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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ.Dip.R. Liguria 13/10/2004, n. 1
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[Premessa] |
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PremesseCome già preannunciato, si è elaborata sull'applicazione della disciplina per la definizione delle istanze di condono edilizio pregresse introdotta dall'art. 6 della l.r. n. 5/2004 c.d. proposta, la presente circolare esplicativa ten |
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1. Inquadramento generale della normativaL'articolo 6 contempla due ipotesi di condono: I. la prima disciplinata nei commi 1 e 7, avente ad oggetto le pratiche inevase per mancanza di documentazione essenziale, vale a dire per inerzia dell'inte |
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2. Modifiche apportate dalla L.R. n. 17 del 24.09.2004 in vigore dal 30.09.2004Con la l.r. n. 17 del 24 settembre 2004, R pubblicata sul B.U.R. n. 8, Parte I, del 29.09.2004, sono state apportate le seguenti modifiche all'art. 6 della l.r. n. 5/2004: I. è stato prorogato al 31 dicembre 2004 il termine del 30 settembre, di cui ai commi 1 e 4, in accoglimento delle numerose richieste in tal senso formulate dai Comuni singoli e associati; II. in aggiunta al comma 6, è stata precisata la disciplina delle conseguenze del |
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3. Rilevanza del rispetto dei termini stabiliti nei commi 1 e 4Poiché il 31 dicembre 2004 è il termine perentorio per la presentazione, da parte del richiedente il condono, di quanto necessario ad integrare la documentazione a corredo dell'istanza di sanatoria edilizia ai sensi sia del comma 1 che del comma |
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4. Pratiche inevase per mancanza di documentazione essenziale (comma 1 e comma 7)Qualora ricorra l'ipotesi in esame l'interessato deve produrre la documentazione mancante entro il termine perentorio del 31.12.2004. A tal fine per la documentazione essenziale occorre fare riferimento alle seguenti leggi: |
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5. Pratiche inevase per problematiche inerenti i vincoli idraulici, idrogeologici e delle falde acquifere (commi da 2 a 6) |
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5.1 FINALITÀ SPECIFICA DELLA NORMALa finalità principale della procedura di cui ai commi 2-6 dell'art. 6 è quella, da un lato, di consentir |
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5.2 AMBITO DI APPLICAZIONEL'ambito di applicazione delle disposizioni dei commi da 2 a 6 sono le opere abusive che ricadono in aree soggette ai vincoli richiamati al comma 2. In particolare si specifica che per: a) Vincoli attualmente vigenti a tutela dell'assetto idraulico si intendono quelli di cui ai piani di bacino approvati ai sensi della l.r. n. 18/1999 e s.m. e della L. n. 183/1989 R e s.m., limitatamente all'ambito del bacino del fiume Magra quelli di cui alle misure di salvaguardia ex L. 183/89 attualmente in vigore, nonché quelli di cui al |
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5.3 PROCEDURA E TERMINILa disciplina in esame, riferita alle sole istanze di condono pregresse ed ai soli vincoli in precedenza menzionati, innova la procedura per l'acquisizione del parere di cui all'art. 32 della L. n. 47/1985 e s.m. attribuendo la competenza esclusiva in proposito al Comune interessato, in sostituzione del parere dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo ove non richiesto o non ancora ricevuto. Il Comune non deve, pertanto, attendere o rich |
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Allegato 1 - Criteri per la redazione dell'attestazione, di cui ai comma 3 e 4, e della verifica di cui al comma 5 dell'articolo 6 della L.R. n. 5/2004 |
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1. Aspetti generali relativi alle situazioni di pericolosità e di rischio idraulico ed idrogeologicoLa fattispecie in esame prevede un iter semplificato rispetto alla procedura ordinaria, sostituendo il parere dell'ente preposto alla tutela del vincolo di cui all'art. 32 della L. 47/85 con la valutazione, nel merito, delle singole istanze sulla base delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2, condizioni che devono |
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2. Attestazione di cui ai comma 3 e 4 dell'art. 6Con riferimento alla attestazione prevista al comma 3 dell'art. 6, la relazione del professionista, dovrà contenere l'attestazione esplicita del rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b), attraverso la valutazione degli elementi desumibili dai piani di bacino e l'acquisizione di ulteriori elementi anche |
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- Condizioni di cui alla lett. a):Conformemente allo spirito della legge le relative verifiche dovranno essere principalmente finalizzate alla valutazione della compatibilità dell'intervento abusivo relativamente al quale si è chiesta la sanatoria con le condizioni di pericolosità delle aree, al fine essenziale di non determinare condizioni di rischio per le persone, nell'area di interesse e nelle aree limitrofe. |
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- Condizioni di cui alla lett. b):Il professionista, nell'ambito dell'attestazione in parola dovrà verificare che l'opera oggetto dell'istanza di condono non inter |
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3. Verifica dell'attestazione da parte del ComuneNell'ambito della verifica prevista al comma 5 dell'art. 6 in parola, il Comune accerta che l'attesta |
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Allegato 2 - Casi tipo segnalati nei quesiti |
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Caso A) mancanza della documentazione essenziale:il Comune deve scrivere agli interessati per ricordare che entro il 31 dicembre 2004 la pratica va integrata, pena la reiezione dell'istanza di condon |
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Caso B) mancanza della documentazione "aggiuntiva" rispetto a quella essenziale, richiesta a suo tempo dal Comune:si ricade nel caso sub lett. c), posto che la documentazione aggiuntiva non è da considerare e |
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Caso C) documentazione essenziale già agli atti:il Comune non può più chiedere integrazioni di documentazione e possono verificarsi le fattispecie seguenti: 1. se non c'è alcun tipo di vincolo: &egr |
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Caso D) omesso pagamento dell'oblazione:se, a prescindere dalla presenza della documentazione essenziale, risulti non essere stata pagata l'o |
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Caso E) inerzia del Comune:se la mancata definizione della pratica di condono non è dovuta all'inerzia dell'interessato (ipotesi disciplinata dall'art. 6 comma 1), bensì al mancato esame da parte del Comune del relativo fascicolo in suo possesso che risulti già completo di tutta la documentazione essenziale, possono verificarsi le seguenti sei fattispecie: - Prima fattispecie: se trattasi di opere abusive non ricadenti in zone soggette a vincoli, l'istanza è da considerare tacitamente accolta perché si è formato il silenzio assenso ex art. 35, comma 12, della L. n. 47/1985 e s.m. o ex art. 39, comma 4 della L. n. 724/1994 e s.m., per cui la fattispecie non rientra nel campo di applicazione dell'art. 6 in parola. - Seconda fattispecie: se le ope |
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