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Delib.G.R. Toscana 01/10/2007, n. 691

Circolare recante indicazioni applicative della L.R. 38/2007.
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[Premessa]


LA GIUNTA REGIONALE


Visto l’art. 3, comma 2, lett. a) della L.R. 26/2000 che riserva agli organi di direzione politica l’emanazione di atti di indirizzo interpretativo applicativo di normative;

Vista la legg

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Allegato A - LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 2007, N. 38 RECANTE “NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI E RELATIVE DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO” PRIME INDICAZIONI PER LE STAZIONI APPALTANTI

La presente circolare si propone di fornire alle stazioni appaltanti alcune prime indicazioni relativ

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1. Ambito soggettivo di applicazione della legge regionale

La legge regionale n. 38/2007 disciplina, nel rispetto del d.lgs. n. 163/2006, R i contratti pubblici di appalto aventi ad oggetto i lavori, le forniture e i servizi stipulati ed eseguiti sul territorio regionale:

a) dalla Regione, enti ed agenzie istitui

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2. Termini di applicabilità della legge regionale

La legge regionale contiene alcune disposizioni immediatamente applicative a far data dal 17 settembre 2007, non essendo prevista per esse l’emanazione di disposizioni di attuazione da parte della Giunta regionale o da parte delle singole amministrazioni aggiudicatrici. Tali

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3. Disposizioni della legge regionale applicabili alla data di entrata in vigore della legge regionale

L’articolo 14 introduce, nell’ambito del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ulteriori e rilevanti elementi di valutazione che attengono a misure aggiuntive e requisiti di sicurezza dei lavoratori. Di questi specifici elementi le stazioni appaltanti devono tenere conto relativamente alle procedure avviate dal 17 settembre 2007.

L’articolo 15 comma 1 della legge regionale prevede che, ai fini della determinazione dell’importo della gara, le amministrazioni tengano conto dei costi di gestione, dell’utile d’impresa e dei costi della sicurezza e della manodopera risultanti dai contratti CCNL di comparto, sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative, e dagli accordi integrativi territoriali, comprensivi degli oneri connessi.

Il rinvio della quantificazione dei costi della sicurezza ad avvenuta approvazione del prezziario regionale (rinvio operato dall’art. 71 della l.r. n. 38/07) risulta superato a seguito della modifica introdotta all’art. 86 del d.lgs. n. 163/2006 dalla legge n. 123/2007. Secondo l’attuale formulazione dell’art. 86, la specifica valutazione e indicazione dei costi per la sicurezza - che non possono essere soggetti a ribasso - è infatti di immediata applicazione.

Ai fini della valutazione del costo del lavoro, le stazioni appaltanti si baseranno sulle tabelle del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale previste all’art. 86 del d. lgs. n. 163/2006. Sino all’emanazione delle tabelle stesse, sarà preso a riferimento quanto previsto dall’art. 15 comma 1 della l.r. n. 38/2007.

L’articolo 15 comma 2 della legge regionale prevede prima dell’aggiudicazione per tutti gli appalti la valutazione della congruità dell’incidenza dei costi della manodopera e per gli appalti di servizi anche di quelli della sicurezza. A seguito della modifica introdotta all’art. 86 del d.lgs. n. 163/2006, gli oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso; la valutazione di congruità prevista dalla legge regionale deve essere quindi effettuata relativamente ai soli costi della manodopera.

Tale valutazione, essendo prevista a tutela dei lavoratori, deve essere sempre effettuata anche laddove l’offerta non sia soggetta alla valutazione di anomalia.

La disposizione si applica alle procedure avviate a far data dal 17 settembre 2007.

Con ricorso notificato alla Regione il 14 settembre scorso, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha impugnato il comma 2 in esame dinanzi alla Corte costituzionale.

Gli articoli 16 e 17 introducono per le stazioni appaltanti una serie di adempimenti relativi alla verifica dell’idoneità tecnico professionale e della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa aggiudicataria. Tali disposizioni si applicano alle procedure avviate a far data dal 17 settembre 2007.

Per quanto concerne il comma 4 dell’articolo 17, si precisa che gli accordi ivi previsti ai fini della integrazione dei contenuti del DURC non risultano più necessari, dato quanto disposto successivamente dal II decreto correttivo al codice dei contratti (d.lgs. n. 113/2007) al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore dell'edilizia. È stato infatti previsto che le Casse Edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con INPS e INAIL, debbano rilasciare il DURC comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa al cantiere interessato dai lavori.

L’articolo 19 individua alcune cause di risoluzione del contratto che le stazioni appaltanti devono prevedere nei capitolati speciali d’appalto. La disposizione si applica alle procedure avviate a far data dal 17 settembre 2007.

Ai fini della formazione dell&rs

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4. Disposizioni la cui applicabilità è subordinata all’adozione di ulteriori atti della Giunta regionale

Le disposizioni del Capo II della legge regionale, relative all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici, non sono immediatamente applicative. È infatti necessaria l’emanazione del relativo regolamento di attuazione (art. 66 comma 1 lett. a l.r. n. 38/06).

L’art. 71 della legge regionale prevede inoltre che la decorrenza di operatività della nuova struttura, subordinata alla adeguata dotazione di risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle nuove funzioni, venga fissa

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5. Disposizioni la cui attuazione è demandata alle stazioni appaltanti

L’articolo 3 trova applicazione a seguito dell’approvazione da parte delle stazioni appaltanti di specifiche disposizioni relative alle modalità di affidamento dei contratti esclusi di cui agli artt. 19, 20 e 22 del d.lgs. 163/2006.

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Allegato B - LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 2007, N. 38 RECANTE “NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI E RELATIVE DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO”. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE E PER GLI ENTI REGIONALI

La presente circolare è rivolta agli uffici della Giunta regionale ed agli enti regionali e reca, disposizioni specifiche per gli uffici della Giunta regionale e per gli enti regionali in materia di applicazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 recante “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione toscana n. 20 del 18.7.2007, entrata in vigore il 17 settembre 2007.

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1. Disposizioni immediatamente applicabili

L’articolo 51, introduce alcune novità nel sistema di programmazione dell’attività contrattuale di forniture e servizi. In particolare, il programma dovrà contenere anche l’indicazione delle spese in economia di importo superiore ad euro 20.000,00.

Inoltre

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2. Disposizioni la cui attuazione è demandata alla Giunta regionale

L’articolo 59 dispone che la Giunta regionale disciplini con proprio provvedimento l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006.

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3. Disposizioni la cui attuazione è demandata agli enti regionali di cui all’art. 50, comma 1, lett. b) della l.r. 38/2007

L’articolo 72, comma 3, che detta disposizioni di prima attuazione, stabilisce che gli enti, organismi, agenzie istituite con legge regionale, gli enti parco regionali, l’Azienda agricola di Alberese provvedono, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, a verificare

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