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Ord. P.C.M. 14/12/2016, n. 9

Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016. (Ordinanza n. 9).
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Premessa

 

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016

 

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2016;

Visto l'art. 2, comma 1, lettere b) ed f), del decreto-legge n. 189 del 2016, laddove si prevede rispettivamente che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I del medesimo decreto, sovraintendendo all'attività dei Vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi, e che il Commissario straordinario sovraintende sull'attuazione delle misure di cui al Titolo II, Capo II del medesimo decreto, al fine di favorire il sostegno alle imprese che hanno sede nei territori interessati e il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;

Visto l'art. 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto l'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario può delegare ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice commissari, le funzioni a lui attribuite dal medesimo decreto;

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Art. 1. - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell'art. 5, comma 2, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e dell'art. 3, commi 6 e 7, del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, sono finalizzate a completare il quadro generale delle misure volte a consentire, attraverso la loro temporanea delocalizzazione, l'immediata ripresa dell'attività produttiva di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistiche, agricole o agrituristiche con sede operativa nei comuni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, così come modificato dalla legge di conversione n. 229 del 15 dicembre 2016 nonché nei comuni di cui all'elenco aggiuntivo approvato con l'ordinanza del commissario straordinario n. 3 del 15 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2016, emessa ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 205 del 2016, nonché la temporanea delocalizzazione di attività economiche comunali ubicate in edifici dichiarati inagibili a seguito di apposita ordinanza. N30

1-bis. Ai fini della presente ordinanza, si considera «attività produttiva di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistiche, agricole o agrituristiche» anche lo svolgimento di attività di tipo libero - professionale in qualsiasi forma organizzata. N2

1-ter. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle imprese sociali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, alle associazioni, ai comitati, alle fondazioni, alle società cooperative ed agli altri enti di ca

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Art. 2. - Modalità degli interventi di delocalizzazione

1. N14 La delocalizzazione temporanea di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 1 è attuata tramite l'affitto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, equivalente per caratteristiche tipologiche e dimensionali a quello preesistente, ubicato nello stesso Comune in area ritenuta idonea ad ospitare l'attività produttiva come attestato con perizia asseverata dal tecnico incaricato. In mancanza di edifici aventi le predette caratteristiche, ovvero qualora il richiedente documenti

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Art. 3. - Soggetti legittimati

N18

1. Agli interventi di delocalizzazione di cui all'art. 1, comma 2, possono procedere i soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, che risultino titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistiche, agricole o agrituristiche in essere alla data degli eventi sismici di cui all'art. 1, con sede ubicata, a tale data, in edifici, detenuti a qualsiasi titolo, risultati gravemente danneggiati o distrutti. Limitatamente agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), possono procedere gli stessi soggetti, titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistiche, agricole o agrituristiche in essere alla data degli eventi sismici di cui all'art. 1, con sede ubicata, a tale data, in edifici risultati inagibili e danneggiati ai sensi dell'ordinanza 4 del 17 novembre 2016. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi del presente comma si applicano anche alle imprese sociali di cui all'

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Art. 4. - Acquisto di macchinari e attrezzature

1. In tutte le ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 1, i soggetti legittimati possono provvedere anche all'acquisto o al noleggio di macchinari ed attrezzature aventi le stesse caratteristiche di quelle distrutte o danneggiate in modo irreversibile, presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,

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Art. 5. - Autorizzazione agli interventi eseguiti dai privati

1. Su richiesta del soggetto legittimato i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in qualità di Vice commissari, in ragione della necessità di assicurare l'immediata ripresa o la continuità dell'attività produttiva, possono autorizzare la delocalizzazione della sede operativa ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, nonché la locazione di immobili da parte dei comuni ai sensi del comma 2 dell'art. 3. I presidenti possono altresì autorizzare l'acquisto o il noleggio dei macchinari danneggiati o distrutti per ristabilire la piena funzionalità dell'impresa e tutti gli altri interventi di cui all'art. 4.

2. La richiesta di delocalizzazione è presentata all'ufficio speciale per la ricostruzione competente entro il 31 dicembre 2017 e, comunque, entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza sindacale di inagibilità. Fino all'istituzione dei predetti uffici speciali, le comunicazioni sono depositate presso gli uffici regionali provvisoriamente individuati dai presidenti delle Regioni, in qualità di Vice commissari. L'ufficio speciale per la ricostruzione procede all'esame ed alla valutazione delle richieste di delocalizzazione presentate dopo la data del 30 maggio 2017 e prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 36 dell'8 settembre 2017. L'ufficio che riceve la comunicazione a norma del comma 1 ne informa il Comune territorialmente competente ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. N6

2-bis. Il termine di cui al primo periodo del comma 2 non trova applicazione nell’ipotesi di cui all’art. 1, comma 2, lettera c). In tale caso la domanda va presentata entro sei mesi dall’avvenuta consegna, certificata dal comune, della struttura realizzata ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016. N20

3. La richiesta di cui al comma 2 può essere presentata a condizione che sia stata emessa ordinanza di inagibilità, a seguito di verifica con scheda AeDES, integrata da apposita perizia asseverata come stabilito al successivo comma 5, lettera a). N7

4. La richiesta di delocalizzazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, deve essere corredata da perizia asseverata redatta da professionista abilitato contenente:

a) la descrizione delle caratteristiche tecniche e dimensionali (con adeguati elaborati grafici) dell'edificio distrutto o gravemente danneggiato, c

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Art. 6. - Delocalizzazione su aree pubbliche

1. La delocalizzazione temporanea ai sensi del comma 3 dell'art. 2 è attuata attraverso la diretta realizzazione di una struttura unitaria da parte della Regione all'interno della quale sono collocate le attività economiche danneggiate. La delocalizzazione temporanea ai sensi del comma 4 dell'art. 2 è attuata con l'acquisizione di un'area pubblica individuata ed attrezzata dalla Regione, all'interno della quale i soggetti legittimati di cui all'art. 3 possono realizzare una struttura temporanea ove delocalizzare la propria attivi

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Art. 7. - Attuazione degli interventi di delocalizzazione in strutture pubbliche

1. Per le attività economiche e produttive che intendono delocalizzarsi in una delle strutture realizzate ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, com

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Art. 7 bis - Delocalizzazione delle attività di bed & breakfast

N12

1. È ammessa la delocalizzazione temporanea delle attività di bed & breakfast esercitate, alla data degli eventi sismici, in conformità alla vigente normativa, ferma la necessità del possesso dei requisiti richiesti dalla

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Art. 8. - Determinazione del rimborso

1. Per gli interventi di delocalizzazione di cui all'art. 2, comma 1, il rimborso mensile massimo ammissibile, per la durata della locazione fino al ripristino o ricostruzione dell'edificio preesistente, è pari al canone medio di locazione nel Comune ove è ubicato l'immobile danneggiato, indicato nella perizia asseverata di cui all'art. 5, commi 3 e 4 tenendo conto delle valutazioni di mercato, cui va aggiunto il rimborso del costo degli interventi eventualmente necessari per dotare l'immobile affittato degli impianti necessari al ripristino dell'attività economica o produttiva, determinato sulla base del computo metrico estimativo delle opere eseguite redatto utilizzando il prezzario unico interregionale approvato dal commissario straordinario, nel limite massimo di 100 €/mq per la superficie equivalente di cui all'art. 2, comma 1. Sono rimborsate anche le spese tecniche nella misura stabilita al successivo comma 5. N41

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Art. 9. - Erogazione del rimborso

1. La domanda intesa a ottenere il rimborso di cui al precedente art. 8 è presentata dai soggetti legittimati ai presidenti delle Regioni - Vice commissari, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto-legge n. 205 del 2016, nel termine di trenta giorni decorrenti nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 2 dalla stipula del contratto di locazione, e nelle altre ipotesi dalla conclusione degli interventi di delocalizzazione. Alla domanda devono essere allegati l'elenco delle attività svolte con il computo delle eventuali lavorazioni resesi necessarie per la funzionalità del nuovo edificio e delle spese effettivamente sostenute, nonché le fatture, anche non quietanzate, degli acquisti o noleggi di attrezzature nonché dei lavori, delle forniture e delle spese tecniche.

2. Il rimborso per le delocalizzazioni di cui all'art. 2, commi 2 e 4, è erogato, previa verifica dell'esecuzione degli interventi e della documentazione presentata in conformità all'autorizzazione regionale di cui agli art

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Art. 10. - Rimborso spese per interventi di delocalizzazione già eseguiti

1. Qualora i soggetti legittimati di cui all'art. 3 abbiano proceduto a delocalizzazione di attività economiche anteriormente all'entrata in vigore della presente ordinanza, può essere chiesto i

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Art. 11. - Finanziamento

1. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono finanziati a valere sulle risorse stanziate per la ricostruzione.

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Art. 12. - Modifiche all'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016

1. Nell'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016, pubblicata nella Gaz

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Art. 13. - Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia

1. In considerazione della necessità di dare urgente avvio agli interventi di cui all'art. 2, in modo da assicurare la continuità delle attività produttive interessate, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straord

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