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Deliberaz. G.R. Veneto 19/04/2016, n. 498

Disciplina dell'attività ricettiva in bed & breakfast. Individuazione dei comuni di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d) della L.r. n. 11/2013, come modificata dall'articolo 6 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7. Deliberazione n. 21/CR del 15 marzo 2016.
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Testo del provvedimento

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

L'articolo 6, comma 4, della legge regionale n. 7/2016R "Legge di stabilità regionale 2016" ha novellato l'articolo all'articolo 27, comma 2, lettera d), della Legge regionale n. 11/2013R "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" sostituendo le parole "I bed & breakfast, se esercitati in via occasionale, anche nell'ambito di ricorrenti periodi stagionali" con le parole "Ai fini della presente legge, i bed & breakfast ubicati nei territori dei comuni a bassa presenza turistica, così come individuati dalla Giunta regionale".

A seguito dell'anzidetta modifica, l'articolo 27, comma 2, lettera d), della Legge regionale n. 11/2013, così recita:

"d) i bed & breakfast, che sono composti da una a tre camere per i turisti, ciascuna dotata di un massimo di quattro posti letto; il titolare deve risiedere nell'unità immobiliare sede del bed & breakfast e deve ivi alloggiare, in una camera a lui riservata, durante il periodo di apertura della struttura. Il servizio di prima colazione è servito ai clienti direttamente dal titolare o dai suoi familiari. Ai fini della presente legge, i bed & breakfast ubicati nei territori dei comuni a bassa presenza turistica, così come individuati dalla Giunta regionale, non costituiscono attività d'impresa."

Con questa modifica normativa, il legislatore regionale ha, in primo luogo, preso atto, sia pure ai limitati fini della legislazione turistica, che tale tipologia di ricettività turistica può anche configurarsi come integrazione del reddito familiare senza carattere di imprenditorialità e ciò particolarmente in territori, come ad esempio quelli montani, a minore afflusso turistico e, in secondo luogo, ha eliminato la previsione della occasionalità dell'esercizio di bed & breakfast, prevedendo quindi, anche per questa tipologia di ricettività quanto previsto dall'articolo 34, comma 8, della Legge regionale n. 11/2013, che prevede che tutte le strutture ricettive possono avere apertura annuale, per l'intero anno solare, o stagionale, con apertura non inferiore a tre mesi consecutivi nell'arco dell'anno.

È per altro evidente che, avendo valore esclusivamente ai fini della legislazione turistica, l'ipotesi di cui al novellato articolo 27, comma 2, lettera d), non interferisce con la legislazione civilistica e fiscale, per la quale la Regione non ha competenza, ma si limita a raccordare questa eventualità con le altre previsioni turistiche in tema di modulistica, di classificazione e di SCIA, consentendo che i gestori di B&B possano, sotto la loro esclusiva responsabilità, presentare la documentazione turistica abilitante all'esercizio di tale forma di offerta ricettiva anche dichiarando la natura non imprenditoriale dell'attività svolta.

Infine il legislatore regionale ha demandato alla Giunta regionale l'individuazione dei comuni per i quali vale la anzidetta presunzione, fornendo come criterio quello della bassa presenza turistica.

Al riguardo appare evidente che il legislatore regionale non ha voluto né fornire direttamente un elenco di comuni, né fissare un parametro assoluto, ma ha richiesto una valutazione comparativa tra territori diversi, e che tale valutazione non può che tenere conto del fatto che:

a) l'offerta ricettiva dei B&B è un'ospitalità di tipo familiare nella propria abitazione;

b) il Veneto è la prima regione turistica italiana e quindi anche il concetto di "bassa presenza turistica" va rapportato alla realtà veneta, così che appare significativo, più che il singolo dato assoluto di presenze in ciascun comune, il rilievo che sul totale dei 579 comuni veneti, l'81,8% delle presenze si concentra in 20 comuni, mentre il 18,2% si distribuisce su tutti gli altri 559 comuni.

Al riguardo, giova infatti ricordare che le presenze turistiche non sono uniformemente distribuite su tutto il territorio del Veneto, ma sono fortemente concentrate in un ristretto numero di comuni e che tale tendenza è largamente stabile nel tempo e confermata dalle serie storiche dei dati statistici del turismo; in particolare, i primi 10 comuni totalizzano più del 65% del totale delle presenze, i primi 20 più del 80% e i primi 50 oltre il 90% del totale complessivo delle presenze turistiche nel Veneto.

Alla luce di tali dati, appare corretto rilevare che - dato che 559 comuni totalizzano tutti assieme meno del 20% delle presenze turistiche complessive - tali comuni sono individuabili come a "bassa presenza turistica" agli effetti del disposto dell'articolo 27, comma 2, lettera d), della legge n. 11/2013R. Per comodità degli operatori, è poi più semplice indicare i 20 comuni che totalizzano da soli oltre l'81,8% delle presenze turistiche come i comuni per i quali non vale la previsione dell'articolo 27, comma 2, lettera d), della legge n. 11/2013 in ordine alla gestione non imprenditoriale dei B&B, e precisamente:



Comune

Presenze

Media

2013-15

% su media Veneto

quota cumulata

2013

2014

2015

1

Venezia

9.778.225

9.983.416

10.182.829

9.981.490

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