Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 14/06/2005, n. 6
L. P. Trento 14/06/2005, n. 6
- L.P. 08/08/2023, n. 9
- L.P. 27/12/2021, n. 21
- L.P. 28/12/2020, n. 15
- L.P. 06/08/2020, n. 6
- L.P. 23/12/2019, n. 13
- L.P. 23/12/2019, n. 12
- L.P. 29/12/2016, n. 20
- L.P. 30/12/2015, n. 21
- L.P. 03/06/2015, n. 9
- L.P. 27/12/2012, n. 25
Scarica il pdf completo | |
---|---|
Capo I - Norme generali |
|
Art. 1 - Oggetto e finalità1. La Provincia autonoma di Trento, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dallo Statuto speciale di autonomia, tutela e valorizza i beni di uso civico e le proprietà collettive quali elementi fondamentali per la vita e per lo sviluppo delle popolazioni locali e quali strumenti primari per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro-silvo-pastorale tre |
|
Art. 2 - Disciplina per il godimento dei beni di uso civico1. L'esercizio dei diritti e il godimento dei beni di uso civico frazionali o comunali, come definiti ai sensi dell'articolo 1, spettano, in relazione ai propri bisogni, ad ogni nucleo familiare, i cui componenti, di seguito denominati aventi diritto, siano residenti rispettivamente nella frazione o nel comune. Ai fini dell'espressione del voto nelle consultazioni previste da questa legge, gli aventi diritto sono i maggiorenni di ogni nucleo familiare; lo statuto dell'a |
|
Art. 3 - Disposizioni particolari per la Magnifica comunità di Fiemme e per le Regole di Spinale e Manez1. Questa legge, con l'esclusione di quanto disposto dai capi III e IV e fermo restando quanto previsto dall'art |
|
Art. 3-bis - Disposizioni particolari per gli enti esponenziali della collettività1. Agli enti esponenziali della collettività di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a-bis), non si applicano il capo II, |
|
Capo II - Amministrazione dei beni di uso civico |
|
Art. 4 - Forme di amministrazione dei beni1. I beni di uso civico sono amministrati nelle forme previste da questo articolo. 2. All'amministrazione dei beni comunali di uso civico provvede il comune; ove siano costituite le circoscrizioni di decentramento ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino - Alto Adige), il comune può affidare l'amministrazione dei beni alla circoscrizione nel cui ambito territoriale ricadono i beni. 3. All'amministrazione dei beni frazionali di uso civico provvede: |
|
Art. 5 - Scelta della forma di amministrazione dei beni frazionali di uso civico1. Nel caso previsto dall'articolo 4, comma 7, la forma di amministrazione dei beni frazionali di uso civico è scelta dagli aventi diritto mediante apposita consultazione, indetta dal sindaco entro sessanta giorni dalla richiesta. La consultazione si svolge almeno trenta giorni dopo la data dell'indizione e non oltre sessanta giorni dopo la medesima data. La consultazione si svolge la domenica o in un giorno festivo per almeno otto ore fra le ore sette e le ore ventidue. In caso di ritardo od omissione la Giunta provinciale esercita i poteri sostitutivi previsti dall'ordinamento vigente per i comuni. N1 |
|
Art. 6 - Statuto per l'amministrazione dei beni frazionali di uso civico1. L'ASUC è dotata di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria. 2. L'attività dell'ASUC è limitata all'amministrazione dei beni demaniali di originaria appartenenza alla frazione, quali descritti nel decreto commissariale di cui all'articolo 42 del regio decreto n. 332 del 1928, di quelli già di proprietà della frazione al momento dell'entrata in vigore di questa legge suscettibili di essere gravati dal vincolo di uso civico, nonché dei beni acquistati ai sensi dell'articolo 17. 3. L'organizzazione ed il funzionamento dell'ASUC sono disciplinati dallo statuto. Lo statuto, nel rispetto delle norme fissate da questa leg |
|
Art. 7 - Organi dell'ASUC1. Sono organi dell'ASUC il comitato e il suo presidente. 2. Il comitato è eletto dagli aventi diritto, ed in particolare: a) dai maggiorenni di ogni nucleo familiare residenti nella frazione; |
|
Art. 8 - Disposizioni per l'effettuazione dell'elezione del comitato1. Il sindaco del comune nel quale opera l'ASUC, almeno un mese prima della scadenza dei cinque anni di durata in carica del comitato, indice la consultazione per l'elezione del nuovo comitato, secondo le modalità indicate ne |
|
Art. 9 - Personale1. Per l'esercizio delle sue funzioni l'ASUC può avvalersi, anche attraverso forme collaborative, di personale dei c |
|
Art. 10 - Destinazione delle risorse derivanti dai beni di uso civico1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, le risorse finanziarie derivanti dai beni di uso civico comunali o frazionali sono destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'amministrazione e alla gestione del patrimon |
|
Art. 11 - Risorse, bilancio e contabilità dell'ASUC1. Le risorse finanziarie dell'ASUC sono costituite da: a) proventi del patrimonio agro-silvo-pastorale; b) rendite patrimoniali dei beni intavolati alla frazione; c) ogni altro finanziamento e contributo connessi all'esercizio dei compiti dell'ASUC; d) ogni altra rendita derivante dall'investimento delle disponibilità liquide dell'ASUC; |
|
Art. 12 - Accesso ai benefici delle leggi provinciali1. Ai fini del riconoscimento del ruolo delle ASUC e degli enti esponenziali della collettività di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a bis), nonché della loro valorizzazione nel contesto del territorio provinciale nell'ambito delle finalità di questa legge, i medesimi sono ammessi ai benefici previsti dalle leggi provinciali, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalle stesse. Questo comma si applica anche alla Magnifica comunità di Fiemme, alle Regole d |
|
Capo III - Gestione dei beni di uso civico |
|
Art. 13 - Principi e disposizioni generali per la gestione dei beni1. La gestione dei beni di uso civico è volta a conseguire la migliore utilizzazione economica dei beni, nel rispetto dei principi e delle finalità di tutela e di valorizzazione stabiliti dall'articolo 1, comma 1. |
|
Art. 14 - Variazione d'uso dei beni di uso civico1. Per variazione d'uso dei beni di uso civico si intende il cambiamento dell'utilizzazione economica dei beni effettuato nel |
|
Art. 15 - Sospensione del vincolo di uso civico1. L'amministrazione competente può disporre a favore di terzi la sospensione del vincolo di uso civico per la realizzazione di opere, di interventi o impianti di pubblica utilità, ivi inclusi quelli finalizzati a garantire servizi pubblici essenziali, nonché per consentire la concessione in uso a titolo oneroso di un determinato bene di uso civico |
|
Art. 16 - Estinzione del vincolo di uso civico1. L'estinzione del vincolo di uso civico gravante su un determinato bene è ammessa eccezionalmente solo nei casi previsti dal comma 3, sempre che la migliore utilizzazione e valorizzazione del bene di uso civico non sia perseguibile mediante altri atti di gestione previsti da questo capo. L'estinzione è deliberata dall'organo competente dell'amministrazione come individuata dall'articolo 4. N5 |
|
Art. 17 - Acquisto di beni1. L'amministrazione competente ha la facoltà di accrescere il proprio demanio civico con ulteriori beni rispetto a quelli riconosc |
|
Art. 18 - Pianificazione territoriale e mutamento di destinazione1. L'elaborazione del piano urbanistico provinciale deve tener conto della natura e delle funzioni delle terre di uso civico così come definite da questa legge. 2. Fermo restando quanto disciplinato da questo capo, se in sede di elaborazione degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale (PUP) e delle relative varianti, che non costituiscono un mero adeguamento normativo alla disciplina del PUP di natura obbligatoria, l'ente procedente intende mutare la destinazione in atto dei beni di uso civico, lo stesso ente, dopo aver verificato l'ins |
|
Capo IV - Disposizioni finali e transitorie |
|
Art. 19 - Esercizio delle funzioni già attribuite al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici1. Le funzioni amministrative in materia di usi civici attribuite ai sensi della normativa |
|
Art. 20 - Regolamento di esecuzione1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale delibera il regolamento di esecuzione, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale. |
|
Art. 21 - Regolarizzazione delle utilizzazioni in atto dei beni di uso civico1. Le amministrazioni competenti possono presentare alla Provincia richiesta di regolarizzazione relativamente a situazioni di fatto riconducibili alle fattispecie previste dagli articoli 14, 15 e 16, preesistenti alla data dell'entrata in vigore di questa legge e che non risultino conformi alla normativa vigente al momento di questa realizzazione. |
|
Art. 22 - Consulenza della Provincia1. Il servizio provinciale provvede a fornire consulenza ai comuni e alle ASUC nelle mater |
|
Art. 23 - Rinvii1. Per l'attività contrattuale e per l'esecuzione dei lavori l'ASUC osserva i principi de |
|
Art. 24 - Abrogazioni e disposizioni transitorie1. Con effetto dalla data di entrata in vigore di questa legge, sono abrogate le seguenti disposizioni: |
|
Art. 25 - Disposizioni di prima applicazione1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di questa legge i comitati in carica delle ASUC approvano lo statuto. 2. Sino all'entrata in vigore dello statuto adottato da ciascuna ASUC ai sensi del c |
|
Art. 26 - Proroga dei comitati delle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico1. I comitati delle ASUC in scadenza entro il 30 giugno 2005, se alla data di entrata in vigore di questa legge non sono ancora state avviate le consultazioni per il loro rinnovo, restano in carica fino all'insediamento dei nuovi comitati eletti secondo la disciplina stabilita da questa legge e del suo regolamento di esecuzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. I comitati in carica alla data di entrata in vigore di questa legge appro |
Dalla redazione
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
La determinazione del canone di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024
- Redazione Legislazione Tecnica
- Finanza pubblica
- Leggi e manovre finanziarie
La Legge di bilancio 2024
- Redazione Legislazione Tecnica
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Durata del contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
Il contratto di locazione commerciale, aspetti generali
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
- Edilizia e immobili
- Piano Casa
Abruzzo, Piano Casa: proroga al 31/12/2024
27/03/2024
- Giurisprudenza casa: violazione delle distanze da Italia Oggi
- Edilizia, permesso di costruire esteso da Italia Oggi
- Fisco, una nuova stretta sul superbonus da Italia Oggi
- La Cer può essere costituita in associazione, fondazione, cooperativa e adottare anche veste di spa da Italia Oggi
- Esclusi da Transizione 5.0 600 mila professionisti da Italia Oggi
- Superbonus e sconti alle imprese, stop finale alle cessioni dei crediti da Il Sole 24 Ore