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D.L. 31/03/2011, n. 34

Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 30/12/2023, n. 213
- L. 27/12/2017, n. 205
- D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 07/08/2013, n. 98)
- L. 12/11/2011, n. 183
- D.P.R. 18/07/2011, n. 114
- L. 26/05/2011, n. 75 (legge di conversione), in vigore dal 28/05/2011
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Art. 1. - Omissis

 

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Art. 2. - Potenziamento delle funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei

1. Al fine di rafforzare l'efficacia delle azioni e degli interventi di tutela nell'area archeologica di Pompei e nei luoghi ricadenti nella competenza territoriale della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministro per i beni e le attività culturali adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzarsi nelle suddette aree. Il piano è predisposto dalla competente Soprintendenza ed è proposto dal Direttore generale per le antichità, previo parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.

2. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1 si provvede anche mediante l'utilizzo di risorse derivanti dal fondo per le aree sottoutilizzate (F.A.S.), di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, destinati alla regione Campania, nonché di una quota dei fondi disponibili nel bilancio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. La quota da destinare al programma straordinario di manutenzione da parte della regione Campania è individuata dalla Regione medesima nell'ambito del Programma di interesse strategico regionale (PAR) da sottoporre al CIPE per l’approvazione. N3

3. Per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione del programma di cui al comma 1 è autorizzata l'assunzione, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194

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Art. 3. - Art. 4. - Omissis

 

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Art. 5. Abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari

N5

1. N1

2. L’articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

3. Alla legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 25, comma 1, nel primo periodo, sono soppresse le parole: «della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,» ed è soppresso l’ultimo periodo;

b) all’articolo 25, comma 2, lettera c), sono soppresse le parole: «, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell’esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali»;

c) all’articolo 25, comma 2, lettera d), sono soppresse le parole: «che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare»;

d) all’articolo 25, comma 2, lettera g), le parole: «la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento» sono sostituite dalle seguenti: «la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o lo smantellamento»;

e) all’articolo 25, comma 2, la lettera i) è abrogata;

f) all’articolo 25, comma 2, lettera l), sono soppresse le parole: «gli oneri relativi ai» e le parole: «a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere»;

g) all’articolo 25, comma 2, la lettera n) è abrogata;

h) all’articolo 25, comma 2, la lettera o) è sostituita dalla seguente: «o) previsione di opportune forme di informazione per le popolazioni e in particolare per quelle coinvolte»;

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Art. 6. - Omissis

 

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Art. 7. - Operatività della Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.A.)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è inserito il se

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Art. 8. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conver

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