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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 07/10/2016, n. 25
L. R. Lombardia 07/10/2016, n. 25
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- L.R. 25/03/2021, n. 3
- L.R. 29/12/2016, n. 34
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione, nel rispetto della normativa statale, europea e internazionale, persegue le seguenti finalità: a) diffusione della conoscenza e ampliamento della fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale presente sul territorio della Lombardia; b) promozione delle espressioni artistiche e delle forme di spettacolo; |
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Art. 2 - (Ambito di applicazione)1. La presente legge disciplina gli interventi e le attività inerenti alla valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Lombardia, alla promozione e organizzazione di attività culturali e dello spettacolo con particolare riferimento a: |
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Art. 3 - (Funzioni della Regione)1. La Regione: a) esercita funzioni di indirizzo, |
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Art. 4 - (Funzioni delle province)1. Le province, secondo le linee di indirizzo di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b), esercitano le funzioni amministrative riguardanti: |
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Art. 5 - (Funzioni dei comuni)1. I comuni, singoli o associati, nel rispetto della programmazione regionale, provvedono: |
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Art. 6 - (Riconoscimento di istituti e luoghi della cultura)1. La Regione assegna il proprio riconoscimento a istituti e luoghi della cultura, anche riuniti in sistemi o reti, che posseggano adeguati standard di qualità con particolare riferimento a: a) forma giuridica che garantisca ca |
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Art. 7 - (Attività di rilevanza regionale)1. La Regione individua, previa procedura di evidenza pubblica, i soggetti che svolgono attività di rilevanza regionale sia nel settore dello spettacolo sia nel settore della promozione educativa culturale. |
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Art. 8 - (Enti partecipati)1. La Regione promuove e sostiene le attività di enti, associazioni e fondazioni partecipati dalla Re |
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TITOLO II - STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E ORGANISMI CONSULTIVI |
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Art. 9 - (Strumenti di programmazione)1. Costituiscono strumenti della programmazione regionale: a) il programma triennale per la cultura; b) il programma operativo annuale per la cultura. 2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il programma triennale per la cultura, che definisce: |
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Art. 10 - (Programmi provinciali annuali)1. Le province, al fine di consentire la valutazione della coerenza con le linee di indirizzo definite d |
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Art. 11 - (Tavoli della cultura)1. Sono istituiti, senza oneri per il bilancio regionale, i tavoli della cultura, qua |
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TITOLO III - BENI E ISTITUTI CULTURALI |
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Capo I - Beni culturali |
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Art. 12 - (Beni culturali di interesse architettonico, artistico, storico, archeologico, paesaggistico, archivistico, bibliografico e documentario)1. La Regione promuove e sostiene, in concorso con altri soggetti pubblici e privati, anche con l’apporto del volontariato, la messa in sicurezza, la salvaguardia, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali di interesse architet |
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Art. 13 - (Beni etnoantropologici e patrimonio culturale immateriale)1. La Regione promuove e sostiene la conoscenza, l’individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni etnoantropologici e del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio o presso comunità di cittadini lombardi residenti all’estero, nelle sue diverse forme ed espressioni. 2. Ai fini della presente legge, |
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Capo II - Istituti e luoghi della cultura |
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Art. 14 - (Biblioteche e sistemi bibliotecari)1. La Regione coordina l’organizzazione delle biblioteche di ogni tipologia, aperte al pubblico, esercitando le funzioni di indirizzo e programmazione e di valorizzazione del patrimonio librario e documentario, al fine di favorire la promozione della lettura, l’aggiornamento culturale, la formazione permanente, l’avanzamento degli studi e delle ricerche, la conservazione e fruizione del patrimonio culturale. 2. La Regione in particolare: a) promuove l’attuazione di una rete integrata di biblioteche e la razionalizzazione d |
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Art. 15 - (Archivi storici)1. La Regione promuove e sostiene la conoscenza e la valorizzazione degli archivi deg |
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Art. 16 - (Musei e sistemi museali)1. La Regione, ferme restando le prerogative di autonomia scientifica e gestionale dei singoli istituti, promuove e coordina lo sviluppo dei musei del suo territorio e favorisce la valorizzazione del patrimonio in essi conservato. In particolare: a) sostiene l’incremento delle raccolte, il miglioramento e il potenziamento dei servizi, la qualificazione professionale degli addetti, la ricerca scientifica nei se |
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Art. 17 - (Aree e parchi archeologici)1. I parchi archeologici sono ambiti territoriali caratterizzati da importanti testimonianze archeologiche e dalla compresen |
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Art. 18 - (Siti inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell’umanità dell’UNESCO)1. La Regione sostiene la promozione e la valorizzazione dei siti regionali inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell’umanità dell’UNESCO mediante: |
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Art. 19 - (Ecomusei)1. La Regione promuove la costituzione, il riconoscimento e il monitoraggio degli ecomusei e ne sostiene l’attività al fine di conservare e rinnovare l’eredità culturale vivente di dete |
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Art. 20 - (Itinerari culturali)1. La Regione promuove un sistema integrato di offerta culturale, anche attraverso l’identificazione e la valorizzazione di itinerari culturali, percorsi e cammini, con particolare attenzione a quelli legati alle radi |
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Capo III - Gestione e valorizzazione dei beni culturali di proprietà regionale |
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Art. 21 - (Patrimonio culturale di proprietà regionale)1. La Regione e gli enti del sistema regionale, al fine di promuovere la fruizione pu |
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Art. 22 - (Archivio di etnografia e storia sociale “AESS”)1. La Regione, attraverso l’Archivio di etnografia e storia sociale “AESS”, promuove la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione e la pubblica fruizione del patrimonio documentario visivo e sonoro, relativo alla vita sociale, alle tradizioni popolari, alle trasformazioni socio-economiche e del paesaggio, al lavoro, alla letteratura e alla storia orale, al canto e alla musica tradizionale del territorio lombardo con |
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Art. 23 - (Archivio regionale della produzione editoriale e Centro di documentazione regionale)1. La Regione, attraverso l’Archivio regionale della produzione editoriale e il |
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TITOLO IV - SALVAGUARDIA DELLA LINGUA LOMBARDA |
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Art. 24 - (Promozione della lingua lombarda attraverso le sue varietà locali)1. Ai fini della presente legge, la Regione promuove la rivitalizzazione, la valorizzazione e la diffusione di tutte le varietà locali della lingua lombarda, in quanto significative espressioni del patrimonio culturale immateriale, attraverso: a) lo svolgimento di attività e incontri finalizzati a diffonderne la conoscenza e l’uso; |
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Art. 25 - (Consulte locali)1. Per le finalità di cui all’articolo 24 i comuni, anche in forma associata, possono costituire consulte locali per la lingua lombarda, formate da esperti in materia. La |
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TITOLO V - ATTIVITÀ CULTURALI |
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Art. 26 - (Promozione educativa e culturale)1. Per promozione educativa e culturale si intendono le attività finalizzate a favorire la conoscenza e la divulgazione dei valori storici, etnografici, artistici e culturali, anche in ambito internazionale, mediante eventi, mostre, festival, rassegne, convegni, concorsi, attività didattiche e ogni altra iniziativa di preminente interesse regionale favorendo l’integrazione delle attività educative con quelle culturali. 2. La Regione, al fine di garantire un’equilibrata e qualificata distribu |
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Art. 27 - (Innovazione culturale)1. La Regione promuove l’innovazione culturale, la fruizione dei linguaggi dell |
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Art. 28 - (Integrazione europea)1. La Regione promuove accordi e altre forme di collaborazione con realtà internazionali, nazionali, regionali o locali, con l’Unione europea, nonché con altri Stati interessati |
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Art. 29 - (Imprese culturali e creative)1. La Regione promuove il ruolo economico del settore culturale, attraverso: |
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Art. 30 - (Nuove generazioni)1. La Regione favorisce la più ampia fruizione e produzione di cultura da part |
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Art. 31 - (Diffusione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale)1. La Regione, nel rispetto della normativa statale ed europea, promuove la registraz |
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TITOLO VI - SPETTACOLO |
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Art. 32 - (Spettacolo dal vivo)1. La Regione, nell’ambito dello spettacolo dal vivo, promuove lo sviluppo di a |
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Art. 33 - (Attività cinematografiche e audiovisive)1. La Regione promuove e valorizza le attività cinematografiche e audiovisive considerandole patrimonio culturale e strumento di comunicazione. In particolare sostiene: |
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Art. 34 - (Sale destinate ad attività di spettacolo)1. La Regione sostiene la ristrutturazione e l’adeguamento tecnologico di sale e altre strutture de |
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TITOLO VII - PROCEDIMENTI E STRUMENTI ATTUATIVI DEGLI INTERVENTI |
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Art. 35 - (Modalità del sostegno finanziario regionale)1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge la Regione provvede mediante: a) convenzioni; |
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Art. 36 - (Destinatari dei finanziamenti)1. I destinatari dei finanziamenti e dei contributi previsti dalla presente legge sono: |
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Art. 37 - (Piani integrati della cultura)1. La Regione promuove la progettualità locale in forme integrate, multisettoriali che richiedono il coordinamento tra soggetti pubblici e privati, attraverso i piani integrati della cultu |
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Art. 38 - (Sistemi informativi culturali)1. La Regione promuove la conoscenza, la catalogazione, la valorizzazione e la comunicazione, anche attraverso i social media, del patrimonio cu |
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Art. 39 - (Ricerca applicata alla valorizzazione del patrimonio culturale)1. La Regione sostiene e incentiva la ricerca applicata alla valorizzazione del patrimonio culturale, in coll |
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Art. 40 - (Sperimentazione)1. La Regione realizza le politiche e gli interventi previsti dalla presente legge an |
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Art. 41 - (Clausola valutativa)1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati ottenuti in termini di valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, e sviluppo del settore della cultura. A tal fine, la Giunta regionale, anche avvalendosi dell’Osservatorio di cui all’articolo 44, trasmette al Consiglio regionale ogni due anni, entro il 30 giugno, una relazione che descrive e documenta: |
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TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINANZIARIE |
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Art. 42 - (Fondo per la cultura)1. Al fine di garantire l’ottimizzazione delle risorse destinate al finanziamento della presente legge il fondo per la cultura è costituito da: a) risorse di parte corrente destinate al finanziamento di progetti, iniziative e attività per la promozione e la valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo, delle attività e dei servizi culturali; b) risorse di parte corrente destinate alla partecipazione della Regione Lombardia alle attività degli enti lombardi partecipati; |
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Art. 43 - (Norma finanziaria)1. Per le spese relative ai beni culturali di interesse architettonico, artistico, storico archeologico, paesaggistico, archivistico, bibliografico e documentario di cui agli articoli 12, 17, 18, 19, 22 e 23 e all’articolo 42, comma 1, lettera c), della presente legge, quantificate in euro 1.076.914,00 nel 2016, in euro 40.000,00 rispettivamente per il 2017 e il 2018, si fa fronte con le risorse già allocate nell’ambito della missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali» rispettivamente per euro 334.000,00 al programma 2 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» e per euro 742.914,00 al programma 1 «Valorizzazione dei beni di interesse storico» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018. 2. Al fine di garantire gli investimenti in campo culturale di cui all’articolo 42, comma 1, lettera c), e per assicurare una maggiore coerenza della spesa di cui al comma 1 con le competenze dei programmi individuati all’interno della missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali» dall’allegato 14/2 del d.lgs. 118/2011 R, come integrato e corretto dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), |
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TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 44 - (Osservatorio culturale)1. Le funzioni dell’osservatorio culturale di cui all’articolo 14 della l |
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Art. 45 - (Abrogazioni)1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) legge regionale 12 luglio 1974, n. 39 R (Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale); b) legge regionale 13 luglio 1984, n. 37 (Contributo annuale della Regione Lombardia all’istituto per la scienza dell’amministrazione pubblica); c) legge regionale 6 agosto 1984, n. 39 R (Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, architettonico, artistico ed archeologico); d) legge regionale 20 aprile 1985, n. 29 (Contributo annuale della Regione Lombardia all’istituto lombardo per la storia del movimento di liberazione); e) legge regionale 14 dicembre 1985, n. 81 (Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale); f) legge regionale 22 dicembre 1989, n. 75 R (Interventi per il recupero, per la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e di complessi storici, monumentali e museali in generale); |
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Art. 46 - (Norme transitorie)1. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti alla data del loro avvio. |
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