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Deliberaz. Aut. Vigilanza LL.PP. 26/10/2005, n. 90

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Costituzione di un ufficio misto formato da dipendenti dell’Amministrazione e da professionisti esterni - Limiti all'ammissibilità. Affidamento diretto della direzione dei lavori ad un professionista esterno - Necessità della considerazione dell'importo del compenso ai fini della determinazione della procedura da adottare.

1. Ai fini della costituzione dell’Ufficio di direzione lavori ex art. 123, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., la normativa non nega espressamente la possibilità di formare un gruppo misto con l’apporto di professionisti estranei all’organizzazione del committente pubblico. Tuttavia il gruppo misto di direzione lavori non si presta ad essere formato liberamente da parte della PA, stante il vincolo di subordinazione tra la funzione di DL e quella di direttore operativo e la conseguente gradazione di responsabilità all’interno dell’Ufficio di direzione dei lavori. I direttori operativi e gli ispettori di cantiere, infatti, nell’impostazione attuale della normativa, sono di supporto all’attività del Direttore dei lavori, che rimane in ogni caso responsabile in prima persona della correttezza della contabilità e della buona esecuzione dei lavori, cosicché all’interno di tale Ufficio, ove venga costituito, il Direttore lavori, da intendersi come organo monocratico, appare come il vero dominus. Si può pertanto ritenere, in linea generale, che l’Ufficio misto di direzione lavori formato da dipendenti dell’amministrazione e da professionisti esterni può essere costituito, in via residuale, quando ricorrono obiettive esigenze, secondo criteri di ragionevolezza e di coerenza con la normativa che disciplina la direzione lavori, in particolare nel rispetto sia del vincolo di subordinazione tra la funzione di DL e quella di direttore operativo e della conseguente gradazione di responsabilità all’interno dell’Ufficio di direzione dei lavori, sia del grado di professionalità tra i singoli componenti dell’ufficio stesso.
2. Costituisce principio generale che la progettazione debba essere tendenzialmente unitaria, tanto in relazione all’insieme delle fasi progettuali quanto in relazione al complesso delle componenti specialistiche che vi afferiscono. E ciò nel senso che non è consentito, in linea generale, dividere la prestazione in più parti, a meno che tale scelta non sia adeguatamente motivata e sia indicata già nell’offerta la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Nel rispetto di tali condizioni, una finalità di economia dell’azione amministrativa consente, laddove manchino nell’Amministrazione le necessarie professionalità, di integrare il gruppo di progettazione con più esperti esterni, in alternativa ad un maggiormente dispendioso affidamento all’esterno dell’intero progetto. In tal caso, però, come evidenziato nella determinazione di questa Autorità n. 3/2004, diventa indispensabile: - la precisazione nei documenti di gara delle specifiche professionalità che debbono possedere i professionisti; - la dettagliata specificazione delle attività da eseguire da parte dei singoli progettisti; - il necessario sviluppo progettuale assegnato a ciascuno nell’ambito dell’unitario progetto, e cioè la necessità che queste attività siano da svolgere secondo indicazioni e criteri stabiliti in sede di scelte progettuali o comunque condizionate da criteri e da assensi per accertata coerenza con dette scelte.
3. Nell’affidare l’incarico di progettazione, per determinare la procedura da adottare è necessario tenere in considerazione anche l’importo della direzione dei lavori, salvo il caso in cui si intenda affidare quest’ultima a personale dipendente dall’Amministrazione committente. Al contempo, può procedersi all’affidamento diretto della DL ad un professionista esterno - sia o meno quello già incaricato della progettazione - soltanto se il relativo compenso, sommato a quello della progettazione precedentemente conferita all’esterno, non supera la cosiddetta soglia fiduciaria. In sostanza, tra il principio della continuità degli incarichi di progettazione e direzione lavori e quello del rispetto della soglia per l’evidenza pubblica, deve prevalere quest’ultimo. Ciò allo scopo di evitare che le Amministrazioni siano portate a frazionare nel tempo gli incarichi per sottrarsi all’applicazione della regola dell’evidenza pubblica. Tale posizione ricalca, peraltro, analoghi pronunciamenti giurisprudenziali in cui, con riferimento all’art. 17, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., è stato affermato che la priorità, ivi prevista, dell’affidamento dell’attività di direzione al progettista incaricato è attuabile solo in fase di affidamento della progettazione. Se, invece, l’affidamento della direzione lavori e delle altre attività connesse non è disposta contestualmente all’affidamento dell’incarico della progettazione (come avvenuto nella fattispecie) questa priorità può, tutt’al più, essere attuata solo se l’ulteriore compenso, aggiunto a quello dovuto per la progettazione, non supera la soglia prestabilita, costituendo, altrimenti, il frazionamento nel tempo degli incarichi evidente elusione del limite stabilito per l’affidamento diretto (TAR Marche n. 1933 del 29 dicembre 2003). Giova altresì rilevare, per completezza, che il criterio del cumulo dei due corrispettivi professionali ai fini della determinazione delle modalità di incarico ha trovato conferma anche nella nuova formulazione del citato art. 17, comma 14, come sostituito dalla legge comunitaria n. 62/2005. E’, peraltro, evidente che lo stesso principio operante per l’affidamento della direzione lavori è valido anche con riguardo al coordinamento della sicurezza.

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