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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ.R. Lombardia 10/02/2006, n. 5
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[Premessa]Il decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega prevista all’articolo 20 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), con la quale il Governo è stato autorizzato ad apportare al d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 R le modifiche necessarie per recepire la direttiva 2003/105/CE, che ha modificato la direttiva 96/82/CE. Al fine, dunque, di attuare le nuove disposizioni comunitarie in materia di prevenzione e controllo di incidenti rilevanti, il provvedimento legislativo introduce alcune modifiche al citato decreto n. 334 del 1999, e in particolare: - amplia il campo di applicazione del decreto, alle cui disposizioni devono ora conformarsi anche le operazioni minerarie di trattamento chimico o termico dei minerali che comportano l’impiego delle sostanze pericolose individuate all’Allegato I, nonché gli impianti di smaltimento degli sterili che trattano le stesse sostanze dell’Allegato I precedentemente esclusi. Un’ulteriore estensione del campo di applicazione del citato decreto discende da alcune delle modifiche introdotte all’Allegato I, che individua le sostanze pericolose e le quantità da considerare ai fini dell’applicazione dello stesso decreto e, in particolare, dalla previsione di un maggior numero di sostanze cancerogene, con aumento delle relative quantità limite, dalla riduzione delle quantità limite per le sostanze pericolose per l’ambiente, dalla nuova definizione di sostanze esplosive e, infine, dalla nuova definizione di “Nitrato d’Ammonio”; - abroga gli adempimenti connessi all’art. 5 comma 3 del d.lgs. 334/99, in sostanza eliminando una tipologia (rischio leggero) delle aziende a rischio di incidente rilevante, uniformandosi alla direttiva comunitaria ed alle normative di recepimento dei Paesi membri; |
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PRIME INDICAZIONI OPERATIVEIn conseguenza delle modifiche di assetto normativo, che richiedono tempi di adeguamento assai brevi, si raccomanda ai soggetti destinatari una tempestiva attivazione ed in particolare, tra l’altro: 1) l’attenta verifica delle nuove soglie derivanti dalla s |
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ABROGAZIONE ARTICOLO 5 COMMA 3I soggetti già rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 5 comma 3 del d.lgs. 334/99, abrogato dal d.lgs. 238/2005, dopo aver attentamente verificato i quantitativi dichiarati nella |
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VARIAZIONE DI CATEGORIA DI ASSOGGETTABILITÀIn conseguenza delle variazioni introdotte dal d.lgs. 238/2005, gli adempimenti giuridici che incombono sui Gestori possono risultare modificati secondo 3 tipologie di effetti: in aumento (es. dall’obbligo di Notifica e di Scheda di Valutazione tecnica di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 334/99, all’obbligo di produrre il Rapporto di sicurezza di cui all’art. 8 del medesimo decreto); invarianza; o in diminuzione (es. dall’obbligo di produrre il citato Rapporto di sicurezza ex art. 8, a quello, meno |
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