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Delib. G.R. Lombardia 08/02/2017, n. X/6203

Legge regionale 10 novembre 2015, n. 38 e d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Approvazione delle modalità realizzative e dei contenuti delle indagini preventive previste dalla l.r. 38/2015 ai fini del rilascio dell’autorizzazione allo scarico in falda di acque sotterranee prelevate per scambio termico tramite pompa di calore.
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Testo del provvedimento


LA GIUNTA REGIONALE


Visti:

- l’art. 104 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 R e s.m.i. recante norme in materia ambientale;

- l’art. 13 della l.r. 38/2015 R recante disposizioni per l’utilizzo e la reimmissione in falda delle acque sotterranee utilizzate per scambio termico in impianti a pompa di calore;

- l’art. 10 della l.r. 24/2006 R che promuove l’utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia e l’adozione di procedure semplificate per l’installazione di sistemi geotermici a bassa entalpia a circuito aperto con prelievo di acqua dal sottosuolo;

Dato atto:

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Allegato - Definizione delle modalità realizzative e dei contenuti delle indagini preventive previste dalla l.r. 38/2015 ai fini dell’autorizzazione allo scarico in falda di acque sotterranee prelevate per scambio termico tramite pompa di calore


I. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE


A) Quadro normativo

La normativa statale (art. 104 comma 1 del D. LGS. 152/2006) prevede in via ordinaria il divieto dello scarico diretto nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.

La medesima norma statale (art. 104 comma 2 del D. LGS. 152/2006) prevede, tuttavia, per talune fattispecie, le acque utilizzate per “scambio termico” la possibilità di autorizzare lo scarico in deroga al divieto imposto.

L’autorità competente procede ad autorizzare lo scarico dopo l’effettuazione di indagine preventiva.

Regione Lombardia con la l.r. 38/2015 R all’art. 13 ha previsto con deliberazione di Giunta regionale che:

- sono specificate le caratteristiche generali delle indagini preventive a supporto della richiesta di scarico (reimmissione) in deroga;

- l’indagine è a carico del soggetto richiedente l’autorizzazione alla reimmissione in falda ed è redatta da un professionista abilitato e presentata all’Autorità competente unitamente alla richiesta di autorizzazione;

- l’utilizzo delle acque di falda per uso scambio termico in impianti a pompa di calore e la relativa reimmissione in falda sono ammissibili a condizione che tanto il prelievo quanto la conseguente reimmissione interessino unicamente le acque di prima falda;

- i parametri chimico-fisici sono valutati per stabilire l’identità delle caratteristiche qualitative delle acque prelevate e restituite nonché per stabilire la differenza massima di temperatura tra l’acqua reimmessa e quella naturalmente presente nell’acquifero.


B) Oggetto

Il presente documento tecnico fornisce al richiedente l’autorizzazione alla reimmissione lo schema di relazione che deve essere allegata all’istanza e i relativi contenuti.

Inoltre il documento fornisce all’Autorità competente gli elementi tecnici necessari al rilascio dell’autorizzazione secondo quanto espressamente richiesto dall’articolo 13 della LR 38/2015 R.


C) Ambito di intervento

Ai sensi dell’art. 13 della L.R. 38/2015 R lo scarico di acque sotterranee prelevate per uso geotermico tramite impianti di scambio termico a pompa di calore a circuito aperto può avvenire solo nella stessa unità geologica da cui esse sono state prelevate. Inoltre ai sensi del comma 3 del medesimo articolo la norma regionale disciplina la fattispecie in cui è richiesta l’autorizzazione allo scarico in falda delle acque sotterranee prelevate per uso scambio termico in impianti a pompa di calore. Nel caso in cui vi sia contestuale prelievo e reimmissione in falda le acque possono essere prelevate e scaricate unicamente nella prima falda N1.

Esula dal presente documento la trattazione dei casi in cui il recapito delle acque scaricate sia diverso dalla reimmissione nella prima falda, quali, ad esempio, lo scarico in corso d’acqua superficiale.

Il prelievo delle acque resta disciplinato dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i. e dal R.R. 24 marzo 2006, n. 2 R ed è oggetto del presente documento limitatamente alle indagini tecniche da produrre per la richiesta di autorizzazione e la fine lavori.


D) Tipologia impiantistica oggetto del presente documento

Gli impianti oggetto del presente approfondimento sono pompe di calore acqua-acqua del tipo a circuito aperto; l’acqua di falda captata viene restituita dopo aver eseguito lo scambio termico (si parla di sistemi di prelievo con opere di captazione e opere di reimmissione).

Le pompe di calore acqua-acqua:

- soddisfano il fabbisogno di riscaldamento di un’utenza (lo scambio termico avviene al condensatore dove il calore del refrigerante allo stato di vapore viene ceduto all’acqua dell’impianto secondario); in questo caso l’acqua restituita è a temperatura inferiore di quella prelevata (raffreddamento della falda);

- soddisfano il fabbisogno di raffrescamento di un’utenza (lo scambio termico avviene nell’evaporatore dove il calore estratto dall’utenza – sorgente - viene ceduto al refrigerante e da questo all’acqua di falda); in questo caso l’acqua restituita è a temperatura maggiore di quella prelevata (riscaldamento della falda).

Costruttivamente gli impianti prevedono che l’acqua prelevata dalla prima falda mediante l’opera di presa venga a contatto con lo scambiatore di calore della pompa di calore (sistema diretto o ad unico circuito idraulico), oppure con uno scambiatore di calore a piastre che cede il calore ad un circuito idraulico indipendente e interno alla pompa di calore (sistema indiretto o a doppio circuito idraulico); questo secondo sistema permette alla pompa di calore di rimanere idraulicamente isolata dall’acqua prelevata che transita nel circuito esterno.


E) Declinazione del contenuto delle indagini idrogeologiche e idrogeochimiche di cui all’art. 13 della l.r. 38/2015

Le suddette caratteristiche costruttive consentono di escludere che l’acqua di falda subisca fenomeni di alterazione o inquinamento.

È quindi accertata l’invarianza chimica delle acque reimmesse rispetto a quelle prelevate.

Pur tuttavia, ai sensi dell’art. 104, comma 2, del D. LGS. 152/2006 R, le acque utilizzate per scambio termico in impianti a pompa di calore sono comunque qualificate come scarichi e la loro reimmissione nella stessa falda da cui sono prelevate può avvenire mediante autorizzazione rilasciata dall’Autorità competente dopo indagine preventiva. L’art. 13, comma 1, della L.R. 38/2015 R precisa che tale indagine preventiva si esplica mediante l’effettuazione di indagini di tipo idrogeologico e idrogeochimico dell’acquifero interessato dal prelievo e dalla conseguente reimmissione N2.

Pertanto il presente documento individua:

1) i contenuti della relazione che deve essere presentata a corredo dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione dell’opera di resa e di autorizzazione allo scarico in falda;

2) le fasi procedimentali ed amministrative per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico in falda regolate secondo il principio della semplificazione e razionalizzazione amministrativa;

3) gli elementi tecnici necessari all’Autorità competente per l’effettuazione dell’istruttoria propedeutica al rilascio dell’autorizzazione alla reimmissione in falda, ai sensi dell’art. 104 comma 2 del d.lgs. 152/2006 R.

La sinergia tra i punti 1) e 2) suddetti si attua nella presentazione di un’unica relazione a corredo dell’istanza per l’autorizzazione alla realizzazione delle opere di presa e resa e per l’autorizzazione alla reimmissione delle acque.

L’assolvimento alla disposizione di cui all’art. 13, comma 1, della L.R. 38/2015 R circa l’effettuazione delle indagini idrogeologiche si esplica introducendo una soglia di portata di acqua prelevata [l/s] che caratterizza due categorie di impianti oggetto del presente documento:

- impianti di categoria I prelevano una portata inferiore o uguale alla soglia;

- impianti di categoria II prelevano una portata maggiore della soglia.

La portata d’acqua emunta dall’impianto è funzione della potenza termica/frigorifera necessaria alla climatizzazione dell’edificio. Si fissa una soglia di 5 l/s che indica due categorie di impianti:

I. impianti di categoria I con portata media emunta inferiore o uguale a 5 l/s;

II. impianti di categoria II con portata media emunta superiore a 5 l/s.

Il valore di portata prelevato è determinato dal massimo fabbisogno giornaliero N3 (volume) di acqua dell’impianto per svolgere le funzioni di condizionamento dell’edificio diviso il numero di ore giornaliere di funzionamento dello stesso.

Per gli impianti di categoria I il proponente assolve alla disposizione dell’art. 13, comma 1, della L.R. 38/2015 R attestando nel progetto da autorizzare, lo stato di qualità delle acque sotterranee (non sono richieste analisi idrochimiche). Tale attestazione si risolve nel citare lo stato di qualità idrochimica delle acque sotterranee desunto dalla letteratura o da dati, relativi alle reti di pozzi esistenti, riferiti al massimo a cinque anni prima della data di presentazione della richiesta di autorizzazione alla realizzazione dell’impianto geotermico e alla reimmissione in falda N4 o alle indicazioni identificative dei corpi acquiferi e dei relativi vincoli di tipo qualitativo e quantitativo riportate nei documenti di programmazione e gestione delle risorse idriche sotterranee (PTUA, Piano d’Ambito, PGT, altro) N5.

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