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Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 28/02/2008, n. 62

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Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del Decreto Legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di Ceglie Messapica – Gestione e manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione.

1. In caso di interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di illuminazione pubblica - interventi senz’altro qualificabili alla stregua di lavori, in quanto esplicanti una modificazione della realtà fisica - qualora gli stessi siano di importo inferiore a 150.000 euro, il bando di gara deve prevedere espressamente il possesso, da parte dei concorrenti, di una professionalità qualificata che si traduce in un rapporto di analogia tra lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell'appalto da affidar

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[Premessa]


Il Consiglio

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Considerato in fatto

In data 18.05.2007 il Comune di Ceglie Messapica (BR) ha bandito, con procedura aperta, l’appalto per l’affidamento annuale del servizio di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, per un importo complessivo a base d’asta di 123.525,00 euro, comprensivo di 5.490,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.

In data 8 giugno 2007 è pervenuta l’istanza di parere indicata in oggetto, con la quale la stazione appaltante espone di aver ricevuto la richiesta-diffida, da parte della ditta IMIEL di Gallone Maria Vittoria, di annullamento in autotutela del bando, del disciplinare e degli ulteriori atti di gara per presunti profili di illegittimità.

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Ritenuto in diritto

La normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici impone alle amministrazioni di definire il valore stimato dell’appalto sulla base delle reali condizioni di mercato, in modo da garantire, unitamente alla massima partecipazione, il migliore risultato economico per le amministrazioni stesse in relazione agli effettivi bisogni. L’importo posto a base d’asta deve essere, pertanto, congruo rispetto all’oggetto della prestazione e al concreto contenuto delle attività richieste. Una base d’asta eccessivamente elevata provoca un effetto distorsivo delle offerte, con la conseguenza di far apparire erroneamente anomali ed eccessivi anche ribassi corrispondenti alle reali condizioni di mercato, falsando il procedimento concorrenziale e violando il principio di buon andamento e di economicità dell’azione amministrativa.

Nel caso di specie, una considerazione va fatta in merito al precedente affidamento quinquennale del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Ceglie Messapica, aggiudicato alla ditta IMIEL in raggruppamento temporaneo con altro operatore economico sulla base di un ribasso particolarmente elevato (55%), di gran lunga superiore alla soglia di anomalia e ritenuto tuttavia accettabile in base alle giustificazioni presentate. Tale circostanza, unitamente ai forti ribassi offerti anche dagli altri concorrenti, porterebbe a ipotizzare un comportamento irregolare dell’amministrazione, la quale avrebbe adottato già allora un importo a base d’asta eccessivo.

Ponendo a confr

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Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:

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