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Com.Ass.R. Emilia Romagna 22/08/2003, n. 17565

Indicazioni in merito alla recente normativa regionale e statale in materia di espropriazioni per pubblica utilità.
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[Premessa]


Come è noto il 30 giugno 2003 è entrato in vigore il DPR 8 giugno 2001, n. 327 R (come modificato dal D.Lgs 27 dicembre 2002, n. 302) recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità".

La Regione è già intervenuta nella stessa materia con la L.R. 19 dicembre 2002, n. 37 R "Disposizioni regionali in materia di espropri" entrata in vigore il 4 gennaio 2003 (modificata dalla legge regionale 3 giugno 2003, n. 10, "Modifiche alle leggi regionali 24 marzo 2000, n. 20, 8 agosto 2001, n. 24, 25 novembre 2002, n. 31 e 19 dicembre 2002, n. 37 in materia di governo del territorio e politiche abitative").

Al fine di chiarire i rapporti tra le due normative, e di renderne più agevole il necessario coordinamento, si forniscono le seguenti precisazioni:

- innanzitutto occorre premettere che il procedimento espropriativo (volto al risultato finale del trasferimento del diritto di proprietà o di un diritto reale minore dal titolare al soggetto beneficiario dell'espropriazione) si articola in tre fasi distinte, ognuna delle quali produttiva di precisi effetti giuridici. La prima è quella dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la seconda è quella che conduce alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera da realizzare, la terza ed ultima fase è quella della determinazione dell'indennità di esproprio ed emanazione del decreto di esproprio;

- le prime due fasi attengono alla materia del governo del territorio e dunque ricadono pienamente nell'ambito della competenza legislativa regionale, mentre la terza, incidendo

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Nota esplicativa

La L.R. 19 dicembre 2002, n. 37 ha per oggetto la disciplina espropriativa, con particolare riferimento alle competenze relative alle funzioni espropriative, alla fase di apposizione del vincolo, agli atti comportanti dichiarazione di pubblica utilità, alla edificabilità legale e di fatto e alle Commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio.

Con la L.R. 3 giugno 2003, n. 10,

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Oggetto e finalità della legge (articolo 1)

La legge regionale ha l'obiettivo di armonizzare la nuova disciplina nazionale in materia di espropri

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Ambito di applicazione (articolo 2)

Ricadono nell'ambito di applicazione della legge tutte le procedure espropriative che si svolgono nel territorio regionale, che abbiano ad oggetto un bene immo

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Funzioni in materia di espropri (articoli da 3 a 7)

La regola generale è quella della competenza espropriativa in capo all'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità. Pertanto la qualità di autorità espropriante viene riconosciuta ai Comuni, Comunità montane, Provincia, Regione e ogni altro ente competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, nonché agli enti pubblici cui la Regione conferisce le funzioni espropriative per le opere di sua competenza.

Qualora si tratti di opere private di pubblica utilità, assume la funzione di autorità espropriante, e dovrà quindi svolgere le procedure espropriative, l'ente che ai sensi di legge ha la competenza a dichiarare la pubblica utilità.

Gli Enti locali si devono dotare di un ufficio per le espropriazioni, potendo chiaramente attribuire i relativi poteri ad un ufficio gi&ag

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Apposizione del vincolo espropriativo (articoli da 8 a 12)

Gli atti da cui deriva l'apposizione del vincolo espropriativo sono:

- il POC o sua variante;

- l'accordo di programma di cui all'art. 40 della L.R. n. 20 del 2000, nonché conferenze di servizi, intese o altri atti comunque denominati che, secondo la legislazione nazionale e regionale vigente, comportano variante al POC, ovvero, in via transitoria, al piano regolatore generale (di seguito il riferimento ai nuovi strumenti urbanistici di cui alla L.R. n. 20 del 2000 deve sempre intendersi fatto al PRG per i Comuni muniti di piano urbanistico approvato ai sensi della legislazione previgente; si veda, più in dettaglio, quanto previsto dalla norma transitoria di cui all'art. 26. Tali atti, e i relativi avvisi pubblicati nel Bollettino Ufficiale regionale, devono fare espresso riferimento al fatto che l'efficacia degli stessi comporta apposizione del vincolo.

Si prevede l'obbligo da parte del Comune che predispone il POC o sua variante specifica o da parte dell'ente che promuove l'accordo di programma (o indice la conferenza di servizi o altra intesa comunque denominata) di predisporre un elaborato che indichi le aree in cui si intende apporre il vincolo e i soggetti proprietari delle stesse; inoltre l'avviso della avvenuta adozione del POC o di sua variante specifica, della conclusione dell'accordo preliminare all'accordo di programma e dell'avvenuto deposito del progetto dell'opera oggetto della conferenza di servizi (intesa o altro atto) pubblicati nel Bollettino Ufficiale regionale, devono indicare che tali atti sono preordinati all'apposizione del vincolo espropriativo e che contengono l'elaborato indicato (con autonoma circolare in c

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Durata del vincolo espropriativo (articoli 13 e 14)

II vincolo espropriativo ha durata di 5 anni, salvo che specifiche disposizioni regionali o statali prevedano un diverso termine di durata (si pensi ai PEEP per i quali il vincolo ha durata di 18 anni ai sensi dell'art. 9, comma 1, Legge 18 aprile 1

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Dichiarazione di pubblica utilità (articoli da 15 a 19)

La dichiarazione di pubblica utilità deriva dall'approvazione:

a) del progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità;

b) del Piano Urbanistico Attuativo (PUA);

c) di uno strumento di pianificazione, anche di settore o attuativo, ovvero dal rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti qualora, in base alla normativa vigente, l'approvazione od il rilascio di atti equivalga a dichiarazione di pubblica utilità.

In tale fase si colloca la seconda comunicazione individuale del procedimento espropriativo: ai proprietari delle aree l'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo o di deposito del piano adottato è comunicato, a cura dell'ufficio per le espropriazioni, mediante raccomandata o nelle altre forme previste dalla stessa legge (mediante strumento telematico se richiesto dal privato).

Nel procedimento di approvazione dei pr

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Edificabilità legale e di fatto (articoli da 20 a 22)

Al fine della determinazione dell'indennità di esproprio di un'area edificabile è necessaria sia la presenza della edificabilità legale che di quella di fatto.

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Misure compensative in sede di accordo di cessione (articolo 23)

II Comune e il privato proprietario delle aree da espropriare possono stabilire che a fronte della ce

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Commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio (articoli 24 e 25)

Viene disciplinata l'istituzione, la composizione, il potere della Provincia di regolamentarne il funzionamento e di designare e nominare i componenti ed infine viene confermato l'obbligo, gravante su coloro che richiedono l'intervento della Commissione, di versare una somma a titolo di rimborso delle spese istruttorie, già previsto dalla L.R. n. 20 del 2000. La Commissione nelle pr

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Norme transitorie (articolo 26)

L'art. 26, commi 1 e 2, stabilisce norme transitorie valevoli quando la strumentazione urbanistica non sia ancora adeguata alle previsioni della L.R. n. 20 del 2000. A tal proposito si vuole sottolineare che quando si dice che il vincolo espropriativo viene apposto con POC o sua variante, è evidente che per i Comuni dotati ancora di PRG le varianti verranno adottate e approvate secondo la legislazione previgente, ossia secondo gli artt. 14 e 15 della la L.R. n. 47 del 1978 (nei casi e nei limiti di tempo in cui ciò è consentito dall'art. 41 della L.R. n. 20 del 2000). Quindi l'entrata in vigore della L.R. n. 37 del 2002 non elimina la possibilità di ricorrere alla procedura semplificata di variante prevista dall'art. 15 della L.R. 47/78, procedura che andrà chiaramente integrata con tutti gli adempimenti previsti ai fini espropriativi.

L'art. 26, commi 3 e 4, regola la prosecuzione e la conclusione dei procedimenti espropriativi in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, ai procedimenti espropriativi in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale, ossia che vedono avviata la fase di apposizione del vincolo espropriativo o la fase successiva comportante dichiarazione di pubblica utilità dell'opera da realizzare, si continua ad applicare la normativa previgente, non trovando pertanto applicazione la nuova normativa regionale in materia di espropri. Sono procedimenti in corso quelli per i quali le competenti amministrazioni hanno, prima del 4 gennaio 2003, provveduto all'assunzion

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Occupazione per motivi di urgenza (articolo 27)

Tale disposizione è stata modificata dalla L.R. n. 10 del 2003, in considerazione del fatto che l'istituto dell'occupazione d'urgenza è stato reintrodotto dall'art. 22-bis del DPR n. 327 del 2001 (come modificato dal D.Lgs 27 dicembre 2002, n. 302). Pertanto è apparso non più necessario disciplinare in modo specifico tale istituto, prevedendo che fino alla data di entrata in vigore del DPR n. 327 del 2001 la dichiarazione di pubblica utilità delle opere comporta altresì indifferibilità ed urgenza dei lavori, nei casi previsti dalla legislazione previgente, mentre dopo l'entrata in vigore del DPR n. 327 del 2001 troverà applicazione l'art. 22-bis del DPR n. 327 del 2001.

L'art. 28 prevede disposizioni transitorie in materia di appalti e lavori pubblici, in merito a funzioni di osservatorio e monitoraggio.

L'articolo 29 comporta modifiche alle disposizioni della L.R. n. 20 del 2000, in particolare:

- viene chiarito il contenuto dell'art. 14, comma 7, in merito alle conferenze di pianificazione;

- si sostituisce l'art. 30, comma 12, prevedendo che l'approvazione d

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