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Circ.Ass.R. Sardegna 09/06/2004, n. 2/U

Prime indicazioni direttive per l’applicazione dell’art. 32 del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24.11.2003, n. 326 e della L.R. 26.2.2004, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni.
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[Premessa]



1. La Legge Regionale 26 febbraio 2004, n. 4 R (così come modificata dall'art. 16 della Legge Regionale 11 maggio 2004, n. 6), ha recepito il Decreto Legge 29 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, R introducendo, così, nell'ordinamento regionale l'istituto del condono edilizio con riferimento agli abusi compiuti entro il 31 marzo 2003.

Si è quindi introdotto, per la terza volta, nell'ordinamento della disciplina urbanistica, la previsione del c.d. condono edilizio, che estende il regime giuridico già previsto nei due precedenti legislativi del 1985 (Legge 28 febbraio 1985, n. 47) e del 1994 (Legge 23 dicembre 1994, n. 724). Con il successivo Decreto Legge 31 marzo 2004, n. 82, convertito con Legge 28 maggio 2004, n. 141, R il termine di presentazione delle domande di condono è stato prorogato al 31 luglio 2004, ciò in considerazione delle perplessità manifestate dalle Regioni, alcune delle quali hanno presentato ricorso alla Corte Costituzionale.

La normativa sopra richiamata ha una struttura assai complessa in quanto comprende anche disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali, prevedendo ipotesi di scioglimento dei consigli comunali inadempienti sotto il profilo della pianificazione urbanistica, e norme in materia di demanio, introducendo procedure di snellimento amministrativo e di privatizzazione collegate alle ipotesi di sanatoria edilizia.

Le disposizioni in materia di condono prevedono che le opere abusivamente compiute possono essere sanate solo se concluse entro Il 31 marzo 2003.

In questo modo si riattivano le procedure di sanatoria già previste dalla disciplina preesistente, con alcune significative innovazioni che riguardano, tra l'altro:

- l'ulteriore limite, per ciascun edificio interessato da più istanze di sanatoria, pari a 3000 mc (comma 25 dell'art. 32);

- la differenziazione tra le varie tipologie di abuso, prevedendo per le prime tre la loro immediata operatività, e subordinando la sanabilità delle ultime 3 dell'allegato 1 della legge in oggetto, all'emanazione di specifica disciplina regionale dei vincoli di tutela (comma 26 dell'art. 32);

- l'introduzione di ulteriori ipotesi di non suscettibilità di sanatoria (comma 27 dell'art. 32);

- la fissazione del limite massimo d'incremento degli oneri concessori relativi alle opere in sanatoria, che non può superare il tetto del 100%;

- la sostituzione del comma 4 dell'art. 29 della Legge n. 47/85, con cui si dà facoltà anche ai privati alla proposizione di piani di recupero (risanamento) urbanistico per le aree interessate da fenomeni di abusivismo diffuso.

2. L'emanazione delle citate disposizioni di legge in materia di sanatoria e condono edilizio ha posto immediatamente il problema circa la sua applicabilità nel territorio della Regione Sardegna che è stato risolto mediante l'emanazione delle citate Leggi Regionali 26 febbraio 2004, n. 4 e 11 maggio 2004, n. 6.

La legislazione regionale che ne risulta, comporta delle limitazioni circa i termini di ammissibilità al condono, mantenendo intatta la restante impostazione data dalla normativa nazionale.

Infatti, la Legge Regionale n. 4/04 sopraccitata, all'art. 2, con riferimento al condono edilizio, in ciò sostituendo gli articoli 26, 27 e 28 della Legge Regionale 11 ottobre 1985, n. 23, R stabilisce che non sono suscettibili di sanatoria:

a) le opere abusive realizzate nelle zone di rilevante interesse paesistico-ambientale di cui all'articolo 10-bis della Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45 R e successive modifiche;

b) le opere edilizie abusive che abbiano comportato l'ampliamento del manufatto originario nella misura superiore a 250 mc.;

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Allegato A - Legge regionale 26 febbraio 2004, n. 4 - Normativa regionale in materia di abusivismo edilizio - Recepimento in Sardegna del decreto legge 29 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326


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Art. 1 - Finalità

1. Le disposizioni che estendono la normativa in materia di condono edilizio di cui alla Legge 28 feb

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Art. 2 - Divieti

1. Non sono, comunque, suscettibili di sanatoria:

a) le opere abusive realizzate nelle zone di rilevante interesse paesistico-ambientale di cui all'articolo 10bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e successive modifiche;

b) (lette

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Art. 3 - Supporto cartografico

1. Al fine di consentire un'efficace controllo dell'attività edilizia la Regione, entro 45 giorni dall'entrat

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Art. 4 - Norme in materia di espropriazioni

1. Il vincolo preordinato all'esproprio, ai fini della localizzazione di un'opera pubblica, può

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Art. 5 - Entrata In vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

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Allegato B - Direttiva n. 2 dell'8 maggio 2000 dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

Direttiva ex art. 4 della Legge Regionale 12 agosto

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Premessa

Il Codice in oggetto, approvato con il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ha, sostituito il previgente Testo Unico in materia di beni culturali e ambientali approvato con Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, con il quale tra l'altro, vennero modificate le procedure per l'applicazione della indennità pecuniaria, originariamente prevista dall'art. 15 della Legge 29 giugno 1939 n. 1497. Dall'art. 155, comma 2, del suddetto Codice viene stabilito che la regione

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1) Criteri per la determinazione del danno paesistico

1.1.) L'intervento abusivamente compiuto arreca danno al paesaggio quando:

- è in contrasto con particolari prescrizioni poste in sede di decreto di apposizione del vincolo (artt. 134, 136 e 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);

- non è confo

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- Incremento del 100%

Per le opere abusive realizzate:

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- Incremento del 75%

Per le opere abusive realizzate:

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- Incremento del 50%

Per le opere abusive realizzate:

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2) Criteri generali per la determinazione del profitto conseguito

2.1.) Anche il profitto conseguito dovrà essere calcolato mediante apposita perizia giurata, da redigersi a cura del trasgressore e firmata da un tecnico abilitato, nella quale dovrà essere indicato il valore d'estimo delle opere realizzate in violazione delle norme di tutela paesistica, determinato ai sensi

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3) Criteri per la determinazione del profitto conseguito nei casi di condono edilizio

3.1.) Il profitto conseguito sarà, in via ordinaria, pari al tre per cento del valore d'estimo, calcolato secondo il criterio sopraindicato.

3.2.) Qualora l'intervento paesisticamente abusivo, o parte di esso, sia riconducibile alle tipologie 1, 2 o 3 di cui alla Tabella C) dell'allegato 1, dell'art. 32, del Decreto Legge 29 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, la cifra calcolata con il criterio di cui al punto 3.1, per tutto l'intervento o per la parte riconducibile a dette tipologie, andrà incrementata con percentuali differenziate, a seconda che l'Amministrazione competente abbia dichiarato l'insussistenza del danno al paesaggio, e quindi l'intervento sia stato realizzato conformemente alle norme di tutela, o che sia stata dichiarata l'esistenza del danno al paesaggio e dunque l'interv

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4) Procedure per la comminazione dell'indennità pecuniaria

4.1.) L'indennità pecuniaria va riscossa nei casi in cui l'Amministrazione procedente escluda l'obbligo della remissione in ripristino, a spese del trasgressore, dei luoghi interessati da lavori di qualsiasi genere, eseguiti senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa.

4.2.) Essa è equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto co

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5) Competenze dei Comuni

5.1.) Relativamente alle sole opere in condono edilizio, i Comuni provvedono, contestualmente all'emissione dei pareri di cui all'art. 3, comma 2, della Legge Regionale 12 agosto 1998, n. 28, alla comminazione della relativa indennit&agr

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6) Opere abusivamente compiute da parte di enti o soggetti pubblici

6.1.) Nel caso di opere pubbliche realizzate in assenza della prescritta autorizzazione di cui agli artt. 146 e 147 del Codice de

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7) Gestione delle situazioni pregresse

7.1.) Per quanto attiene le sanatorie [per condono edilizio (ex Legge n. 47/85 ed ex Legge n. 724/94) o per accertamento di conformità (ex art. 13 Legge n. 47/85 ed ex art. 16 L.R. n. 23/85) per le quali gli Uffici regionali o comunali, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, hanno già espresso il parere paesistico, ma che non sono state ancora definite sotto il profilo della determinazione della sanzione pecuniaria, considerato il loro numero rilevante, laddove il trasgressore non provvedesse alla presentazione della prescritta perizia, i competenti Uffici regionali o comunali provvederanno autonomamente alla sua redazione.

Nei casi in cui fosse ritenuto più utile sotto il profilo dell'economia dell'azione amministrativa, i competenti Uffici regionali o comunali potranno determinare l'indennità risarcitoria e procedere alla sua applicazione secondo il seguente criterio:

a) Interventi di cui alle tipologie 1, 2 e 3 della

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Allegato C - Domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi ai sensi dell’art. 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 e della Legge Regionale 26 febbraio 2004, n. 4

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