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Deliberaz. G.R. Piemonte 04/07/2016, n. 18-3561

Art. 17 della L.R. 11.03.2015, n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione". Definizione dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei Centri di vacanza per minori.
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Testo del provvedimento


A relazione dell'Assessore Ferrari:

Con la D.G.R. n. 38-16335 del 29 giugno 1992 “Deliberazione attuativa relativa ai presidi socio assistenziali – L.R. 37/90 – Allegato I , p.10.3” sono stati individuati i centri di vacanza per minori quali presidi che forniscono a minori, di norma di età compresa tra i 6 e 18 anni, un servizio residenziale o semi residenziale temporaneo per il tempo libero, a contenuto pedagogico ricreativo.

In attuazione della D.G.R. suddetta, con la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 5/ASS del 18 aprile 1998 sono state specificate le norme per la gestione, l’autorizzazione e la vigilanza, nonché le rilevazioni statistiche dei servizi di vacanza per minori.

Ai sensi della Circolare suddetta i centri di vacanza per minori con pernottamento e con somministrazione di pasti devono essere in possesso dell’autorizzazione al funzionamento, mentre per quelli diurni senza sommi

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Allegato 1 - Centri e servizi di vacanza per minori


Definizione analitica

Il servizio di vacanza per minori si configura come una serie di attività, che si realizzano nel periodo estivo e/o in altri periodi di sospensione dell’attività scolastica, volte ad organizzare il tempo libero dei bambini/e e dei ragazzi/e in esperienze di vita comunitaria per favorire la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, l’esplorazione e la conoscenza del territorio, nonché assolvere al tempo stesso anche una funzione sociale, a contenuto pedagogico ricreativo.

Tali servizi possono essere svolti sia in immobili o su aree appositamente attrezzate sia presso strutture ricettive regolarmente in attività, con o senza pernottamento e preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.


Destinatari

I servizi di vacanza possono accogliere minori fra i sei e i 18 anni; i minori di età inferiore a 6 anni possono essere accolti purché i centri siano provvisti di idonee attrezzature e di personale professionalmente e numericamente adeguato secondo quanto indicato nel presente atto.

La capacità ricettiva complessiva non può superare i 100 posti.

La programmazione delle attività nei servizi di vacanza dovrà assicurare pari trattamento per tutti gli utenti senza distinzioni di fede, etnia, sesso, ecc.

Eventuali disabilità dei minori non possono costituire causa di esclusione dal servizio.


Strutture e aree dei centri di vacanza

Requisiti generali

I servizi di vacanza possono essere diurni o con pernottamento e con o senza preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.

I centri di vacanza possono essere attivati in strutture o immobili o aree che dispongano dei requisiti di agibilità ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., fatto salvo quanto specificato per ciascuna tipologia suddetta.

Nel caso in cui l’immobile sia stato edificato ante l’introduzione del certificato di agibilità la sussistenza dei requisiti di agibilità e uso dello stesso dovrà essere certificata da tecnico abilitato alla progettazione, secondo il modello predisposto dal Settore regionale competente da allegare alla SCIA.

L’attivazione dei centri di vacanza in immobili a destinazione d’uso definita da specifiche norme di settore (es. strutture ricettive, sociali, ecc.) è possibile se la struttura possiede i relativi titoli autorizzativi di settore.

I locali e gli spazi utilizzati devono rispettare il requisito dell’adattabilità (rif. D.P.R. 503/1996 e s.m.i.), fatte salve norme specifiche rel

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