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Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 06/10/2011, n. 86

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Proroga del servizio di gestione impianto per il trattamento della frazione organica vegetale presente nei rifiuti urbani denominato “Compost Verde”.

In tema di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto non vi è alcuno spazio per l’autonomia contrattuale delle parti, ma vige il principio che, salvo espresse previsioni

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[Premessa]


Il Consiglio

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Considerato in fatto

E’ pervenuta all’Autorità una segnalazione da parte di un Consigliere comunale Adriano Ritossa del Comune di Staranzano in merito all’affidamento alla Ditta SAGER della gestione dell’impianto denominato “Compost Verde” per il trattamento della frazione organica vegetale. In tale esposto venivano segnalate le numerose proroghe che il Comune ha concesso in seguito alla scadenza contrattuale del 10.04.2005, proroghe che, a parere dell’esponente, hanno procurato un danno sotto il profilo della concorrenza, non avendo il Comune proceduto ad effettuare una gara di appalto per l’affidamento del servizio in oggetto.

Il Comune di Staranzano, in merito alle contestazioni dell’esponente, ed alla richiesta dell’Autorità di delucidazioni sulla questione oggetto della segnalazione, ha risposto con una nota argomentando le proprie controdeduzioni.

Secondo quanto riportato nella documentazione inviata, il progetto per la realizzazione dell’impianto di compostaggio è stato approvato con deliberazione comunale n. 661 del 03.12.1991. L’importo complessivo, pari a Lire 601.700.000, è stato finanziato in parte dal Comune, in seguito ad un contributo regionale pari a Lire 390.000.000, e per la restante parte dalla ditta concessionaria.

L’importo anticipato dalla ditta doveva essere quindi recuperato nel periodo di durata della concessione, applicando una tariffa agli utenti per la lavorazione del materiale conferito all’impianto e incassando direttamente i proventi derivanti dalla vendita del compost prodotto.

Con la consegna dei lavori, avvenuta in data 02.08.1994, è iniziata a decorrere la concessione del “Servizio di raccolta separata e trasformazione della frazione vegetale dei rifiuti in compost verde tramite apposito impianto da realizzarsi nel Comune” a favore dell’ATI SAGER Srl - RISORSE BTA.

Nei dieci anni di gestione previsti dal contratto, prosegue il Comune, comprensivi del tempo necessario per la sua realizzazione, sono intervenuti diversi accadimenti che hanno riguardato il settore della raccolta dei rifiuti ed i servizi di raccolta differenziata; in particolare:

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Ritenuto in diritto

Tenuto conto della documentazione presentata dall’esponente e dal Comune di Staranzano sulla questione in oggetto, si rileva quanto segue.

L’utilizzo dell’istituto della proroga non appare illimitato e discrezionale, poiché esistono dei limiti nell’esercizio di tale potere che non possono discostarsi dai principi generali e devono contenere specifica motivazione e indicazione delle norme cui derogano, in ragione della proporzionalità del provvedimento e della situazione oggettiva considerata.

Sulla questione in argomento si è espresso il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n.2882 dell’11.05.2009, che fornisce ampi chiarimenti in materia di proroghe contrattuali, ovvero ”il codice dei contratti pubblici stabilisce che le circostanze di estrema urgenza adducibili a giustificazione di una procedura negoziata senza gara “non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti” (art. 57, secondo comma 2, lett. c). Ciò vuol dire che se una stazione appaltante non si dà un’adeguata programmazione e non decide per tempo come sostituire alla scadenza un rapporto di appalto, non per questo è autorizzata a procedere (a più riprese) alla procedura negoziata. Le proroghe in questione, oltre a violare il disposto dell’art. 23 della L. n. 65/2005, contraddicono al generale principio dell’evidenza pubblica, il cui rispetto è imposto anche dal dovere di preservare il diritto alla libera concorrenza, garantito a livello comunitario in materia di appalti pubblici.

L’art.23 della legge 62/2005 (legge comunitaria 2004), norma che abroga quelle clausole contrattuali che avevano previsto l’ammissibilità del rinnovo contrattuale, in conformità al regime previgente, stabilisce che “ i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

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Il Consiglio

- Ritiene che, il ripetuto ricorso da parte del Comune di Staranzano agli istituti della proroga e del rinnovo, utilizzabili solo in via eccezionale, nella gestione dell’impianto denominato “Compost Verde” ha costituito una v

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