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L.R. Friuli Venezia Giulia 11/08/2011, n. 11

Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007.
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Art. 1 - Omissis

 

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Art. 2 - (Finalità 1 - attività economiche)

1. - 7. Omissis

8. L’Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nell’ambito del territorio montano e dei bacini montani regionali, delle vasche e aree di deposito per le portate solide del reticolo idrografico, comprese le opere realizzate a seguito di eventi alluvionali a protezione di centri abitati e delle infrastrutture.

9. Omissis

10. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nella stessa percentuale dei lavori originari, i maggiori oneri connessi agli espropri e all’istituzione delle servitù di acquedotto in relazione ai lavori di costruzione, completamento e trasformazione di impianti pluvirrigui affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva ai Consorzi di bonifica.

11. - 37. Omissis

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Art. 3 - (Finalità 2 - tutela dell’ambiente e difesa del territorio)

1. - 13. Omissis

14. All’articolo 3 della legge regionale 22/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

“15. L’Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente - ARPA la somma di 50.238,05 euro per aver svolto le analisi sulle acque marine costiere di cui alla nota del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 20 marzo 2006, protocollo n. DPN/VID/2006/8193, sulla base dell’articolo 8 della convenzione del 14 ottobre 2004, repertorio n. 8404, e dell’articolo 8 della convenzione dell’1 febbraio 2005, repertorio n. 8500, stipulate tra Regione e ARPA per il “Programma di monitoraggio dell’ambiente marino costiero prospiciente la Regione Friuli Venezia Giulia”.”;

b) il comma 16 è sostituito dal seguente:

“16. L’impegno e l’erogazione della somma di cui al comma 15 sono disposti sulla base del rapporto finale predisposto da ARPA sul programma di monitoraggio per il periodo gennaio 2005 - marzo 2006 e della fattura relativa alla prestazione svolta.”.

15. Omissis

16. Al comma 1-bis dell’articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), dopo la parola “provvedere” sono inserite le seguenti: “alla gestione delle opere realizzate ai sensi del

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Art. 4 - (Finalità 3 - gestione del territorio)

1. - 43. Omissis

44. In via eccezionale, l’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i residui interventi previsti dall’articolo 13, terzo e quarto comma, della legge regionale 30/1977, come modificato dagli articoli 14 della legge regionale 25/1978, e 17 della legge regionale 35/1979, che siano funzionali alla salvaguardia della pubblica incolumità. Sono ammessi, in particolare, a finanziamento gli interventi di demolizione e di messa in sicurezza di edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976, nonché i lavori strettamente necessari al ripristino di edifici attigui a immobili demoliti che abbiano riportato danni ovvero siano rimasti esposti agli agenti atmosferici in conseguenza di detta demolizione, sempreché non sussistano responsabilità della ditta appaltatrice dei lavori.

45. A tal fine il Comune interessato adotta un atto di ricognizione degli immobili da assoggettare a intervento pubblico. L’atto è sottoscritto dal responsabile della struttura tecnico-amministrativa competente e controfirmato per adesione dai proprietari reperibili degli immobili individuati.

46. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 44 il Comune presenta domanda al Servizio lavori pubblici della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge corredata di una relazione tecnico-amministrativa e di un preventivo di spesa.

47. - 54. Omissis

55. All’articolo 4

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Art. 5 - (Finalità 4 - infrastrutture, trasporti e telecomunicazioni)

1. - 2. Omissis

3. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 22/2010 le parole “100 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “83.152.388 euro”.

4. - 10. Omissis

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Art. 6 - (Finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive)

1. Alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 3 le parole “da corrispondersi fino alla misura del 7 per cento del capitale mutuato per i Comuni con popolazione inferiore ai millecinquecento abitanti i contributi sono corrisposti fino alla misura del 9 per cento del capitale mutuato” sono soppresse;

b) dopo la lettera c) del comma 1, dell’articolo 4 è aggiunta la seguente:

“c-bis) gli interessi per l’ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1.”;

c) dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 è aggiunta la seguente:

“b-bis) gli interessi per l’ammortamento dei mutui contratti per l’acquisto degli impianti di cui al comma 2.”;

d) dopo il comma 4 dell’articolo 20 sono inseriti i seguenti:

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Art. 7 - (Finalità 6 - istruzione, formazione e ricerca)

1. - 65. Omissis

66. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni regionali pre

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Art. 8 - Omissis

 

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Art. 9 - (Finalità 8 - protezione sociale)

1. - 15. Omissis

16. Dopo il comma 1-ter dell’articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è inserito il seguente:

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Art. 10 - (Finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione)

1. - 20. Omissis

21. Dopo il comma 2 dell’articolo 56 della legge regionale 20 m

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Art. 11 - Omissis

 

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Art. 12 - (Finalità 11 - funzionamento della Regione)

1. - 2. Omissis

3. N18

4. - 38. Omissis

39. L’articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario) è sostituito dal seguente:

“Art.

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Art. 13 - (Finalità 12 - partite di giro; altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

1. - 8. Omissis

9. L’articolo 4, concernente l’acquisto dei beni e dei servizi, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla finanziaria 2003) è abrogato.

10. - 24. Omissis

25. Alla legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 - (Sdemanializzazione)

1. La sdemanializzazione di beni del demanio idrico regionale è disposta, con decreto del Direttore di servizio, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, previo accertamento di cessata funzionalità idraulica da parte dalla struttura regionale competente.

2. I beni del demanio idrico regionale sdemanializzati sono acquisiti al patrimonio disponibile della Regione e iscritti in apposita sezione del registro inventariale dei beni disponibili, sulla base del valore inventariale determinato secondo le tariffe e i parametri fissati nell’allegato A, che sono oggetto di revisione quinquennale.

3. L’alienazione a soggetti privati dei beni di cui al comma 2 è consentita qualora il Comune interessato, entro trenta giorni dalla richiesta del Servizio competente, non manifesti l’interesse all’acquisizione del bene. Il silenzio costituisce assenso all’alienazione dei beni sdemanializzati a favore dei privati richiedenti.

4. Con regolamento regionale sono stabiliti criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati.”;

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Art. 14 - Omissis

 

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Art. 15 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

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Allegati - Omissis

 

 

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