ULU e a co

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Art. 73 - Requisiti oggettivi per la realizzazione dell’abitazione del conduttore agricolo

1. Ai fini dell’articolo 37, comma 4, lettera a), numero 2), delle norme di attuazione del PUP, sono casi di eccezionalità, stretta connessione e inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi aziendali, le situazioni dove sussistono dei legami di interdipendenza fra l’attività agricola esercitata e i

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Art. 74 - Requisiti di funzionalità per le imprese zootecniche e itticole

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 4, il requisito di funzionalità sussiste per le imprese zootecniche che allevano un numero di capi non inferiore a quello previsto nella Tabella D. Se il centro aziendale è collocato ad u

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Art. 75 - Requisiti di funzionalità per le imprese viti-enologiche e imprese vivaistiche del settore viticolo

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 4, il requisito di funzionalità sussiste per le imprese viti - enologiche con una superficie aziendale vitata non inferiore a 5 ettari, di cui almeno 2 ettari in proprietà, i cui titolari dim

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Art. 76 - Requisiti di funzionalità per le imprese flora-orto-vivaistiche

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 4, il requisito di funzionalità sussiste per le imprese agricole caratterizzate prevalentemente da produzioni di

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Art. 77 - Requisiti di funzionalità per le imprese frutticole, per le imprese di coltivazione di fragole e di piccoli frutti e per le imprese orticole

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 4, il requisito di funzionalità sussiste per le imprese frutticole con una superficie aziendale investita a frutteto non inferiore a 5 ettari, di cui almeno 2 ettari in proprietà, che nei tr

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Art. 78 - Requisiti di funzionalità per le imprese agricole ad indirizzo misto

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 4, il requisito di funzionalità sussiste per le imprese agricole ad indirizzo misto, quali le aziende frutticole

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Art. 79 - Requisiti di funzionalità per le imprese agrituristiche

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 4, il requisito di funzionalità sussiste per le imprese che svolgono almeno una delle seguenti attività agritur

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Art. 80 - Casi e condizioni per la realizzazione di una ulteriore unità abitativa e di foresterie nelle aree destinate all’agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale

1. La realizzazione di una ulteriore unità abitativa nelle aree destinate all’agricoltura negli strumenti di pianificazione territoriale ai sensi dell’articolo 112, comma 2, della legge provinciale è consentita per garantire la continuità gestionale anche in presenza di ricambi generazionali, se l’impresa agricola ha tutti i seguenti requisiti:

a) richiede la pres

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Art. 81 - Criteri per la realizzazione di strutture agrituristiche

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l’attività agrituristica nelle aree destinate all’agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale può essere svolta utilizzando edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero e ampliamento. A tal fine sono utilizzati, in via prioritaria:

a) fabbricati o parti di essi già esistenti nell’ambito del centro aziendale;

b) fabbricati o parti di essi nella disponibilità dell’azienda agricola, anche se ubicati all’esterno del c

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3816328 9977884
Art. 82 - Disposizione in materia di commercializzazione dei prodotti nelle aziende floro-ortovivaistiche

1. Nell’ambito delle aziende flore-orto-vivaistiche sono ammesse attività di commercializzazione dei propri prodotti e di prodotti affini, purché s

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3816328 9977885
Art. 83 - Fabbricati destinati a depositi attrezzi agricoli

1. Ai sensi degli articoli 37, comma 2, e nei limiti dell’articolo 38, comma 4, delle norme di attuazione del PUP, nelle aree destinate all’agricol

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Art. 84 - Manufatti di limitate dimensioni funzionali alla coltivazione del fondo

1. Ai sensi degli articoli 37, comma 4, lettera b), e 38, comma 4, delle norme di attuazione del PUP e dell’articolo 112, comma 6, della legge provinciale, nelle aree agricole è consentita la realizzazione di manufatti, di limitate dimensioni e aventi carattere di reversibilità, funzionali alla coltivazione del fondo da parte di soggetti proprietari che non esercitano l’attività agricola in forma imprenditoriale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la realizzazione del manufatto è destinata a deposito di attrezzature e materiali per la coltivazione del fondo o il ricovero animali; all’atto di presentazione della domanda le colture o gli allevamenti devono essere in atto ed esercitati secondo le buone pratiche ag

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Art. 85 - Manufatti per apicoltura

1. Ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e per la promozione dell’apicoltura) e al fine di tutelare e valor

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Art. 86 - Opere di bonifica e interventi di sistemazione del terreno

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 78, comma 2, lettera I), della legge provinciale, sono opere di bonifica e interventi di sistemazione del terreno connessi con il normale esercizio dell’attività agricola gli interventi finalizzati a migliorare le possibilità di lavorazione dei terreni, che comportano modeste modifiche dello stato dei luoghi e che, in genere, prevedono il livellamento del terreno mediante compensazione interna all’area considerata fra materiale asportato e riportato con limitati apporti di terreno vegetale.

2. Fermi restando i necessari provvedimenti o a

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Art. 87 - Installazione di tunnel e serre a scopo agronomico

1. I tunnel temporanei stagionali possono essere realizzati ai sensi dell’articolo 78, comma 2, lettera m), della legge provinciale se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

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Art. 88 - Effetti urbanistici delle trasformazioni di aree a bosco in aree agricole

1. L’applicazione della disciplina delle aree agricole di pregio alle aree oggetto di trasformazione di aree boscate a fini agricoli, ai sensi dell’articolo 112, comma 4, della legge provinciale, avviene a seguito della ultimazione del cambio di coltura autorizzato dalla competente autorità

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3816328 9977891
Art. 89 - Utilizzo delle aree a pascolo per il calcolo della densità fondiaria

1. Ai fini dell’utilizzo delle aree a pascolo per il calcolo della densità fondiaria per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico ai sensi dell’articolo 112, comma 3, della legge provinciale, si intende per pascolo aziendale una superficie foraggera non fal

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Capo Il - Disposizioni in materia di interventi nelle aree produttive del settore secondario
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Art. 90 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi dell’articolo 74, comma 1, lettera f), della legge provinciale questo Capo contiene la disciplina dell’attività edificatoria nelle are

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3816328 9977894
Art. 91 - Condizioni per la realizzazione di unità abitative nell’ambito di un’impresa

1. Ai sensi dell’articolo 117, comma 2, della legge provinciale nelle aree produttive può essere realizzata un’ulteriore unità abitativa, in aggiunta alla prima realizzata ai sensi dell’articolo 33, comma 6, lettera e), delle norme di attuazione del PUP, al fine di garantire la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali, nel limite di ulteriori 120 metri quadrati di SUN.

2. Ai fini del comma 1, al momento della richiesta del permesso di costruire il richiedente deve essere in possesso di uno dei segue

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Art. 92 - Condizioni per la realizzazione di unità abitative in edifici in cui siano insediate più aziende produttive

1. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall’articolo 33, comma 6, lettera e), delle norme di attuazione del PUP, possono essere realizzate

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3816328 9977896
Art. 93 - Criteri per la realizzazione di foresterie

1. Ai sensi dell’articolo 33, comma 6, lettera b), delle norme di attuazione del PUP nell’ambito degli insediamenti produttivi possono essere realizzate foresterie destinate a funzioni di ospitalità in via transitoria ed esclusiva dei dipendenti nel rispetto dei criteri stabiliti da questo articolo.

2. Fermo restando il rispetto del comma 3, la foresteria può essere realizzata sia utilizzando la superficie di 120 metri quadrati di SUN destinati alla residenza, sia mediante l’utilizzo di ulteriori superfici connesse con la produzion

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3816328 9977897
Art. 94 - Vincoli di destinazione relativi agli edifici realizzati in aree produttive del settore secondario

1. La convenzione di cui all’articolo 117, comma 1, della legge provinciale per la realizzazione di interventi in aree destinate dagli strumenti urbanistici a insediamenti produttivi del settore secondario prevede che gli impianti produttivi e gli immobili strumentali alle attività produttive

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Art. 95 - Disposizione in materia di commercializzazione dei prodotti nell’ambito dell’insediamento produttivo

1. Ai sensi dell’applicazione dall’articolo 33, comma 2, delle norme di attuazione del PUP, nell’ambito dei singoli insediamenti produttivi sono

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Capo lII - Disposizioni in materia di strutture alberghiere, strutture ricettive all’aperto e di esercizi rurali
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Art. 96 - Realizzazione di alloggi e camere per il personale nelle strutture alberghiere e nelle strutture ricettive all’aperto

1. Ai sensi dell’articolo 74, comma 1, lettera h), della legge provinciale, questo articolo contiene disposizioni per la realizzazione degli alloggi e delle camere per il personale nell’ambito di strutture alberghiere e strutture ricettive all’aperto prevista dall’articolo 119 della medesima legge.

2. Ai sensi dell’articolo 119, comma 2, della legge provinciale nell’ambito del medesimo esercizio alberghiero o della medesima struttura ricettiva all’aperto, può essere realizzata, in aggiunta all’alloggio del gestore, un’ulteriore unità abitativa per garantire la continuità gestionale dell’attività ricettiva, anche in presenza di ricambi generazionali. La somma delle superfici dell’ulteriore unità abitativa

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Art. 97 - Disposizioni in materia di interventi relativi alle strutture ricettive all’aperto

1. Ai sensi dell’articolo 74, comma 1, lettera h), della legge provinciale e dell’articolo 9 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012), questo articolo individua in quali casi l’allestimento del campeggio e del campeggio-villaggio, nonché gli interventi da realizzare nel suo interno, sono soggetti a titolo edilizio.

2. Sono soggetti a permesso di costruire i seguenti interventi:

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Art. 98 - Esercizi rurali

1. Il PRG può ammettere l’utilizzo di edifici tradizionali montani, individuati ai sensi dell’articolo 104 della legge provinciale, per l’offert

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Capo IV - Disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili
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3816328 9977904
Art. 99 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi dell’articolo 74, comma 1, lettera g), della legge provinciale questo Capo contiene la disciplina dell’attività edificatoria nelle are

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3816328 9977905
Art. 100 - Infrastrutture strettamente connesse agli sport invernali

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 35, comma 2, delle norme di attuazione del PUP, oltre alla realizzazione delle opere relative al sistema piste-impianti, sono sempre consentite nelle aree sciabili del PUP le seguenti infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali:

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3816328 9977906
Art. 101 - Attrezzature e funzioni ammesse nelle aree sciabili

1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 3, delle norme di attuazione del PUP, sono ammesse nelle aree sciabili le seguenti attrezzature e funzioni:

a) i locali per scuole di sci,

b) i locali destinati al noleggio sci ed esercizi di vicinato in corrispondenza delle stazioni degli impianti di risalita o di manuf

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3816328 9977907
Art. 102 - Previsioni urbanistiche ammesse nelle aree sciabili

1. In corrispondenza delle stazioni di valle delle linee funiviarie il PRG può individuare specifici piani di riqualificazione urbana per la riorganiz

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Titolo V - Disposizioni finali, transitorie, di prima applicazione e abrogative
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Art. 103 - Disposizioni finali

1. Le tabelle A, B e D riguardanti lo standard di parcheggio, il contributo di costruzione e la consistenza media degli allevamenti zootecnici sono agg

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Art. 104 - Disposizioni transitorie e di prima applicazione

1. Ai sensi dell’articolo 120 della legge provinciale, le disposizioni di questo regolamento, salvo che non sia diversamente disposto da questo articolo, sono immediatamente applicabili e prevalgono sulle diverse e incompatibili disposizioni eventualmente contenute nei regolamenti edilizi comunali e nelle norme attuative dei PRG e dei PTC, le quali pertanto cessano di essere applicate dalla data di entrata in vigore di questo regolamento.

2. Entro il 31 marzo 2019 N10 i comuni impostano il proprio strumento di pianificazione e i regolamenti edilizi uniformandosi agli obiettivi e ai contenuti del regolamento medesimo.

2-bis. Con la variante al PRG di cui al comma 2 i parametri edilizi stabiliti dagli strumenti di pianificazione territoriale sono convertiti in superficie utile netta e l'altezza degli edifici, per le aree prevalentemente destinate alla residenza, è definita in numero di piani.N8

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le definizioni e i metodi di misurazione contenuti nell’articolo 3, comma 6, lettere c), d), f), g), h) i), j), m), n) ed r) relative a piano dell’edificio, piano fuori terra, altezza del fronte o della facciata, numero di piani fuori terra, altezza dell’edificio o del corpo di fabbrica, altezza di interpiano, altezza utile, superficie utile lorda, superficie utile netta e volume urban

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Art. 105 - Abrogazioni

1. Salvo che non sia diversamente disposto da questo regolamento, dalla data di entrata in vigore del medesimo sono abrogati e pertanto cessano di trovare applicazione:

a) decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2010, n. 8-40/Leg (Disposizioni regolamentari concernenti la realizzazione di particolari opere e interventi nelle aree agricole e di apiari);

b) decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg (Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione Urbanistica e governo del territorio));

c) decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 29-131/Leg (Regolamento di attuazione dell’articolo 68, comma 1, lettera d), della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) in materia di criteri per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la posa di cartelli e altri mezzi pubblicitari);

d) articoli 8, comma 3, e 12 del decreto del Presidente della Provincia 13 marzo 2003, n. 5-126 Leg (Regolamento di esecuzione del capo Il della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori) relativo all’esercizio dell’attività agrituristica).

2. Dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta provinciale relativa agli elenchi e ai modelli della documentazione prevista dall’articolo 65, comma 6, sono abrogati e cessano di trovare applicazione:

a) N1

b) deliberazione della Giunta provinciale n. 2019 del 3 settembre 2010, e ss.mm., recante "Approvazione dei modelli di domanda e la relativa documentazione per il rilascio della concessione edilizia, per la presentazione della denuncia di inizio di attività, il modello recante "Allegato A) Elenco degli altri soggetti aventi titolo"; il modello recante "Allegato B) Documentazione tecnica"; il modello recante "Allegato C) provvedimenti relativi alla concessione/denuncia d’inizio attività"; modello recante "Quadro sinottico" ed infine il modello "Comunicazione di inizio lavori").

3. L’applicazione dell’articolo 32 del Testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente

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Art. 106 - Entrata in vigore

1. Il regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione del decreto del

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Tabella A (articolo 13): Spazi di parcheggio - funzioni e standard

N11

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Tabella B (articolo 44): Categorie tipologico-funzionali, costo medio di costruzione e contributo di costruzione

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato C (articolo 53): Opere di interesse pubblico ai fini del rilascio della deroga urbanistica

A - Opere destinate ad attività turistico -ricettive e sportive:

1) opere finalizzate alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti ovvero al ripristino di esercizi alberghieri dismessi che abbiano già ottenuto il visto di corrispondenza, di cui all'articolo 13 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 e successive modificazioni, il quale dovrà essere allegato alla richiesta di deroga, che soddisfino le seguenti condizioni:

a) nel caso di alberghi, alberghi garni e villaggi alberghieri gestiti come alberghi, di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 5 della l.p. n. 7 del 2002, gli interventi di riqualificazione possono riguardare tutti gli interventi ammessi dalla l.p. n. 7 del 2002 e dal relativo regolamento di attuazione;

b) nel caso di residenze turistico-alberghiere di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della l.p. n. 7 del 2002, di esercizi alberghieri esistenti aventi una ricettività in appartamenti forniti di autonoma cucina superiore al 30 per cento del totale dei posti letto, nonché di villaggi alberghi di cui alla lettera d) del medesimo comma 1 gestiti in forma di residenze turistiche alberghiere, la deroga può essere concessa solamente per gli interventi riguardanti le parti ad uso comune, a termini dell'articolo 48 della l.p. n. 7 del 2002, ovvero per gli interventi intesi a trasformare l'esercizio in un albergo, albergo garni o villaggio albergo di cui alla lettera a) del presente numero 1);

c) nel caso di esercizi extra-alberghieri, con esclusione delle CAV, gli interventi di qualificazione dei servizi mediante manufatti accessori;

2) opere di riqualificazione urbanistica ed edilizia di edifici o complessi di edifici esistenti da destinare, in tutto o in parte, ad attività ricettiva alberghiera di elevata qualità, ai fini di valorizzazione turistica del patrimonio edilizio esistente, anche con cambio di destinazione d'uso purché compatibile con i fini di riqualificazione degli edifici o complesso di edifici interessati. Gli esercizi alberghieri devono avere una classifica non inferiore a 4 stelle superior, ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale sulla ricettività turistica 15 maggio 2002, n. 7. La deroga non è ammessa per gli interventi riguardanti edifici soggetti alla disciplina di tutela del pat

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Tabella D (articolo 74): Consistenza media degli allevamenti zootecnici

Parte di provvedimento in formato grafico

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  • Alfonso Mancini