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Deliberaz. G.R. Liguria 08/07/2011, n. 770

Adeguamento degli articoli 21 e 23 della l.r. n. 16/2008 alla nuova disciplina statale in materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
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[Premessa]




LA GIUNTA REGIONALE


Visti

Il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) che ha ridisciplinato le procedure amministrative per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 contenente “Linee Guida per l’autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili” emanato , previa intesa in Conferenza Unificata, in attuazione dell’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 e s.m.;

gli articoli 21 e 23 della LR n. 16/2008 e s.m. (Disciplina dell’attività edilizia)

la propria precedente deliberazione n. 1098 del 24 settembre 2010 (Adeguamento degli articoli 21 e 23 della lr n. 16/2008 alla nuova disciplina statale in materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili).

Considerato

Che nella Regione Liguria le procedure amministrative per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono attualmente disciplinate dalla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 e s.m. (Disciplina dell’attività edilizia), i cui articoli 21, 23 e 29 prevedono, rispettivamente, che i relativi interventi possano essere realizzati, in relazione alle diverse tipologie e caratteristiche degli impianti stessi, mediante comunicazione di avvio dell’attività, DIA obbligatoria ed autorizzazione unica;

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ALLEGATOLEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2008 n. 16 e s.m. “Disciplina dell’attività edilizia”


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TITOLO III - ATTIVITÀ EDILIZIA


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Art. 20 - (Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti privati)

….. omissis ….

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Art. 21 - (Attività urbanistico-edilizia non soggetta a titolo abilitativo e attività soggetta a comunicazione)

1. Costituiscono attività edilizia non soggetta a permesso di costruire, né a DIA né a comunicazione purché effettuati nel rispetto delle normative di settore e, in particolare, delle disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni e delle norme dei piani e dei regolamenti attuativi dei Parchi:

a) interventi di manutenzione ordinaria come definiti nell’articolo 6;

b) interventi volti alle eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;

c) interventi consistenti in opere temporanee per attività di ricerca in sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

d) installazione di coperture stagionali destinate a proteggere le colture agricole e non costituenti serre;

e) installazione di manufatti connessi allo svolgimento dell’attività di cantiere, funzionali alla realizzazione di interventi già assentiti e, come tali, destinati ad essere rimossi ad ultimazione dei lavori nonché, nelle aree destinate a cantieristica navale, l’installazione di manufatti aventi altezza non superiore a 4 metri e superficie coperta non superiore a 50 mq., di durata temporanea e strettamente funzionali all’esercizio dell’attività cantieristica, da rimuovere alla conclusione dell’attività medesima;

e bis) l’installazione di manufatti leggeri non concretanti volumi chiusi, da utilizzare a fini venatori, denominati “palchi”, di cui all’articolo 29, comma 13, della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali perla protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), riconducibili all’attività agro-silvo-pastorale;

e ter) l’installazione di manufatti leggeri non concretant

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Art. 23 - (Interventi soggetti a DIA obbligatoria)

1. Sono assoggettati a Denuncia di Inizio Attività obbligatoria (DIA obbligatoria), salvi i casi assoggettati a comunicazione di cui all’articolo 21, comma 2, i seguenti interventi purché conformi con le previsioni della strumentazione urbanistico-territoriale e del regolamento edilizio vigenti od operanti in salvaguardia:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria, come definiti dall’articolo 7, ad esclusione di quelli che comportino la modifica di quote del terreno oltre due metri rispetto al profilo sistemato, la realizzazione di muri di contenimento, la realizzazione di recinzioni con opere murarie di altezza superiore a 50 centimetri, salvo che dette opere siano specificamente disciplinate dalla strumentazione urbanistica comunale;

b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, come definiti dagli articoli 8 e 9, anche comportanti modifiche all’esterno dell’edificio purché nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali di cui all’articolo 83, ivi comprese quelle consistenti nell’eliminazione delle superfetazioni e nel ripristino dei caratteri architettonici originari;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall’articolo 10, ivi compresa la demolizione e successiva ricostruzione, comportanti anche modifiche all’esterno dell’edificio purché nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali di cui all’art. 83, ivi comprese quelle necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e quelle previste come obbligatorie dalla normativa tecnica di settore;

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DA PAG 29 A PAG 35

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