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D. Min. Infrastrutture e Trasp. 29/07/2016, n. 206

Regolamento recante norme per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnante.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 10/05/2023, n. 51
- D. Leg.vo 12/01/2019, n. 14
- D.L. 30/12/2016, n. 244 (L. 27/02/2017, n. 19)
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Premessa

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

Visto l'articolo 15, comma 3-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, come modificato dalla legge di conversione 24 febbraio 2012

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Art. 1. - Finalità

1. Il presente regolamento detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento di formazione dell'assistente bagnante in acque interne

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento, in aggiunta alle pertinenti definizioni di cui al decreto del Min

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Art. 3. - Formazione professionale

1. L'attività di addestramento e formazione per assistente bagnante in acque interne e piscine è riservata a:

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Art. 4. - Requisiti e procedimento di rilascio dell'autorizzazione

1. Le persone fisiche e le persone giuridiche possono ottenere l'autorizzazione per svolgere le attività di addestramento e formazione per assistente bagnante in acque interne e piscine e per assistente bagnante marittimo.

2. La domanda, corredata dalle dichiarazioni e dai documenti di cui all'allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto, è sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante.

3. L'autorizzazione è rilasciata al richiedente che deve possedere i seguenti requisiti:

a) età minima di anni ventuno;

b) diploma di scuola secondaria di secondo grado;

c) per i corsi di assistente bagnante in acque interne e piscine: abilitazione all'esercizio della professione di assistente bagnante in acque interne e piscine, rilasciata da almeno due anni;

d) per i corsi di assistente bagnante marittimo: abilitazione all'esercizio della professione di assistente bagnante marittimo, rilasciata da almeno due anni;

e) non essere stato dichiarato del

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Art. 5. - Abilitazioni

1. Il Capo del compartimento marittimo competente rilascia l'abilitazione all'esercizio della professione dell'assistente bagnante in acque interne e piscine e l'abilitazione all'esercizio

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Art. 6. - Corsi di formazione professionale

1. Il corso di formazione professionale per assistente bagnante in acque interne e piscine e per assistente bagnante marittimo ha l'obiettivo di assicurare ai partecipanti la padronanza di metodi e contenuti generali orientati all'acquisizione delle specifiche conoscenze professionali nell'ambito del salvamento acquatico.

2. L'impegno orario complessivo che deve essere riservato all'attività formativa del corso è minimo di cento ore. Il corso è suddiviso in un modulo teorico di venti ore, un modulo pratico di cinquanta ore e un tirocinio di trenta ore presso piscine, centri di formazione o stabilimenti balneari. Il tirocinio per il rilascio della abilitazione all'esercizio della professione di assistente bagnante in acque interne e piscine è diretto da soggetti che hanno conseguito da almeno due anni l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 2. Il tirocinio per il rilascio della abilitazione all'esercizio della professione di assistente bagnante marittimo è diretto da soggetti che hanno conseguito da almeno due anni l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 3.

3. Il corso prevede prove intermedie di verifica dell'apprendimento delle conoscenze teoriche e pratiche. Al termine del corso, è prevista una prova finale teorica e pratica.

4. Il corso di formazione professionale per assistente bagnante in acque interne e piscine prevede le seguenti materie:

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Art. 7. - Requisiti di ammissione ai corsi di formazione professionale

1. Per essere ammessi ai corsi di formazione di cui all'articolo 6 occorrono i seguenti requisiti:

a) età compresa tra il diciottesimo e il cinquante

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Art. 8. - Commissione d'esame per il rilascio delle abilitazioni

1. Per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione di assistente bagnante in acque interne e piscine e di assistente bagnante marittimo presso le Capitanerie di porto è costituita, con decreto del Capo del compartimento marittimo competente, una commissione composta da quattro membri:

a) un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto di grado n

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Art. 9. - Esame per il rilascio delle abilitazioni

1. I soggetti interessati alle abilitazioni presentano alla commissione di esame domanda di iscrizione agli esami.

2. L'esame per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio della professione di assistente bagnante è pubblico e consiste in una prova teorica orale e in una prova pratica davanti alla commissione. E' ammesso alla prova pratica il candidato che ha superato la prova teorica. L'esame è concluso con esito positivo, nel caso in cui il candidato ha superato entrambe le prove.

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Art. 10. - Mantenimento dell'idoneità fisica

1. L'assistente bagnante ha l'obbligo di rinnovare annualmente il certificato di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), rilasciato da struttura sanit

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Art. 11. - Monitoraggio

1. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, cura con cadenza annuale, a decorrere dal 30 settembre 2017, il controllo e il monitoraggi

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Art. 12. - Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Art. 13. - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 30 giugno 2024 N2.

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Allegato I (articolo 4, comma 2)

Contenuto della domanda di cui all'articolo 4, comma 2

a) dati fiscali del richiedente;

b) dati anagrafici del richiedente persona fisica o ditta individuale; dati anagrafici di tutti i soci in caso di società di fatto semplice, in nome collettivo o una società in accomandita semplice, del legale rappresentante se il richiedente è una società cooperativa, un'associazione, una società a responsabilità limita

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Allegato II - Arredamento, attrezzatura tecnica e materiale didattico di cui all'articolo 4, comma 3

(articolo 4, comma 3)

Arredamento

a) una cattedra ed un tavolo per insegnante;

b) una lavagna dalle dimensioni minime di m 1.10 x 0.80 o lavagna luminosa;

c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla dis

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Allegato III - articolo 9, comma 6)

Parte di provvedimento in formato grafico

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