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Delib. ANAC 01/03/2017, n. 234

Applicabilità del d.lgs. n. 39/2013 a Inarcassa - Cassa Nazionale di previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti - e la verifica di eventuali profili di incompatibilità e di conflitto di interessi. Fascicolo n. 4142/2015.
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[Premessa]

Il Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione

nell’adunanza del 1 marzo 2017;


visto l’articolo 1, comma 3 della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l’Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l’adozi

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Fatto

Con note acquisite al protocollo dell’Autorità n. 99502 del 4 agosto 2015 e n. 101987 dell’11 agosto 2015 alcuni iscritti Inarcassa hanno avanzato all’Autorità la richiesta di parere in ordine all’applicabilità a Inarcassa del d.lgs. n. 39/2013. Tali richieste sono state successivamente trasmesse anche dal Direttore Generale di Inarcassa con note acquisite al protocollo dell’Autorità n. 121805 del 24 settembre 2015 e n. 123592 del 28 set

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Diritto

La questione prospettata nelle istanze in esame riguarda in primo luogo l’applicabilità ad Inarcassa delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 e del potere di vigilanza dell’Anac, con riferimento agli incarichi assunti e conferiti nel Comitato Nazionale dei Delegati e nel Consiglio di Amministrazione.

Al riguardo, occorre osservare che Inarcassa è la Cassa Nazionale di previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, fondata nel 1958 come ente pubblico per la previdenza e l’assistenza degli ingegneri e degli architetti liberi professionisti e successivamente oggetto di riforma da parte del d. lgs. n. 509/1994 che, a decorrere dal 1 gennaio 1995, ha trasformato gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza in associazioni o in fondazioni, senza scopo di lucro e con personalità giuridica di diritto privato.

Pertanto, a seguito del d. lgs. n. 509/1994, Inarcassa è un ente associativo senza scopo di lucro che esplica attività di interesse pubblico con personalità giuridica di diritto privato, basata su uno Statuto e un Regolamento Generale di Previdenza disposti dal Comitato Nazionale dei Delegati e approvati dai Ministeri vigilanti, ossia Ministero della Giustizia, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Si tratta dunque di un ente in grado di operare in autonomia, ma sotto il controllo pubblico, in favore della categoria a cui si riferisce.

Occorre inoltre osservare che Inarcassa è riconducibile - ai fini dell’applicabilità della disciplina dettata dal d.lgs. n. 39/2013 – alla categoria degli enti di diritto privato in controllo pubblico, di cui all’articolo 1 comma 2 lettera c) del predetto decreto legislativo, la quale ricomprende «le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione dei servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi». La riconducibilità alla categoria degli enti di diritto privato in controllo pubblico è dovuta al fatto che, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto di Inarcassa, ognuno dei Ministeri vigilanti ha poteri di nomina di un componente effettivo e di uno supplente all’interno del Collegio dei Sindaci, individuato come organo di Inarcassa dall’art. 8 dello Statuto.

Si osserva peraltro che Inarcassa – sempre ai fini dell’applicabilità della disciplina dettata dal d.lgs. n. 39/2013 – è riconducibile anche alla categoria degli enti di diritto privato regolati o finanziati, di cui all’articolo 1 comma 2 lettera d) del predetto decreto legislativo, la quale ricomprende «le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l’amministrazione che conferisce l’incarico: (…) 1) svolga funzioni di regolazione dell’attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l’esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo e di certificazione…». La riconducibilità alla categoria degli enti di diritto privato regolati o finanziati è legata al fatto che Inarcassa è sottoposta ai poteri di vigilanza del Ministero della Giustizia, Ministero del Lavoro e Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tali poteri si

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