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Delib.G.P. Bolzano 02/04/2007, n. 1104

Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.
Con le modifiche introdotte dalla Delib.G.P.Bolzano del 10/03/2008 n.809
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[Premessa]



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ALLEGATO - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI RIFIUTI IN DISCARICA


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Art. 1 - Principi generali

1. La presente deliberazione stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Provincia 26 se

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Art. 2 - Caratterizzazione di base

1. Al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, così come definita dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, R il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica. Detta car

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Art. 3 - Verifica di conformità

1. I rifiuti giudicati ammissibili a una determinata categoria di discarica sulla base della caratterizzazione di base di cui all'arti

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Art. 4 - Verifica in loco

1. Ai fini dell'ammissione in discarica, il gestore dell'impianto deve sottoporre ogni carico di rifiuti ad ispezione prima e dopo lo scarico e controllare la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità previsti dalla presente deliberazione p

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Art. 5 - Discarica per rifiuti inerti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, sono smaltiti in discarica per rifiuti inerti:

a) i rifiuti elencati nella lista di cui all'allegato 6, punto b), senza caratterizzazione di base. Si deve trattare di una singola tipologia di rifiuti proveniente da un unico processo produttivo. Sono ammesse, insieme, diverse tipologie di rifiuti elencati nella lista di cui all'allegato 6, punto b), purché provenienti dallo stesso processo produttivo;

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Tabella 1 - Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti inerti

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Tabella 2 - Limiti di accettabilità per i composti organici in discariche per rifiuti inerti

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Art. 6 - Discarica per rifiuti non pericolosi

1. Nelle discariche per rifiuti non pericolosi è consentito lo smaltimento, senza caratterizzazione analitica, dei seguenti rifiuti:

a) rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 7;

b) rifiuti urbani, le frazioni non pericolose dei rifiuti domestici raccolti separatamente e i rifiuti non pericolosi assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani. Questi rifiuti sono ammessi in questa tipologia di discarica se risultano conformi a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45; non sono ammessi se risultano contaminati a un livello tale che il rischio associato al rifiuto giustifica il loro smaltimento in altri impianti. Detti rifiuti non possono essere ammessi in aree di discarica in cui sono ammessi rifiuti pericolosi stabili e non reattivi.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non pericolosi che hanno una concentrazione di sostanza

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Tabella 3 - Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi

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Art. 7 - Monodiscarica

1. Definizione:

a) monodiscarica: discarica o settore di discarica per rifiuti non pericolosi in cui possono essere smaltiti rifiuti specifici in massa non miscelati con altri rifiuti che in base alla tipologia, al conten

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Art. 8 - Discarica per rifiuti pericolosi

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, nelle discariche per rifiuti pericolosi sono smaltiti i rifiuti pericolosi che soddisfano i seguenti requisiti:

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Tabella 4 - Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti pericolosi

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Art. 9 - Criteri di ammissibilità per il deposito sotterraneo

1. Sono ammessi in depositi sotterranei i rifiuti inerti, i rifiuti non pericolosi e i rifiuti pericolosi, ad esclusione di quelli indicati al comma 3.

2. Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in depositi sotterranei, è effettuata la valutazione della sicurezza conformemente a quanto stabilito al punto 3 dell'allegato A al decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45 ed agli ulteriori criteri stabiliti nell'allegato 4 alla presente deliberazione. I rifiuti sono ammessi in deposito sotterraneo solo se compatibili con tale valutazione.

3. Non possono esser

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Art. 10 - Deroghe

1. Sono ammessi valori limite più elevati per i parametri specifici fissati agli articoli 5, 6, 8 e 9 qualora:

a) sia effettuata una valutazione di rischio, con particolare riguardo alle emissioni della discarica, che, tenuto conto dei limiti per i parametri specifici previsti dalla presente deliberazione,dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente;

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Allegato 1 - (articolo 2, comma 2) - CARATTERIZZAZIONE DI BASE

La caratterizzazione di base consiste nella determinazione delle caratteristiche dei rifiuti, realizz

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1. Scopi della caratterizzazione di base

La caratterizzazione di base ha i seguenti scopi:

a) fornire le informazioni fondamentali in merito ai rifiuti (tipo e origine, composizione

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2. Requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base

I requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base dei rifiuti sono:

a) fonte ed origine dei rifiuti;

b) le informazioni sul processo che ha prodotto i rifiuti (descrizione e caratteristiche delle materie prime e dei prod

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2.1. Caratterizzazione analitica

Per ottenere le informazioni di cui al precedente punto 2 è necessario sottoporre i rifiuti a caratterizzazione analitica. Oltre al comportamento dell'eluato deve essere nota la composizione dei rifiuti o questa deve essere determinata mediante caratterizzazione analitica.

Le prove analitiche previste per determinare le tipologie di rifiuti devono sempre comprendere quelle destinate a verificarne la conformità.

La determinazione delle caratteristiche dei rifiuti, la gamma delle determinazioni analitiche richieste e il rapporto tra caratterizzazione dei rifiuti e verifica della loro conformità dipendono dal tipo di rifiuti.

Ai fini della caratterizzazione analitica si individuano due tipologie di rifiuti:

a) rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo;

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3. Casi in cui non sono necessarie le caratterizzazioni analitiche

Ai fini della caratterizzazione di base non sono necessarie le determinazioni analitiche di cui al punto 2.1 del presente allegato qualora:

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Allegato 2 - (articolo 6, comma 5, lettera c) - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI RIFIUTI DI AMIANTO O CONTENENTI AMIANTO


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1. Principi

I rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere conferiti nelle seguenti discariche:

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Tabella 1 - Criteri di ammissibilità a discariche per rifiuti non pericolosi di rifiuti trattati contenenti amianto

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2. Modalità e criteri di deposito dei rifiuti contenenti amianto

Il deposito dei rifiuti contenenti amianto deve avvenire direttamente all'interno della discarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate e deve essere effettuato in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali.

Le celle devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trinc

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Allegato 3 - (articolo 1, comma 3) - CAMPIONAMENTO E ANALISI DEI RIFIUTI

Il campionamento, le determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base e la verifica di conf

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1. Metodo di campionamento ed analisi del rifiuto urbano biodegradabile

Il campionamento della massa di rifiuti da sottoporre alla successiva analisi deve essere effettuato

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2. Analisi degli eluati e dei rifiuti

Il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da ott

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3. Campionamento e analisi dei rifiuti contenenti amianto

Per le discariche dove possono essere smaltiti rifiuti contenenti amianto le analisi devono essere in

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3.1. Analisi del rifiuto

Fatto salvo quanto disposto all'articolo 6, comma 5, lettera c, della presente deliberazione il contenuto di amianto in peso deve essere determinato utilizzando una delle metodiche analitiche quantitative previste dal decreto del Ministro della sanità 6 settembre 1994. La percentuale in peso di amianto presente, calcolata sul rifiuto dopo il trattamento, sarà ridotta dall'effetto di

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3.2. Analisi del particolato aerodisperso contenente amianto

Vanno adottate le tecniche analitiche di microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF); per la valut

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Allegato 4 - VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA AI FINI DELL'AMMISSIONE DEI RIFIUTI IN DEPOSITI SOTTERRANEI


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1. Principi di sicurezza per tutti i tipi di deposito sotterraneo


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1.1. L'importanza della barriera geologica

Lo smaltimento dei rifiuti in depositi sotterranei deve garantire l'isolamento dei rifiuti dalla bios

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1.2. Valutazione dei rischi specifica per il sito

Per la valutazione dei rischi è necessario individuare:

- il rischio (nella fattispecie, i rifiuti depositati);

- i ricettori (nella fattispecie, la biosfera e talvolta le acque sotterranee);

- le vie attraverso le quali le sostanze contenute nei rifiuti possono raggiungere la biosfera e

- l'impatto delle sostanze che possono raggiungere la biosfera.

I criteri di ammissibilità per il deposito sotterraneo devono essere basati sull'analisi della roccia ospitante; si deve pertanto accertare che, per quanto riguarda il sito, non vi sia alcuna delle condizioni di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45, ad eccezione dei paragrafi 1.2, 1.3 e 1.5 per gli impianti di discarica per rifiuti inerti e dei paragrafi 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 per gli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi.

I criteri di ammissibilità devono essere determinati tenendo conto delle condizioni locali. A tale scopo è necessario accertare che gli strati sono adatti per la collocazione di un deposito, cioè valutare i rischi legati al contenimento, tenendo conto del sistema generale costituito dai rifiuti, dalle strutture e cavità artificiali e dalla natura della roccia ospitante.

La valutazione dei rischi dell'impianto specifica per il sito deve essere effettuata sia per la fase operativa che per la fase post-operativa. L'esito delle valutazioni consentirà di definire le misure di controllo e di sicurezza necessarie e di determinare i criteri di ammissibilità.

È necessario effettuare un'analisi integrata della valutazione delle prestazioni, che comprenda i seguenti aspetti:

1. valutazione geologica;

2. valutazione geomeccanica;

3. valutazione idrogeologica;

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2. Considerazioni supplementari in materia di miniere di salgemma


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2.1. Importanza della barriera geologica

Per quanto riguarda i principi di sicurezza per le miniere di salgemma, la roccia che circonda i rifiuti riveste un duplice ruolo:

- funge da roccia ospitante in cui sono incapsulati i rifiuti;

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2.2. Valutazione a lungo termine

La sicurezza a lungo termine di un deposito sotterraneo situato in uno strato roccioso di salgemma va accertata principalmente designando la roccia salina come barriera. La roccia salina risponde al requisito di impermeab

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3. Considerazioni supplementari con riferimento alla roccia dura

Per stoccaggio in profondità nella roccia dura si intende lo stoccaggio sotterraneo a una prof

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3.1. Principi di sicurezza

Nel caso di stoccaggio nella roccia dura non è possibile il contenimento totale e quindi è necessario costruire una struttura di deposito sotterraneo atta a far sì che l'attenuazione naturale degli strati circostanti riduca gli effetti degli agenti inquinanti impedendo così effetti negativi irreversibili nei con

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Allegato 5 - FORMULARIO - CARATTERIZZAZIONE SEMPLIFICATA(ALLEGATO 1, PUNTO 3)


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Caratterizzazione di base dei rifiuti effettuata dal produttore di rifiuti senza analisi chimica - formulario

M1

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Allegato 6


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a) Lista positiva(articolo 2, comma 3)

Codice

Denominazione

020102

scarti di tessuti animali 020102

020103

scarti di tessuti vegetali 020103

020104

rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

020106

feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti raccolti separatamente e trattati fuori sito

020107

rifiuti della silvicoltura

020202

scarti di tessuti animali

020203

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

020302

rifiuti legati all'impiego di conservanti

020304

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

020501

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

020601

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

020602

rifiuti legati all'impiego di conservanti

020701

rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

020704

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b) Rifiuti inerti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza caratterizzazione di base

Codice

Descrizione

Restrizioni

101103

Scarti di materiali in fibra a base di vetro (**)

Solo se privi di leganti organici

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Allegato 7 - (articolo 6, comma 1, lettera a) - Lista dei rifiuti per i quali è prevista la caratterizzazione di base tramite il formulario di cui all'allegato 5, senza caratterizzazione analitica

Codice

Descrizione

010408

scarti di ghiaia e pietrisco diversi da quelli di cui alla voce 010407

010413

rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra diversi da quelli di cui alla voce 010407

020109

rifiuti agrochimici diversi da quelli di cui alla voce 020108

020702

rifiuti della distillazione di bevande alcoliche

030301

scarti di corteccia e legno

040109

rifiuti dalle operazioni di co

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