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D.L. 30/09/1994, n. 564

Disposizioni urgenti in materia fiscale.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 30/12/2023, n. 219
- D. Leg.vo 24/09/2015, n. 159
- L. 18/02/1999, n. 28
- L. 27/12/1997, n. 449
- D. Leg.vo 19/06/1997, n. 218
- D.L. 28/03/1997, n. 79 (L. 28/05/1997, n. 140)
- D.L. 08/08/1996, n. 437 (L. 24/10/1996, n. 556)
- D.P.R. 30/04/1996, n. 316
- L. 28/12/1995, n. 549
- D.L. 02/10/1995, n. 415 (L. 29/11/1995, n. 507)
- D.L. 26/09/1995, n. 403 (L. 20/11/1995, n. 495)
- D.L. 09/08/1995, n. 345 (L. 18/10/1995, n. 427)
- D.L. 28/06/1995, n. 250 (L. 08/08/1995, n. 349)
- D.L. 23/02/1995, n. 41 (L. 22/03/1995, n. 85)
- L. 30/11/1994, n. 656 (Legge di conversione). In vigore dal 01/12/1994, in corsivo.
- Errata Corrige in G.U. 04/10/1994, n. 232
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345108 11055284
Art. 1. - Proroga dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese

1. L'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al

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Art. 2. - Riduzione delle agevolazioni in materia di società cooperative e loro consorzi

1. Le società cooperative, e loro consorzi, sono assoggettate, a decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'imposta sul patrimonio netto delle imprese anche per la parte, finora esclusa, costituita dalle riserve indivisibili di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 .

2. Per le società cooperative, e loro consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita una imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese per l'esercizio in corso alla predetta data, in ragione di un'aliquota dell'1,15 per cento sull'ammontare della media delle riserve indivisibili iscritte nel bilancio degli esercizi chiusi successivamente alla data del 30 settembre 1992. N8

3. Le società cooperative agricole, di piccola pesca e sociali di cui alla

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Art. 2-bis.

N13

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Art. 2-ter.

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Art. 2-quater. - (Autotutela)

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Art. 2-quinquies. - (Chiusura delle liti fiscali pendenti)

1. Le liti fiscali, pendenti alla data “del 31 dicembre 1994” N4 dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio e quelle che possono insorgere per atti notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione, possono essere definite, a domanda del ricorrente:

a) con il pagamento della somma di lire 150 mila, se la lite è di importo fino a lire 2 milioni;

b) con il pagamento di una somma pari al dieci per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a lire 2 milioni e fino a lire 20 milioni.

2. Qualora, per le liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, il contribuente non sia in possesso degli elementi per determinare l'imposta relativa al maggiore imponibile accertato, di cui al comma 4, lettera b), lo stesso può effettuare il pagamento delle somme indicate al comma 1 in via provvisoria, salvo conguaglio sulla base della liquidazione effettuata da parte dell'ufficio competente entro il 31 dicembre 1995.

3.

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345108 11055290
Art. 2-sexies. - (Conciliazione giudiziale)

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

"Art. 20-bis (Conciliazione). - 1. Se la controversia involge questioni non risolvibili in base a prove certe, ciascuna delle parti può proporre in udienza all'altra parte la conciliazione totale o parziale su tali questioni. Il tentativo di conciliazione può essere esperito anche dal collegio. La conciliazione, comunque, non dà luogo alla restituzione delle somme già versate all'ente impositore.

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345108 11055291
Art. 2-septies. - (Responsabilità patrimoniale dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria)

1. Nell'attività di interpretazione delle disposizioni tributarie  e, comunque,

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345108 11055292
Art. 2-octies. - (Ritardati versamenti dell'imposta sul gas metano)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge 1

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Art. 2-nonies. - (Disposizioni concernenti alcuni soggetti titolari di partita IVA)

1. I soggetti cui è stato attribuito il numero di partita IVA, che non abbiano effettuato nell'ultimo anno alcuna operazi

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345108 11055294
Art. 2-decies. - (Modifica della normativa sulla tenuta delle scritture contabili individuali)

1. La lettera c) del comma 1 dell'

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Art. 2-undecies. - (Disposizioni per il personale imbarcato e norme agevolative per il settore agricolo)

1. Le liti fiscali, di valore fino a lire 20 milioni, concernenti le imposte di bollo e di registro dovute per i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima, e risultano assegnate alle categorie di cui all'articolo 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, possono essere definite, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-quinquies, con il pagamento del 10 per cento del valore della lite, così come definito dal comma 4 dello stesso articolo 2-quinquies.

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345108 11055296
Art. 2-duodecies. - (Tasse e diritti sugli aeromobili)

1. L'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151  convertito, con modificazioni, dalla

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345108 11055297
Art. 2-terdecies. - (Proroga di disposizioni concernenti agevolazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto)

1. Le disposizioni indicate all'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazi

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345108 11055298
Art. 2-quaterdecies. - (Efficacia di norme)

1. Le disposizioni degli articoli da 2-bis a 2-terde

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345108 11055299
Art. 3. - Accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi

N11

1. La definizione di cui all'articolo 2-bis del presente decreto, limitatamente alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994, può essere effettuata mediante accettazione degli importi proposti dagli uffici anche sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto, per ciascuna categoria economica, della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi e di redditività risultanti dalle dichiarazioni. “Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni sono applicabili nella misura di un ottavo del minimo dovuto.” N5 “La definizione non può essere effettuata se, entro il 20 maggio 1995, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sul reddito o dell'imposta sul valore aggiunto o notificato avviso di accertamento, ad eccezione degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto dell'accertamento con adesione, a condizione che il contribuente versi entro il 15 dicembre 1995 le somme derivanti dall'accertamento parziale.” N6

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Art. 4. - Premio straordinario

1. Per l'anno 1995 in sede di contrattazione nazionale per il comparto Ministeri, nel rispetto dei limiti dettati dalle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, sono definiti i criteri generali per la cor

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345108 11055301
Art. 5. - Devoluzione erariale delle maggiori entrate

1. Le somme riscosse in applicazione delle disposizioni del presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il serviz

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Art. 6. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

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