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Deliberaz. G.R. Veneto 22/03/2017, n. 343

Modificazione ed integrazione della deliberazione n. 807 del 27 maggio 2014. Requisiti di classificazione degli alberghi. Deroga per le superfici minime in edifici qualificati come beni culturali. Deliberazione/CR N. 12 del 21/02/2017.
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Testo del provvedimento

La legge regionale 14 giugno 2013, n. 11R "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" prevede, all'articolo 24, le seguenti quattro tipologie di strutture ricettive alberghiere: alberghi o hotel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere e alberghi diffusi e il successivo articolo 25 definisce le tipologie di strutture ricettive alberghiere, in modo molto sintetico, distinguendo le stesse secondo il criterio degli spazi offerti ai turisti, con particolare riferimento alle diverse tipologie di locali di pernottamento ed alla diversa capacità ricettiva.

Tuttavia, l'articolo 31 della citata legge regionale consente una delegificazione della normativa turistica, in quanto attribuisce ad un provvedimento deliberativo della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, l'individuazione dei requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere.

La Giunta regionale, quindi, con propria delibera, approva i requisiti dimensionali, strutturali, di prestazioni di servizi e di dotazioni, necessari per ottenere la classificazione di alberghi o hotel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere ed alberghi diffusi.

Conseguentemente, con deliberazione n. 807 del 27 maggio 2014, avente ad oggetto: "Classificazione delle strutture ricettive alberghiere. Nuova disciplina per le procedure, la documentazione e i requisiti di attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11", la Giunta regionale ha provveduto ad approvare, ai fini della classificazione, nell'Allegato A, le altezze minime delle camere, mentre, nell'Allegato B, prevede le superfici minime delle camere, che sono obbligatorie nei casi di nuovi volumi realizzati nella struttura o di nuova struttura o di modifica di livello di classificazione della struttura esistente.

In relazione ai due aspetti evidenziati (altezze minime delle camere e superfici minime) talune Associazioni di rappresentanza delle strutture alberghiere hanno segnalato la difficoltà amministrativa per la realizzazione di ampliamenti delle superfici e delle altezze delle camere, qualora le strutture ricettive siano collocate in edifici considerati beni culturali, in ragione del loro interesse storico o artistico.

Infatti, nella struttura ricettiva qualificata bene culturale, è necessaria l'autorizzazione da parte della Soprintendenza, per l'effettuazione di lavori destinati ad ampliare le superfici e cubature delle camere, ai sensi dell'articolo 21 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42R "Codice dei beni culturali e del paesaggio", che al comma 4 così dispone : "l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del Soprintendente".

Si evidenzia, peraltro, che pure la citata legge regionale n. 11/2013 all'articolo 3, comma 2,

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